Dazione in conto pagamento, cessio bonorum, mandato in rem propriam
Tra le modalità di estinzione del rapporto obbligatorio diverse dall’adempimento si annovera la c.d. datio in solutum o dazione in pagamento che ricorre allorché il debitore, previa intesa con il creditore, esegue in favore di quest’ultimo una prestazione diversa da quella originariamente promessa.
Si é, quindi, al cospetto di un vero e proprio contratto con la duplice funzione da un lato estintiva dell’obbligazione e, dall’altro, satisfattiva della pretesa creditoria.
Fattispecie distinta é la dazione in conto pagamento, consistente nel fatto che il debitore cede alla controparte un credito vantato verso un terzo che, allora, risulta essere il debitor debitoris.
In tal caso, il creditore può soddisfare le sue ragioni, facendo valere codesto credito verso il terzo, sennonché qualora la somma pagata dal terzo stesso risultasse insufficiente, allora tornerebbe esercitabile la pretesa verso il debitore originario.
Se, invece, la predetta somma é maggiore di quanto dovuto, l’eventuale eccedenza va restituita al debitore originario.
Tra parentesi, mentre la cessione del credito ex art. 1260 c.c. é pro soluto, salvo che il cedente assuma la garanzia della solvenza del debitore ceduto, all’opposto la dazione in conto pagamento di cui all’art. 1198 c.c., dunque la cessione di un credito in luogo dell’adempimento si presume fatta pro solvendo, salvo che risulti diversamente.
Quanto al mandato in rem propriam, va ricordato che normalmente il mandato ex se é un contratto stipulato nell’esclusivo interesse del mandante e, perciò, da questi é revocabile in via unilaterale.
Viceversa, il mandato in rem propriam é conferito anche nell’interesse del mandatario, creditore del mandante.
Ciò vuol dire che il mandante, per estinguere il debito che ha verso il mandatario, lo autorizza per l’appunto a riscuotere un credito che il mandante stesso vanta verso un terzo.
Terzo istituto da analizzare e che ha origine nel diritto romano é la cessio bonorum o cessione dei beni ai creditori ex artt. 1977 ss. c.c.
Orbene, in virtù del contratto di cessione che deve avere la forma scritta a pena di nullità, il debitore consegna i suoi bene direttamente ai creditori perché provvedano a liquidarli e a ripartirne il ricavato tra di loro, in proporzione ai rispettivi crediti, salve le eventuali cause legittime di prelazione e con l’obbligo di restituire l’eventuale residuo al debitore.
Questi, allora, perde la disponibilità dei beni ceduti che passano in amministrazione ai creditori cessionari ma, al contempo, i creditori anteriori ed estranei al contratto di cessione conservano la facoltà di escutere anche le res rientranti nella cessione stessa.
Salvo patto contrario, il debitore é liberato verso i creditori cessionari nei limiti della quota che ciascuno di loro riceve all’esito della liquidazione e, quindi, solo dopo che quest’ultima é avvenuta effettivamente.
Le norme di diritto comune attribuiscono altresì al debitore un diritto di recesso che, se esercitato, ha come corrispettivo il pagamento del capitale e degli interessi.
Da ultimo, il contratto di cessione, oltre ad essere risolvibile per inadempimento ex art. 1453 c.c., é annullabile, se il debitore ha occultato passività, simulato debiti inesistenti ovvero celato una parte notevole dei suoi beni.
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Jacopo Bracciale
Dopo aver conseguito la maturità classica con una votazione finale di 100/100, mi sono laureato cum laude in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Teramo con una tesi in Teoria generale del diritto dal titolo "Il problema dei principi generali del diritto nella filosofia giuridica italiana". In seguito, ho svolto con esito positivo presso il Tribunale di Teramo il tirocinio formativo teorico - pratico di 18 mesi ex art. 73 D.L. 69/2013 : per un anno nella Sezione Penale e, nei restanti sei mesi, in quella Civile. Parallelamente ho frequentato e, ancora oggi, frequento il corso di Rocco Galli per la preparazione al concorso in magistratura. Dal mese di novembre del 2020 collaboro con la rivista scientifica Salvis Juribus come autore di articoli di diritto civile, penale ed amministrativo.