Dal 2025 la mobilità volontaria torna un obbligo

Dal 2025 la mobilità volontaria torna un obbligo

Sommario: 1. Introduzione – 2. La mobilità volontaria nel TUPI: regole ed eccezioni – 3. Conclusione

 

1. Introduzione

Il decreto-legge n. 202/2024 (c.d. Milleproroghe), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, non ha disposto la proroga della deroga alla disciplina ordinaria in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego. Tale norma, vigente negli ultimi anni, consentiva alle amministrazioni pubbliche di procedere all’indizione di concorsi pubblici senza l’obbligo preliminare di esperire le procedure di mobilità volontaria.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tornerà pienamente applicabile la disciplina prevista dall’art. 30, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 (breviter TUPI), nella sua formulazione originaria.

In virtù di tale disposizione, le pubbliche amministrazioni saranno nuovamente obbligate a verificare, attraverso le procedure di mobilità volontaria, la possibilità di coprire i posti vacanti con personale già in servizio presso altre amministrazioni, prima di procedere all’indizione di nuovi concorsi pubblici.

2. La mobilità volontaria nel TUPI: regole ed eccezioni

L’articolo 30 del TUPI all’articolo 1 prevede che “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti […] appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento”.

Questa norma disciplina una modalità di copertura dei posti vacanti nelle amministrazioni pubbliche attraverso il passaggio diretto di personale già in servizio presso altre amministrazioni pubbliche. In termini giuridici, si tratta di una forma di mobilità volontaria tra amministrazioni.

La finalità della norma è, in primo luogo, permettere alle amministrazioni di coprire rapidamente posti vacanti senza dover avviare lunghi, costosi e complessi procedimenti di selezione. In secondo luogo, la disposizione de quo ha l’obiettivo di ottimizzare le risorse umane, attraverso la promozione di una distribuzione più efficiente del personale all’interno della Pubblica Amministrazione.

L’articolo 30, sempre al comma 1, continua prevedendo che “È richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente”.

Questa disposizione introduce delle eccezioni al principio generale per cui il dipendente pubblico che presenta una domanda di mobilità verso un’altra amministrazione, in risposta a un avviso pubblico, non necessita del previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Tuttavia, tale assenso diventa obbligatorio nei seguenti casi:

– Personale assunto da meno di tre anni, per tutelare l’investimento di reclutamento, formativo e organizzativo dell’amministrazione di appartenenza;

– Dipendenti che occupano posizioni dichiarate motivatamente infungibili, ossia ruoli che non possono essere facilmente coperti da altri soggetti, per la specificità delle competenze richieste;

– Richieste di mobilità che comportino una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente, al fine di evitare un impatto negativo sul funzionamento dell’amministrazione cedente.

L’articolo 30 del TUPI, al comma 2-bis, prevede che “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio”.

In materia, l’art. 3, comma 8, della Legge n. 56/2019, c.d. legge concretezza, aveva previsto che “[…] al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Conclusione

In data 27 dicembre 2024, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302, è stato pubblicato il decreto-legge n. 202/2024, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 9 dicembre 2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (c.d. “Milleproroghe”).

Tuttavia, il decreto-legge non contiene alcuna disposizione che proroghi l’efficacia della norma che consentiva di derogare all’obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità volontaria prima di bandire nuovi concorsi pubblici.

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2025, tornerà pienamente applicabile la disciplina di cui all’art. 30, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001, che impone alle amministrazioni pubbliche di verificare l’eventuale disponibilità di personale tramite procedure di mobilità volontaria, prima di procedere all’indizione di nuovi concorsi pubblici.

Si ripristina così il principio di priorità per i dipendenti pubblici rispetto alle nuove assunzioni dall’esterno.


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Dott. Armando Pellegrino

Elevata Professionalità (EP)
Elevata Professionalità (quarta area EP). Dipendente pubblico dal 2017. Si occupa principalmente di appalti, anche svolgendo la funzione di Rup, e contabilità.Laureato magistrale, con lode, in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Economia e Giurisprudenza, detentore di vari titoli di master aventi ad oggetto la pubblica amministrazione. Dottorando di ricerca in Diritto amministrativo.

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