Danno da consenso informato, danno per negligenza medica
Sommario: 1. Danno da consenso informato, danno per negligenza medica – 2. Il risarcimento del danno – 3. Conclusione
Con l’ordinanza n. 509 del 11.1.2023, la Suprema Corte ha ribadito quanto già precedentemente stabilito dalla giurisprudenza: il medico ha l’obbligo di informare preventivamente il paziente sul trattamento sanitario a cui dovrà essere sottoposto, in modo che il paziente avrà la possibilità di poter esprimere il proprio consenso od il divieto di procedere alla terapia scelta dal medico. Pertanto, quando ciò non accade per una negligenza del medico o della sua equipe, ciò comporta la nascita di un danno che potrà essere risarcito.
1. Danno da consenso informato, danno per negligenza medica
La giurisprudenza, nel corso degli anni ha chiarito che il danno da consenso informato, è una figura autonoma rispetto al danno subito in conseguenza di un’operazione medica. Difatti, i beni violati sono ben distinti, poiché sono ben diverse le ipotesi di danno.
Nel caso in esame, il diritto violato è quello della libertà di autodeterminazione, tutelato dalla nostra Costituzione, in vari articoli come ad esempio l’art. 2 e l’art. 13 Cost. Il paziente, ha diritto ad essere anticipatamente informato sulle decisioni che il medico vorrà intraprendere, per la tutela della sua salute. Pertanto, il medico ha l’obbligo di porre a conoscenza del paziente, il percorso terapeutico che egli ha scelto per tutelare la sua salute, ragion per cui qualora il medico non adempia a tale obbligo, è violato il diritto di libertà e autodeterminazione del cittadino, che come anzidetto è un diritto costituzionale inviolabile.
Il danno che si subisce a causa della negligenza di un medico, nello svolgimento dell’operazione sanitaria e/o nell’intero trattamento terapeutico scelto dal reparto sanitario, è un danno biologico, il cui risarcimento può essere ottenuto in sede autonoma e separata, rispetto al danno da consenso informato.
Dunque, la condotta colpevole nelle due diverse ipotesi, è differente, in quanto nell’ipotesi di danno da consenso informato, vi è un’omissione da parte del reparto medico, che non adempie all’obbligo di informare e ricevere il consenso da parte del paziente; mentre, in caso di lesioni subite in conseguenza di un’operazione sanitaria, ovviamente in questo caso, la condotta del medico è catalogabile nella negligenza e quindi nella colpa del medico stesso durante lo svolgimento di un’operazione o nella scelta del trattamento terapeutico sanitario intrapreso.
2. Il risarcimento del danno
Per quanto concerne il risarcimento del danno, sebbene la Suprema Corte abbia ribadito quanto già ampiamente espresso in merito alla distinzione delle due figure di danno, vi è da osservare, che in determinate vicende può accadere che esse siano legate cronologicamente e che possano coesistere, nell’accadimento di una stessa vicenda.
Difatti, in uno stesso episodio, riguardante quindi la stessa vittima e lo stesso carnefice, può accadere che non vi sia stata la giusta e preventiva informazione per il paziente in relazione all’operazione da eseguire, e che successivamente vi sia stato anche un danno per il paziente stesso. Pertanto, in tal caso, si potrà procedere al risarcimento del danno, che riguarda entrambe le figure, in quanto essi possono essere legati da un nesso causale oltre che da un iter cronologico.
In conclusione, il danno da risarcire, sarà la somma del danno da consenso informato e al danno subito dal paziente in conseguenza del trattamento sanitario subito e quindi in conseguenza della negligenza del medico.
Tuttavia è opportuno rilevare la distinzione che la Suprema Corte, ribadisce nel caso in cui vi siano stati entrambi i danni.
Difatti, se in seguito ad un giudizio di prognosi postuma, il giudice ritiene che se il paziente che non è stato correttamente informato, avesse comunque espresso il proprio consenso al trattamento sanitario scelto dal medico, e da tale trattamento è poi derivato un danno per il paziente stesso, in questo caso il diritto violato è soltanto quello dell’integrità fisica del malato, e quindi quest’ultimo sarà l’unico diritto meritevole di tutela.
Invero, se il paziente non avesse espresso il proprio consenso, anche se correttamente informato, allora in questa ipotesi, si deve ritenere violato anche il diritto all’autodeterminazione, e quindi si potrà procedere per ottenere il risarcimento del danno derivante non soltanto dalle lesioni subite dall’operazione sanitaria, ma anche per il danno da consenso informato.
3. Conclusione
In conclusione, il paziente potrà ottenere il risarcimento del danno per i due diversi danni subiti, in giudizi separati, avendo però l’onere di dover provare la mancanza del consenso informato, ovvero sia il rifiuto che avrebbe poi espresso nel caso in cui gli fosse stato tempestivamente comunicato la scelta del medico, e ovviamente le lesioni subite ed il nesso causale tra i danni subiti dalla condotta negligente del medico.
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Dott. Marco De Chiara
Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, nel 2019.
Praticante Avvocato Abilitato, presso lo studio civile-penale di Napoli, iscritto all'albo dei praticanti avvocati del Tribunale di Napoli dal 2020.
Diploma di Scuola di specializzazione per le professsioni legali.
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