Accesso agli atti: i dati trasmessi alla P.A. sfuggono alla disponibilità esclusiva del soggetto che li comunica
I dati trasmessi alla rispettiva ASP sfuggono alla sfera di disponibilità esclusiva del soggetto che li abbia comunicati, non diversamente dalla documentazione posta a disposizione delle amministrazioni interessate nell’ambito di procedure selettive per merito comparativo – per l’accesso a pubblici impieghi, o l’aggiudicazione di contratti con la P.A
Questo il principio affermato dal T.A.R. Sicilia-Catania Sezione quarta, Pres. Cosimo di Paola, Est. Gustavo Giovanni Rosario Cuminnella, con la sentenza n. 955 del 7 aprile 2015.
Nel caso di specie, la ricorrente depositava alla ASP di Messina istanza di accesso agli atti. Tuttavia, la ASP di Messina concedeva soltanto un accesso parziale a tale documentazione, poiché alcune controinteressate avevano comunicato la loro non autorizzazione al rilascio dei propri dati, adducendo come motivazione un diritto alla privacy “nella sua intangibile assolutezza” intoccabile, ovvero un diritto al segreto commerciale attinente alla propria impresa.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, una siffatta prospettazione che vede, da un lato, un’amministrazione che assolve all’onere di un esercizio discrezionale degli interessi tra di loro contrapposti e, dall’altro, l’invocazione da parte delle controinteressate innanzitutto di una violazione del diritto alla privacy ed in secondo luogo, una applicazione analogica dell’art. 13 del D.lgs n 163/2006, non è apparso condivisibile. Secondo il giudizio del T.A.R., “i dati trasmessi alla rispettiva ASP sfuggono infatti alla sfera di disponibilità esclusiva del soggetto che li abbia comunicati, non diversamente dalla documentazione posta a disposizione delle amministrazioni interessate nell’ambito di procedure selettive per merito comparativo – per l’accesso a pubblici impieghi, o l’aggiudicazione di contratti con la P.A., giacché il risultato utile che si intende conseguire legittima i soggetti che ne perseguano uno di identica natura a conoscere ogni elemento rilevante per la determinazione della misura del beneficio acquisibile”.
Per un approfondimento sull’accesso agli atti nelle procedure di gara: L’ACCESSO AGLI ATTI NELLE PROCEDURE DI GARA: Aggiornato al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Pratica Giuridica dei Contratti Pubblici)
Proprio sul tema della disponibilità dei dati trasmessi, con particolare riguardo all’aggiudicazione di contratti con la P.A., il T.A.R. Siciliano ha richiamato un indirizzo interpretativo del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia – Trieste, Sezione prima, espresso con la sentenza del 3 maggio 2010, n. 301. In particolare ai Giudici Friulani, veniva chiesto di esaminare la sussistenza o meno del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione depositata dalle controinteressate, ancorchè non aggiudicatarie. Anche secondo suddetti Giudici, “(…) tale diritto sussiste per il solo fatto di aver partecipato alla gara, a nulla rilevando la circostanza che la ricorrente non abbia, a quanto consta, impugnato la propria esclusione, il che, a tenore di maggioritaria giurisprudenza, non la priva comunque dell’interesse a esercitare l’accesso”. Allo stesso modo è stato ritenuto irrilevante la circostanza che l’accesso sia stato chiesto non solo nei confronti della documentazione dell’aggiudicataria, bensì di tutte le ditte partecipanti, dal momento che colui che concorre all’aggiudicazione di un appalto (ovvero partecipa ad un concorso pubblico o, ancora, ad una selezione di qualsiasi tipo, in cui sia prevista una valutazione comparativa) pone – per evidenti ragioni di trasparenza – la propria documentazione a disposizione di tutti gli altri partecipanti, che hanno pieno diritto di conoscerla.
Per approfondire il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso: