Danno da invalidità temporanea: natura e presupposti per il risarcimento

Danno da invalidità temporanea: natura e presupposti per il risarcimento

Corte d’Appello di L’Aquila, Sentenza n. 77/2022, pubblicata il 19.01.2022

1. L’attrice cadeva rovinosamente sul pavimento di una sala – mensa (gestita dalla società appaltatrice Y e collocata all’interno dell’azienda per la quale la stessa parte attrice lavora), reso scivoloso dalla presenza di un sottile strato di liquido trasparente (successivamente accertatosi consistere in acqua); in particolare, l’infortunata, dapprima, subiva una forte caduta sui glutei e, solo in un secondo momento, all’atto di rialzarsi da terra, perdeva l’equilibrio cadendo sulle ginocchia.

In quell’occasione nessun segnale di pericolo era stato collocato in loco, né erano stati adottati altri accorgimenti per eliminare detta insidia. E ciò considerato che il personale della mensa in questione, circa venti minuti prima dell’infortunio, era stato informato da un altro commensale della presenza a terra dello strato di acqua.

Pertanto, ritenendo che l’evento dannoso dovesse ricondursi alla cattiva manutenzione e custodia della mensa aziendale gestita dalla società Y, la sig.ra X chiedeva l’accertamento di una responsabilità extracontrattuale in capo a quest’ultima società.

Il Giudice di prime cure ritenendo sussistente la responsabilità civile ex art. 2051 c.c. in capo alla convenuta, condannava quest’ultima al risarcimento del (solo) danno permanente, escludendo nel caso di specie << il ristoro del danno non patrimoniale temporaneo (biologico e morale) riportato in conseguenza delle lesioni subite nella vicenda di cui è processo. Deve infatti rilevarsi che l’attrice, assunta alle dipendente della Società Z S.p.A., aveva percepito, durante tutto il periodo di malattia/infortunio, il pagamento della retribuzione a lei spettante, nè risulta dalla stessa provata una decurtazione di detti importi >>.

La Sentenza del Giudice di primo grado –  impugnata dall’infortunata per motivo attinente al quantum del danno riconosciutole – veniva in seguito parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di L’Aquila, la quale riconosceva così alla signora x un’ulteriore somma risarcitoria a titolo di risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea totale e parziale.

2. Come già detto sopra, nel caso in esame, Il Giudice di primo grado se da un lato ha ritenuto sussistente l’invalidità permanente quale conseguenza dell’infortunio de quo (nella misura dell’8%), dall’altro lato, per contro, ha negato alla danneggiata il diritto a vedersi risarcire il danno non patrimoniale temporaneo (biologico e morale).  E ciò sul presupposto che la quest’ultima, durante il periodo di malattia (per una durata complessiva di 220 giorni, così come determinato dal Ctu), otteneva  “il pagamento della retribuzione a lei spettante”.

Si tratta, a ben riflettere, di una decisione manifestamente errata ed illogica, tanto che la stessa Corte d’Appello di L’Aquila, con la Sentenza in esame, ha evidenziato al riguardo che sia il danno non patrimoniale da invalidità permanente che quello da inabilità temporanea, sono << entrambi componenti della complessiva lesione del diritto alla salute della ….., voci da non confondersi con l’eventuale danno patrimoniale causato dalla mancata percezione di retribuzioni durante il periodo di inabilità temporanea…>>.

Ne consegue, pertanto, che (l’invalidità temporanea) trattandosi di un pregiudizio afferente un bene di rango fondamentale, il ristoro del vulnus inferto deve assolutamente prescindere da considerazioni di ordine patrimoniale e, in particolare, dalla percezione di qualsivoglia reddito professionale. Diversamente, una visione reddituale della salute darebbe luogo ad enormi disparità di trattamento a seconda dell’attività lavorativa condotta dalla vittima dell’illecito. Ed proprio questa la linea interpretativa che avrebbe seguito il Giudice di prime cure, assimilando  – di fatto – il danno da invalidità temporanea (quale danno biologico) ad un danno di natura patrimoniale. Pertanto, si ribadisce, una cosa è il danno non patrimoniale (inteso come lesione del “bene” salute), un’altra è, invece, il danno patrimoniale (conseguente all’eventuale riduzione dello stipendio) !!!

La mancata o ridotta percezione di emolumenti lavorativi durante il periodo di inabilità, al più, può essere oggetto di valutazione solamente ai fini della sussistenza del danno patrimoniale (lucro cessante) che il danneggiato dovesse lamentare.

Ad ulteriore conferma di quanto si qui si è detto, è opportuno ricordare che il danno biologico temporaneo e quello permanente (ferma restando la loro identica natura di danno biologico) si differenziano, quanto ai “presupposti di fatto”, perché il primo è temporaneo, il secondo no; inoltre, il primo può avere un’intensità del tutto diversa dal secondo (per esempio, lievi postumi permanenti possono essere il risultato di malattie lunghe e penose). Da tale principio –  affermato dalla Cass. Civ. Sez. III, 13.08.2018, n. 16788  –  si comprende dunque come non si rinvengano altri presupposti, diversi da quelli appena enunciati, alla base della liquidazione dell’invalidità temporanea.


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L' avv. Luca Presutti ha svolto i propri studi presso l'Università di Teramo, discutendo due tesi di laurea (triennale e specialistica) in materia di Diritto Penale, sotto la guida del Prof. Guglielmo Marconi: La responsabilità “penale” delle persone giuridiche (anno 2006); La cooperazione nel delitto colposo (anno 2009).Nutre da sempre un grande interesse per la materia del Diritto Penale , che lo porta a dedicarsi ad essa con particolare impegno e motivazione: è in grado di offrire servizi di assistenza e consulenza legale in tutte le aree del diritto penale “classico”, nonché del diritto penale dell’economia, del lavoro e dell’impresa in genere.Nel 2014, ha conseguito un attestato di proficua partecipazione alla "Scuola di formazione e qualificazione dell'avvocato penalista", il cui corso veniva organizzato dalla Camera Penale di Pescara (a cura del Prof. Avv. Mercurio Galasso).Nel corso degli anni ha maturato, altresì, una consolidata esperienza nei principali rami del Diritto Civile . L'avvocato si occupa, con maggior frequenza, di: - diritto dei consumatori; - compliance in materia di Privacy (GDPR); - richieste di risarcimento danni da responsabilità civile; - infortunistica stradale; - successioni; - separazioni e divorzi consensuali o giudiziali; - Obbligazioni e contratti; - tutela del diritto di proprietà e degli altri diritti reali; - sfratti, locazioni e condominio.Con riferimento specifico al settore del Diritto del Lavoro, l’avv. Luca Presutti offre assistenza legale tanto al datore di lavoro quanto al lavoratore.Cura costantemente l'aggiornamento professionale, offrendo peraltro contributi dottrinali a noti quotidiani telematici di interesse giuridico.L' avv. Luca Presutti svolge la propria professione offrendo un servizio qualificato e puntuale nella scelta e condivisione della strategie difensive, volte a coniugare il giusto equilibrio tra tempi di giustizia e soluzioni pratiche.Contatti: 379.2432207 luca.presutti83@gmail.com

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