Danni dal vaccino e la responsabilità dello Stato

Danni dal vaccino e la responsabilità dello Stato

Sommario: 1. Il risarcimento del danno da parte dello Stato e della casa farmaceutica – 2. Lo scudo penale – 3. Indennizzo e risarcimento del danno

 

1. Il risarcimento del danno da parte dello Stato e della casa farmaceutica

Con la sentenza n.118/2020, la Corte Costituzionale ha stabilito che, nel caso di danni ricevuti dalla somministrazione di un vaccino, lo Stato è sempre tenuto al risarcimento del danno, in due casi: quando vi è l’obbligo vaccinale, o quando il vaccino è fortemente consigliato.

Pertanto, il cittadino che subisce dei danni che derivano dalla somministrazione del vaccino, avrà la possibilità di poter ottenere il risarcimento del danno da parte dello Stato, ma ovviamente è tenuto a provare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti ed il vaccino somministratogli.

Difatti, la nostra Costituzione stabilisce che lo Stato è tenuto a garantire la tutela del diritto alla salute alla cittadinanza, quindi sebbene tutti noi abbiamo prestato il nostro consenso informato quando ci siamo recati presso gli hub vaccinali, ciò non determina un esonero della responsabilità dello Stato, nel caso in cui avvengano degli effetti indesiderati a causa del vaccino.

L’indennizzo consiste in un assegno vitalizio, la cui cifra deve ovviamente corrispondere alla gravità del danno ricevuto, ed in caso di morte invece gli eredi avranno diritto ad ottenere un assegno per 15 anni o più assegni nel corso degli anni di un importo pari ad euro 77.468,53.

In secondo luogo, è opportuno osservare che oltre alla responsabilità dello Stato, vi è anche la responsabilità della casa farmaceutica, che ha prodotto il vaccino. Difatti, la casa farmaceutica è responsabile degli effetti negativi del farmaco, se nel foglio illustrativo non sono indicati in maniera precisa e dettagliata quali sono le conseguenze negativa che l’individuo potrebbe affrontare.

2. Lo scudo penale

L’art. 3 del dl n.44/2021, ha stabilito un esonero della responsabilità penale per i medici e il personale sanitario che ha somministrato il vaccino, nell’ipotesi in cui quest’ultimo possa comportare la morte o delle lesioni al cittadino vaccinato.

In particolare, lo scudo penale è previsto se la dose di vaccino viene somministrata in conformità delle indicazioni del provvedimento che ha autorizzato il commercio del vaccino stesso.

Dunque, il Governo ha voluto tutelare il personale medico e sanitario da una responsabilità ben più gravosa rispetto a quella civile, potendo incorrere nel rischio di dover risarcire il danno ma non di rischiare la pena detentiva, difatti la responsabilità civile non viene in nessun caso esclusa, quindi il cittadino danneggiato potrà ottenere il risarcimento del danno. Nello specifico, dato che nel procedimento penale è richiesta una colpevolezza certa “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel procedimento civile la responsabilità si basa sul principio “più probabile che non”, sarà più facile per il danneggiato riuscire ad ottenere un risultato positivo in una causa civile che in quella penale.

3. Indennizzo e risarcimento del danno

In considerazione di quanto sopraesposto, è pacifico che chiunque abbia avuto dei danni notevoli dalla somministrazione del vaccino, e riesca a provare il nesso di causalità tra la vaccinazione e i danni subiti, può ottenere il risarcimento del danno o un semplice indennizzo.

Nel caso dell’indennizzo, la domanda dovrà essere proposta contro l’Asl di appartenenza, entro 3 anni dall’avvenuta vaccinazione e dal nascere dei danni, ed in questo caso sarà sufficiente riuscire a dimostrare il nesso di causalità tra il danno ricevuto e la somministrazione del vaccino.

La Commissione medica ospedaliera dovrà esaminare la vicenda ed esprimere un parere positivo o negativo, nel secondo caso il cittadino avrà la possibilità di poter impugnare il provvedimento entro 30 giorni presso il Ministero della Salute.

In caso di risarcimento del danno, dovrà essere instaurato un processo, nel quale dovrà essere accertata la responsabilità medica, quindi dovrà essere dimostrata la condotta illecita del personale medico o sanitario.

Inoltre, dovrà essere indicata anche a che titolo si richiede il risarcimento, se per danno parentale, danno biologico, etc.

Pertanto, è chiaro ed evidente come l’indennizzo sia una forma di risarcimento completamente diversa dal normale risarcimento del danno, difatti mentre nel primo caso basta fare una semplice domanda all’organo competente, nel secondo caso è invece necessario un procedimento giudiziario.

In conclusione, in considerazione di quanto sopraesposto, è pacifico l’orientamento nazionale che riconosce sempre la possibilità per i cittadini di poter ottenere un ristoro economico per gli effetti collaterali negativi che derivano dalla somministrazione di un vaccino reso obbligatorio da parte dello Stato.


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Dott. Marco De Chiara

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, nel 2019. Praticante Avvocato Abilitato, presso lo studio civile-penale di Napoli, iscritto all'albo dei praticanti avvocati del Tribunale di Napoli dal 2020. Diploma di Scuola di specializzazione per le professsioni legali.

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