Dalla denuncia di un sinistro stradale alla dichiarazione testimoniale

Dalla denuncia di un sinistro stradale alla dichiarazione testimoniale

Il Codice delle Assicurazioni Private, all’art. 143, disciplina la “denuncia di sinistro” imponendo ad assicurati, conducenti e proprietari dei veicoli coinvolti in incidenti stradali, l’onere di denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione.

La denuncia può essere effettuata anche con il modello di costatazione amichevole di sinistro, oggi comunemente chiamato modulo CAI (prima detto CID).

L’uso di tale modulo di denuncia non è tassativo, in quanto il denunciante può utilizzare anche uno schema libero di denuncia, purché riporti gli elementi essenziali, che si possono individuare nella: data del sinistro, luogo del sinistro, targhe delle auto coinvolte, nominativi degli assicurati, conducenti o proprietari dei veicoli coinvolti, oltre alla dinamica del sinistro ed alla firma. Si precisa che l’orario è un requisito essenziale solo nei casi di contestazione del sinistro della controparte, ed in particolare nei casi di negazione evento e/o non urto.

L’importanza della denuncia del sinistro viene sancita, come regola generale, nel codice civile nell’art. 1913, infatti solitamente viene riportata nei contratti assicurativi, indicando l’onere di denuncia dell’assicurato entro tre giorni dal verificarsi del sinistro.

Tale onere viene sancito anche nell’art. 143 del codice delle assicurazioni, che deve essere ottemperato sia se l’assicurato si assume la responsabilità del sinistro, sia se ritiene di non essere responsabile del sinistro ed in questo caso comunica alla propria impresa di assicurazione la “denuncia cautelativa”

In caso di mancata denuncia si applica l’art. 1915 del codice civile, per l’omesso avviso di sinistro. Tale articolo prevede la perdita della copertura assicurativa se l’assicurato dolosamente non adempie all’obbligo di denuncia del sinistro.

La denuncia del sinistro da parte dell’assicurato apre la procedura di sinistro finalizzata alla definizione della responsabilità tra i veicoli coinvolti e successiva liquidazione dei danni. (1)

La documentazione probatoria

L’accertamento in concreto di un profilo di responsabilità a carico di un conducente, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare che l’altro conducente si fosse pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza ed avesse fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. (2)

L’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 cod. civ. comma 2, nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (3)

Pertanto, la documentazione probatoria in un sinistro auto riveste un ruolo fondamentale al fine di provare, anche documentalmente, il reale accadimento dei fatti e la responsabilità di un conducente.

Tra i principali elementi di prova si possono menzionare, gli accertamenti presso le Autorità verbalizzanti, gli accertamenti sullo stato dei luoghi, le dichiarazioni testimoniali, il verbale delle Autorità intervenute, ed infine, quando presente, il report crash delle scatole nere.

La dichiarazione testimoniale

Ciò premesso, iniziamo la valutazione focalizzandoci sulla più comune fonte di prova, ovvero la dichiarazione testimoniale.

Ed invero, nel caso di incidente stradale, l’assicurato che chiede il risarcimento alla propria assicurazione ha l’obbligo di indicare i testimoni sin dalla denuncia di sinistro.

Tale onere risulta meglio specificato dall’art. 1, comma 15, Legge 124/2017, che modifica l’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, introducendo il comma 3-bis che dispone testualmente:

In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta”(4).

Se l’assicurato non adempie a tale onere, sarà la compagnia assicurativa che, appena prende in gestione la pratica di sinistro, a richiedere la dichiarazione testimoniale di eventuali persone che hanno assistito all’evento.

Il testimone deve essere chiaramente identificato attraverso i dati anagrafici rilevabili dalla dichiarazione stessa e dall’allegato documento d’identità. Inoltre, nella sua dichiarazione, deve chiaramente identificare, attraverso le targhe, i veicoli coinvolti e deve descrivere la dinamica del sinistro vista direttamente e non udita da altri soggetti e soprattutto deve indicare la data e, possibilmente, l’ora dell’evento dannoso. Infine la dichiarazione deve essere firmata dal testimone.

La produzione di testimonianze rilasciate da soggetti diversi ma identiche nei contenuti vanno comunque accettate, fermo restando che convenzionalmente, due testi non hanno un valore superiore rispetto ad una testimonianza singola.

Ed invero, in presenza di due testimonianze convenzionalmente valide tra loro in contrapposizione deve essere confermata la presunzione di corresponsabilità. (5)

 

 

 

 


(1) Nigro B., Nigro L., “Il risarcimento nell’infortunistica stradale”, Maggioli Editore, 2011.
(2) Cfr. Tribunale Perugia sez. II, 15/11/2018, n.1499
(3)  Cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/05/2018, n.12610
(4) Legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”
(5) Fortunato G., “La nuova RC auto ed il processo risarcitorio”, Giuffrè Editore, 2008

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