Danno da emotrasfusione: risarcimenti milionari alle vittime

Danno da emotrasfusione: risarcimenti milionari alle vittime

E’ competenza del Ministero della Salute esercitare il controllo e la vigilanza sulla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e sull’uso degli emoderivati, per cui risponde, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.,dei danni conseguenti ad epatite ed a infezione da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi.

Con questa motivazione la Corte di Appello di Roma (sentenza n. 2270 del 2017) ha rigettato le doglianze del Ministero della Salute che ha cercato, invano, di addossare la responsabilità per i danni causati alle vittime di emotrasfusioni alle singole Regioni. La Corte ha infatti confermato la sentenza emessa dal Giudice civile del Tribunale di Roma, che condannava il dicastero a risarcire le persone emotrasfuse che, proprio a causa della emotrasfusione, hanno contratto gravi patologie.

Risarcimenti che si aggirano intorno ai 30 milioni di euro.

Una sentenza che viene a collocarsi favorevolmente nel panorama giurisprudenziale e che, si spera, possa aprire la strada a risarcimenti sicuri in favore di tutte le vittime che fino ad oggi hanno potuto soltanto contare su giudizi favorevoli, poi ignorati dal Ministero. Alimentando in questo modo il numero  di cause dinanzi alla Corte Europea dei Diritti Umani.

Basti pensare che la Corte di Strasburgo ha più volte condannato il nostro Paese a risarcire i cittadini infettati da vari virus (quali HIV, epatite B e C) attraverso le trasfusioni di sangue.

Danno da emostrafusione: cos’è?

Il danno da emotrasfusione comprende tutte quelle ipotesi di danno derivanti dalla trasfusione di sangue infetto da un donatore ad un soggetto ricevente, sia le ipotesi di danno derivante dall’uso di prodotti emoderivati, ossia quei prodotti che derivano dalla elaborazione del sangue di un soggetto diverso dal ricevente.

Danno da emostrafusione: indennizzo e risarcimento

Quando si parla di danno da emotrasfusione è necessario distinguere tra l’indennizzo dovuto in base alla L. n. 210/1992 e il risarcimento del danno ex art. 2043 del codice civile.

Sotto il primo profilo, l’indennizzo di cui alla L. n. 210/1992, dovuto dallo Stato, è riconosciuto a coloro i quali presentino danni irreversibili da epatiti post- trasfusionali o da epatite contratta a seguito di somministrazioni di derivati del sangue e consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.

Esso si compone quindi di due quote: una prima che rappresenta il vero e proprio indennizzo, ed una seconda che integra la prima, detta appunto indennità integrativa speciale.

Cosa diversa è l’aspetto risarcitorio che trova invece il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa della amministrazione di tipo giudiziario.

Il Ministero della Salute sarà chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c. per i danni derivati da omessa vigilanza e controllo (nell’ambito della responsabilità aquiliana). In questo caso, la persona danneggiata potrà agire nel termine di cinque anni decorrente dal momento della percezione della patologia o dal momento in cui la patologia può essere percepita, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto delle conoscenze scientifiche vigenti nel periodo considerato.

L’individuazione del momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione civile di risarcimento del danno ha risvolti favorevoli per la persona danneggiata che decida di agire in sede giudiziaria. Trattandosi di fatto dannoso “lungo-latente”, per il quale può intercorrere un lasso di tempo rilevante tra l’intervento sanitario e il momento in cui la malattia viene (o può) essere percepita, il danneggiato potrà agire a notevole distanza di tempo dall’effettuazione delle emotrasfusioni infette.

Circa la prova del nesso causale, trattandosi a tutti gli effetti di una condotta omissiva da parte del Ministero, il Giudice accertata l’omissione del dovere di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione del sangue umano per uso terapeutico e accertata l’esistenza di una patologia da virus HBV, HIV e HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, potrà agevolmente ritenere (in assenza di altri fattori alternativi) che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito l’evento.

E’ evidente che la sentenza della Corte di Appello di Roma sopra richiamata mira ad imporsi nel panorama giurisprudenziale con forza e decisione, venendosi a collocare in un periodo storico di riforme e cambiamenti in materia di responsabilità medica.

Sicché, di fronte al continuo aumento di contenziosi giudiziari, per lo più sfavorevoli al Ministero della Salute, proprio quest’ultimo, nel rispetto di quanto stabilito nella legge Finanziaria per il 2008, e nel decreto-legge collegato, si avvia a definire accordi transattivi con i soggetti che abbiano subito un danno da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati infetti e vaccinazioni obbligatorie con la speranza ed obiettivo di estinguere una notevole parte del contenzioso in materia di risarcimento del danno.

Ed è ragionevole pensare che le richieste di transazione presentate fino ad oggi, siano nulla rispetto a quello che ci si può aspettare da oggi in futuro.


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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università. Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi. Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring. Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.

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