Danno da vacanza rovinata: smarrimento dei bagagli e Convenzione di Montreal

Danno da vacanza rovinata: smarrimento dei bagagli e Convenzione di Montreal

L’art. 47 del Codice del Turismo – d.lgs. 79/2011 – definisce il “danno da vacanza rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza” ai sensi dell’art. 1455 del codice civile[1].

Tale tipo di danno contempla non soltanto una perdita patrimoniale (quale ad esempio il risarcimento relativo al valore economico per lo smarrimento di un bagaglio), ma anche e soprattutto il danno non patrimoniale, ovvero la perdita di un’occasione di relax a causa della vacanza non riuscita.

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva  n.  90/314/CEE , costituisce uno di quei casi previsti dalla legge, nei quali ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile.[2]

La copertura normativa primaria ex art. 2059 c.c. va rinvenuta infatti nell’art. 2 Cost., trattandosi di pregiudizio cagionato in violazione del diritto costituzionalmente garantito all’esplicazione della propria personalità anche in vacanza, intesa quale luogo di ricreazione e rigenerazione della persona e di manifestazione delle sue attività realizzatrici, le quali certamente comprendono anche lo svago, gli hobby e il tempo libero in generale”.

Il danno da vacanza rovinata, quindi, costituisce una specie particolare rispetto ai danni alla persona.

La quantificazione del danno e la Convenzione di Montreal

Per la violazione degli obblighi assunti con la vendita del pacchetto turistico organizzatore ed intermediario sono tenuti al risarcimento dei danni secondo le rispettive responsabilità e anche per le prestazioni di terzi (fermo il diritto di rivalsa nei loro confronti), sempre che l’inadempimento non sia attribuibile al consumatore, dipenda da un fatto imprevedibile e inevitabile commesso da un terzo o sia derivato da forza maggiore.

Ma chi risponde dunque del danno? a norma dell’art 942 del codice della navigazione: il vettore risponde del danno per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto…a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno”.

Il danno da vacanza rovinata deve dunque essere qualificato come responsabilità contrattuale ex. Art. 1218 c.c.

Considerato infatti che il danno da vacanza rovinata sarà – presumibilmente – determinato da una condizione di inadempimento da parte altrui (tour operator, agenzia di viaggi,, ecc.), sarà il turista a dover provare il contratto di viaggio e il danno subito, allegando tutte quelle circostanze che manifesterebbero l’inadempimento della controparte.

La presunzione di responsabilità opera in capo al vettore, il quale per liberarsi sarà tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee per evitarne il danno

Come già accennato, la mancata prestazione oggetto del contratto di viaggio determina per l’utente il diritto a vedersi riconosciuto un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, alle stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede ed alla valutazione dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti”.[3]

Va infine rammentato che in caso di trasporto aereo, opera la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, la quale all’art. 19 prevede che: “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”.

La Cassazione riassume enunciando il seguente principio di diritto:“ Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (recante l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale), ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio (art. 19 della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore fissata (nella misura di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero) dall’art. 22, n. 2, della Convenzione opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, sia nella sua componente meramente patrimoniale, che in quella non patrimoniale, da risarcirsi, quest’ultima, (allorquando, come nella specie, trovi applicazione il diritto interno) ai sensi dell’art. 2059 c.c., come conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati”.[4]

 


[1] Codice del Turismo- D-lgs n. 79/2011
[2] Art. 2059 cod. civ.
[3] (Cass. 6 luglio 2018, n. 17724).
[4] Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.

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Avv. Stefania Puccio

Avv. Stefania Puccio, nata a Palermo il 2 giugno 1990. Nel 2016 ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo. Ha svolto la pratica forense presso uno Studio Legale. Ha conseguito la qualifica di difensore di Ufficio presso il Tribunale per i Minorenni, rilasciata dalla Camera Penale G. Bellavista di Palermo. Nel 2019 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la corte di Appello di Palermo. Attualmente svolge la professione di Avvocato e collabora con uno studio legale .

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