Data retention
Il d.lgs del 10 agosto 2018 ha rimodellato il codice privacy in un contesto nel quale sono perennemente sotto attacco le informazioni veicolate dai mezzi di informazione di massa ed in particolar modo da internet. Per comprendere le modifiche poste in essere dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, occorre ricordare come i fornitori di comunicazione elettronica, ovvero coloro che erogano servizi di telefonia o connessione ad internet, possano disporre i dati acquisiti in ambito investigativo- si pensi ai numeri telefonici di chi effettua le chiamate e di chi le riceve, la durata della conversazione, i dati relativi alla localizzazione del dispositivo mobile, l’indirizzo IP- su richiesta di un decreto motivato del giudice. La valenza investigativa dell’insieme di questi dati ha determinato l’emanazione di discipline sempre più specifiche a riguardo tra cui cd. di data retention, volte a fissare in capo ai fornitori di comunicazione elettronica, per finalità di accertamento e repressione dei reati, specifici obblighi di conservazione dei dati acquisiti per un arco temporale determinato.Tale obbligo concerne solo i dati esterni alle comunicazioni, salvaguardando la libertà di corrispondenza tra i soggetti interlocutori.
Nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina dei Data retention è contenuta nell’art.132 codice privacy, la quale norma fa un espresso riferimento alla procedura penale quale ambito di applicazione delle operazioni e procedure di trattamento dei dati personali effettuate da autorità giurisdizionali e da autorità giudiziarie, basti pensare al considerando 20 della Direttiva Ue 2016/680. Nello specifico, in un contesto in cui le tensioni legate al terrorismo sono sempre più frequenti, il comma 5 bis del sopracitato articolo stabilisce che, mantenendo fede all’adempimento degli obblighi dell’Italia in quanto membro della UE, il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico, telematico e delle chiamate senza risposta sia di 72 mesi in rapporto all’accertamento e alla repressione dei delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e di tutti i reati elencanti nell’art 407 comma 2 lett.a c.p.p. Il riformato articolo 132 codice privacy però tende a dilatare i termini precedentemente previsti per la conservazione dei dati: prima dell’emozione del decreto legislativo era previsto un termine di 24 mesi per il traffico telefonico, 12 per quello telematico e 30 giorni per le chiamate senza risposta. Da qui potrebbe sembrare che i tempi siano incompatibili con le indagini investigative o comunque contrarie ai tempi previsti per la notizi di reato previsti dal codice di procedura penale. Il dubbio ermeneutico però viene facilmente risolto attraverso un combinato disposto dell’art. 132 codice privacy con l’art.24 della legge europea.
Ivi si evince il modus attraverso il quale la disciplina dei data viaggi su un doppio binario rispetto al reato perseguito: da una parte la scansione dei termini di conservazione dei dati e dall’altra, qualora vi fossero reati di matrice terroristica, i tempi di conservazione sarebbero dettati dalla legge europea del 2017 e coinciderebbero con i 72 mesi. Orbene, qualora vi fosse un unico termine per la trasmissione dei dati sarebbe più semplice capire il modus attraverso il quale l’autorità giudiziaria potrebbe richiedere la trasmissione di quei data. Ma cosa succederebbe qualora l’autorità giudiziaria richiedesse la trasmissione di alcuni dati telematici dopo 12 mesi, termine previsto dall’art. 132 codice privacy? Bene la trasmissione degli stessi sarebbe illegittima e tale illegittimità non sarebbe circoscritta alla mera trasmissione del dato ma anche alla acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria.
I riformulati comma 3 e 5 dell’art. 132 codice privacy prendono in esame anche i data relativi alle chiamate in arrivo: in un primo momento il difensore dell’imputato o della persona sottoposta ad indagini poteva richiedere un tabulato telefonico attraverso una richiesta redatta in forma scritta al fornitore, purché l’acquisizione di questi dati non recasse alcun tipo di pregiudizio effettivo e concreto per le indagini difensive. Ad oggi vi è un’inversione di rotta: la richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche può essere effettuata solo quando possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto dallo svolgimento delle investigazioni difensive anche senza un decreto motivato a seguito dell’istanza del difensore dell’imputato o del difensore della persona sottoposta ad indagini.
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Maria Elena Orlandini
Maria Elena Orlandini nasce a Napoli il 2 Luglio 1993.Fin da piccola si appassiona a tutto ciò che riguarda il diritto e la criminologia, così, conseguita la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio.Si laurea con il massimo dei voti il 20 Marzo 2018 con una tesi dal titolo "Mass Media e criminalità" seguita dal Prof. Carlo Longobardo per quanto riguarda la parte di Diritto Penale e dal Prof. Felice Casucci per la parte di Diritto Comparato.Per l'anno accademico 2018/2019 è iscritta al Master di II livello in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso.Nel corso della sua carriera universitaria ha organizzato una serie di convegni con l'associazione studentesca "Articolo3" tra cui: "Libertà e giustizia: quali alternative?", "Terra dei fuochi. Terra di paura, terra di speranza","Terrorismo internazionale. Profili penalistici ed internazionali" e " Diritto d'autore. Profili penalistici e civilistici a confronto.".Nel 2015 partecipa alla simulazione diplomatica NMUN, organizzata dalle Nazioni Unite a New York, come rappresentante delle Isole Marshall nella commissione della GA3, dedicata principalmente ai Diritti Umani, firmando una "resolution" rivolta all'eliminazione della xenofobia.Il suo sogno è quello di vincere il concorso in Magistratura ma, al contempo, è affascinata dalla carriera accademica.Ama viaggiare, conoscere nuovi luoghi e fare nuove esperienze. Ha una certificazione linguistica livello B2 in inglese ed è prossima a sostenere un esame per ottenere anche quella in spagnolo.
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