Danno da ritardato pensionamento

Danno da ritardato pensionamento

1. Introduzione: il danno da ritardato pensionamento

Tutti i lavoratori, dopo tanti anni di sacrifici, hanno il diritto di poter godere di una pensione adeguata a soddisfare le proprie esigenze di vita e quelle dei propri cari.

Sul punto, l’art. 38, comma 2, della Carta Costituzionale recita: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

Limpida appare la ratio della norma: accordare al pensionato un compenso economico adeguato rispetto agli anni contributivi maturati ovvero tutelare il suo benessere psico-fisico.

Ciò precisato, poco prima di compilare la domanda per la pensione, molte sono le domande che i futuri pensionati potrebbero porsi: Quando posso terminare la mia attività lavorativa ed inoltrare la domanda all’INPS?; L’INPS (Istituto nazionale previdenza sociale), quale ente previdenziale preposto all’erogazione della pensione, ha calcolato adeguatamente gli anni contributivi?; Nel caso di errore da parte dell’INPS, potrei richiedere un nuovo calcolo degli anni contributivi e un risarcimento dei danni sofferti? (c.d. danno da ritardato pensionamento).

Per rispondere a tali quesiti, soffermiamoci su alcuni spunti di riflessione.

2. La recente giurisprudenza: Corte di cassazione, sez. lavoro del 24 febbraio 2020, n. 4886

Per quanto riguarda la disciplina codicistica e della Costituzione, è bene menzionare: l’art. 2 Cost., a mente del quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; l’art. 32, comma 1, Cost., in tema di diritto alla salute, per cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti; l’art. 1218 c.c., in tema di responsabilità del debitore, a mente del quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile; l’art. 1223 c.c., in tema di risarcimento del danno, secondo cui il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta; l’art. 2059 c.c., in tema di risarcimento dei danni non patrimoniali, secondo cui il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Quanto al danno patrimoniale, la Corte di Cassazione ha statuito che il protrarsi dell’attività lavorativa, l’illegittimo diniego della domanda di pensionamento da parte dell’INPS e il mancato conseguimento della pensione, non escludono tout court la risarcibilità del danno patrimoniale ex art. 1223 c.c.

Quindi, il pensionato che sta ancora lavorando e che inoltra più volte la domanda di pensionamento, a cui segue un rifiuto non legittimo da parte dell’INPS, potrà chiedere il risarcimento per i danni patrimoniali subiti.

In tal caso, però, dovrà allegare e provare, ex art. 1223 c.c., di aver maturato gli anni contributivi necessari per l’erogazione della pensione nonché di aver subito dei danni patrimoniali: l’aver dovuto continuare la propria attività lavorativa, l’aver dovuto inoltrare numerose richieste e/o reclami, l’aver subito un danno dall’errata rivalutazione da parte dell’INPS rispetto agli anni contributivi.

Quanto al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora il lavoratore, a causa dell’illegittimo diniego della domanda di pensionamento da parte dell’INPS, sia costretto a protrarre la propria attività lavorativa, potrà richiedere il risarcimento per i danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. (c.d. danno da ritardato pensionamento), nella sua accezione di danno esistenziale e/o di danno biologico: con il primo intendendosi la possibilità di andare immediatamente in pensione; con il secondo riferendosi alla lesione dello stato di salute e di benessere psico-fisico, quale diritto fondamentale ed inviolabile ex artt. 2 e 32 Cost.

In tal caso il lavoratore dovrà dimostrare oltre alla colpa dell’istituto previdenziale ex. art. 1218 c.c. (per esempio errore nel calcolo degli anni contributivi), che il ritardato pensionamento ha provocato un danno non patrimoniale.

In definitiva, il lavoratore che a seguito del rifiuto illegittimo e colposo dell’ente previdenziale, non è riuscito a godere immediatamente della tanto attesa pensione e dei relativi benefici psico –fisici (prendersi cura della propria salute e dei propri cari) potrà chiedere il risarcimento dei danni patiti.


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Sono un Avvocato con oltre due anni di esperienza nel settore della consulenza legale. Socio co–fondatore di CMA Iurisblog, collaboratore presso la rivista scientifica Salvis Juribus nonché diplomato al Master in Corporate Governance presso l’Università Cattolica di Milano. Nel corso del mio iter professionale ho collaborato presso studi legali, notarili e società di consulenza, maturando esperienza professionale nel settore del diritto civile e societario. Quanto al primo, ho redatto lettere di messa in mora, decreti, precetti, pignoramenti e pareri concernenti persone fisiche e giuridiche. Quanto al settore societario, ho predisposto atti costitutivi di srl, cessioni di quote di srl, procure speciali, procedure di internal dealing, verbali assembleari e di cda. Le mie esperienze professionali e formative denotano la mia limpida volontà di intraprendere la carriera di giurista di impresa in una realtà di caratura nazionale o internazionale. A completamento del mio percorso professionale, nell’Ottobre 2019 ho conseguito il titolo di Avvocato e da tale periodo sono alla ricerca di una nuova e stimolante realtà professionale in cui condividere e potenziare le mie abilità giuridiche.

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