Dalla mediazione civile alla fase giudiziale in tema RCA

Dalla mediazione civile alla fase giudiziale in tema RCA

Aspetto fondamentale che precede l’instaurazione del contenzioso è rivestito dall’istituto della mediazione.

A partire dal 21 marzo 2012 è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione in materia r.c. auto ed r.c. natanti.

L’approccio delle compagnie assicurative con il fenomeno della mediazione è un approccio costruttivo e di cooperazione, inteso ad offrire un servizio più efficiente e più concorrenziale ai propri clienti, attraverso la risoluzione alternativa delle controversie. [1]

In linea generale, in Italia, la mediazione è stata recepita parecchi anni dopo rispetto agli USA e agli altri Paesi europei proprio a causa di un percorso normativo lento e tortuoso.

Risulta di tutta evidenza che attraverso l’approvazione del d.lgs. 28/2010 il legislatore abbia introdotto una chiara responsabilità politica volta a dare ampio rilievo alla mediazione civile, in maniera sicuramente più decisa e diretta rispetto ai timidi ed incompiuti tentativi fatti nel corso del complesso iter legislativo.

Il d.lgs. 28/2010, com’è noto, non si è limitato ad introdurre per la prima volta in Italia una disciplina organica sulla mediazione in materia civile e commerciale, ma si è spinto fino a prevedere l’esperimento di un procedimento di mediazione come condizione di procedibilità in un’articolata serie di controversie. Il legislatore delegato ha, in effetti, inteso la mediazione, come un importante strumento di definizione del contenzioso civile imponendone cosi l’uso in fattispecie ritenute particolarmente adeguate. [2]

Ed invero, a differenza del procedimento ordinario, la mediazione, come prevede la norma, deve chiudersi entro quattro mesi dal suo inizio, garantendo, inoltre, tariffe abbastanza basse e determinate da apposito decreto ministeriale. Le materie per le quali è prevista la mediazione civile obbligatoria sono elencate dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, mentre, per le materie non comprese in tale elenco la mediazione è solo facoltativa.

Entrando nel cuore della mediazione, l’art. 1 comma 1, lett. a) della suddetta norma definisce la mediazione come “l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

Alla luce di quanto detto il terzo imparziale, ovvero il mediatore, ha il compito di condurre le parti ad un accordo che possa soddisfare i loro veri interessi, o sottoporre alle parti una proposta, lasciandole libere di accettarla o meno.

Il mediatore dovrà infatti possedere, oltre a dei requisiti minimi per poter svolgere tale funzione anche tre caratteristiche fondamentali: la neutralità della sua posizione rispetto alle parti, nel senso che esso non deve avere un interesse diretto all’esito del procedimento; l’imparzialità, intesa come attitudine del mediatore a valutare i fatti con obiettività; ed in fine, l’indipendenza, ovvero, l’assenza di qualsiasi rapporto o legame oggettivo tra le parti e il mediatore.

Come precisa l’art. 2 del decreto legislativo, chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia, purché relativa a diritti disponibili.

Le informazioni e le dichiarazioni rese dalle parti non possono essere oggetto di prova né di giuramento decisorio durante il processo istaurato dopo il fallimento del tentativo di mediazione.

Se viene raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma un processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo stesso. [3]

La fase giudiziale

Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, qualora non sia stato trovato un accordo tra le parti è possibile istaurare un contenzioso tra le stesse.

Ricordiamo infatti che, dal 2012, in tema r.c. auto, la mediazione presenta un carattere di obbligatorietà, il cui difetto è rilevabile dalle parti, entro la prima udienza di comparizione oppure d’ufficio dal giudice.

L’art. 144 comma 3 C.d.A. stabilisce che nel giudizio promosso contro l’assicurazione deve essere chiamato anche il responsabile del danno (proprietario, usufruttuario, utilizzatore del veicolo concesso il leasing).

In giurisprudenza, nel caso di azione diretta per la responsabilità civile da circolazione di veicoli, è opinione consolidata che tra il proprietario responsabile e la sua assicurazione, si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario. [4]

La previsione di una fattispecie di litisconsorzio necessario tra questi due soggetti, è una eccezione al regime processuale ordinario della solidarietà, individuato nel litisconsorzio facoltativo e nell’efficacia.

Il fondamento di tale regime eccezionale, oltre al rafforzamento della posizione processuale dell’assicurazione, che potrà opporre il giudicato sulla responsabilità del danneggiante, poggia sulla atipica obbligazione solidale sottostante, rientrante in quelle di interesse uni-soggettivo, volte a rafforzare il debito principale posto in capo ad uno dei co-debitori solidali.

Infatti, l’obbligazione risarcitoria del responsabile civile e l’obbligazione dell’assicurazione nei limiti del massimale, sono legate da un vincolo di solidarietà atipica che opera solo nei confronti del danneggiato.

Non sussiste litisconsorzio necessario, ma litisconsorzio facoltativo tra l’assicurazione e il conducente del veicolo, se diverso dal proprietario, e tra il conducente e il proprietario. [5]

 

 

 

 

 

 


Note:
[1] Di Feo C., Nigro L., “La mediazione obbligatoria nell’infortunistica stradale”, Maggioli, 2012.
[2] Autorino G., Noviello D., Troisi C., “Mediazione e conciliazione. Nelle controversie civili e commerciali”, Maggioli, 2014
[3] Picozza E., Cappello L., “Diritto penale dell’economia”, in Picozza E., Ricciuto V., “Diritto dell’economia”, Giappichelli, 2017
[4] Cfr. Cassazione civile, sentenza n. 5112 del 26.05.1999
[5] Perrone A., “L’illecito nella circolazione stradale”, Giappichelli Editore, 2011.

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