Danno da talidomide e profili di incostituzionalità

Danno da talidomide e profili di incostituzionalità

La focomelia, è una malattia congenita (ossia presente fin dalla nascita ) molto rara, che provoca elle deformazioni anatomiche più o meno gravi a livello degli arti, della testa o degli organi interni. Gli individui focomelici, infatti, sono persone che possono avere braccia e/o gambe malformate (se non del tutto assenti), mani con dita fuse l’una all’altra, orecchie e occhi deformi, piedi direttamente collegati al busto, o assenti ed esiste, sia come malattia ereditaria sia come malattia iatrogena conseguente ad assunzione di farmaci.

Le cause iatrogene, sono riconducibili all’ assunzione prenatale, da parte de lla madre del soggetto affetto, di farmaci, quali la talidomide, che negli anni 50-70, rappresentava farmaco di elezione assunto nei primi mesi di gravidanza per combattere l’iperemesi gravidica.

La legge 244/2007, integrata dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n.14, prevede l’erogazione, da parte dello Stato, dell’indennizzo, di cui  alla legge 229/2005, a favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e micromelia, nati dal 1959 al 1965. Infine,con la legge 160/2016,  si riconosce l’indennizzo anche ai nati negli anni 1958 e 1966 prevedendo il riconoscimento dell’indennizzo “anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo previsto, presentano malformazioni compatibili con la”sindrome da talidomide”.

Il problema, nasce laddove si prevede una diversa decorrenza dei termini per il riconoscimento del beneficio ovvero, per i nati dal 1959 al 1962 l’indennizzo viene corrisposto dall’entrata in vigore della legge 244/2007; i nati al di fuori di tale finestra temporale, invece, hanno diritto all’indennizzo solo dal 2016 ovvero dall’entrata in vigore della legge 160/2016.

Tal disparità di trattamento,  pone quesiti di legittimita’ costituzionale dell’art.  21-ter, comma  1,  del  decreto-legge  n.113/2016 (convertito in legge n. 160/2016) nella parte in cui, per  i nati nel 1958 e nel 1966, riconosce l’indennizzo solo dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del decreto  (21  agosto 2016), diversamente da quanto accade per i nati tra  il  1959  ed  il 1962, come spiegato.

Tuttavia, dovendosi considerare la lesione di un diritto fonamentale, quale è il diritto alla salute, protetto dall’art. 32 della Carta fondamentale, ritenuto ambito inviolabile della dignita’ umana, nonche’ il fatto  che  la  lesione dello  stesso  e’  imputabile  allo  Stato,  che  ha  consentito   la commercializzazione di un farmaco  dannoso per il feto,  non può,assolutamente,giustificarsi  una   compressione  di  tutela  nei  confronti  dei   soggetti danneggiati dal talidomide nati nel 1958 o nel 1996 rispetto a quelli nati tra il 1959 ed il 1962, poiché tutti venivano danneggiati in manioera irreparabile.

Invero, anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha, in varie occasioni, avuto modo di sottolineare come la Convenzione non “sancisca un obbligo per gli Stati membri di realizzare un sistema di protezione sociale o di assicurare un determinato livello delle prestazioni assistenziali e tuttavia, una volta che tali prestazioni siano state istituite e concesse, la relativa disciplina non può sottrarsi al giudizio di compatibilità con le norme della Convenzione e, in particolare, con l’art. 14, divenendo esso un trattamento discriminatorio ove non trovi una giustificazione oggettiva e ragionevole, così che la stessa scelta, che pure compete alle autorità nazionali, improntata a termini di priorità e di risorse, non può legittimare l’attuazione da parte degli Stati contraenti di misure fondate su criteri arbitrari o irragionevoli” .


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