Debitore si priva di unità immobiliare: come tutelare il creditore?

Debitore si priva di unità immobiliare: come tutelare il creditore?

Sommario: 1. Azione revocatoria. Aspetti generali e finalità – 2. Il dispositivo di cui all’art. 2901 c.c. – 3. Presupposti dell’azione revocatoria – 4. Circa l’eventus, o periculum, damni – 5. Circa il credito

Qualora il debitore si privi dell’unità immobiliare di cui era proprietario in danno del creditore, affinché quest’ultimo non possa procedere all’esecuzione forzata su quel bene e così ottenere quanto di sua spettanza, è possibile (qualora ricorrano i presupposti di legge) tutelare la parte creditrice con varie azioni.

Fra queste, oltre a quella di cui all’art. 2929 bis c.c., vi è l’azione revocatoria (c.d. Actio Pauliana) la quale mostra la propria rilevanza laddove il debitore abbia ridotto la consistenza del suo patrimonio a mezzo di uno o più atti disposizione, così pregiudicando la realizzazione coattiva del diritto del creditore.

In tali ipotesi, infatti, la suddetta actio palesa il proprio volto di utilità e tutela per colui che riveste la qualifica giuridica di parte creditrice atteso che, esperendo con successo la suddetta azione, il creditore potrà esercitare (eventualmente) l’azione esecutiva sui stessi beni oggetto dell’atto dispositivo, nonché sui beni trasferiti, e così soddisfare il proprio diritto di credito.

1. Azione revocatoria. Aspetti generali e finalità

L’azione revocatoria è disciplinata dall’art. 2901 c.c. e rappresenta il mezzo attraverso il quale il creditore – qualora concorrano determinati presupposti di legge –  può far sì che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio effettuati dal debitore in pregiudizio delle ragioni del creditore stesso.

Ove esperita vittoriosamente, dunque, non travolge l’atto di disposizione del patrimonio posto in essere dal debitore (giacché lo stesso conserva la propria validità ed efficacia nei confronti dei terzi), ma – sic et simpliciter – determina la non efficacia di esso nei confronti del solo creditore che l’abbia esperita così da attribuire a quest’ultimo la facultas di esercitare – sul bene oggetto dell’atto – l’azione esecutiva per la realizzazione del proprio credito (ex pluris: Cass., Sez. II, 14 giugno 2007, n. 13972; Cass., Sez. I, 8 aprile 2003, n. 5455; Cass., Sez. I, 25 gennaio 2000, n. 791).

La finalità della suddetta actio è, infatti, quella cautelare e conservativa del diritto di credito, nonché – più precisamente – quella di ricostruire la garanzia generica, di cui all’art. 2740 c.c., assicurata al creditore da tutti i beni, presenti e futuri del debitore (cft.: Cass., Sez. III, 10 novembre 2016, n. 22915; Cass., Sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3676; Cass., Sez. II, 14 giugno 2007, n. 13972; Cass., Sez. II, 2 aprile 2007 – 22 maggio 2007, n. 11830; Cass., Sez. I, 8 aprile 2003, n. 5455; Cass., Sez. II, 25 maggio 2001 n. 7127; Cass., Sez. I, 25 gennaio 2000, n. 791; Cass.., Sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11349).

2. Il dispositivo di cui all’art. 2901 c.c.

Ai fini di una migliore illustrazione dei principi sottesi all’azione revocatoria, di cui qui si tratta, appare opportuno riportare il dispositivo dell’art. 2901 c.c. che all’uopo la disciplina con il seguente tenore letterale:  “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto. L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”.

3. Presupposti dell’azione revocatoria

Onde esperire vittoriosamente l’actio revocatoria si necessita della sussistenza dei seguenti presupposti: a) atto di disposizione posto in essere dal debitore, ove per tale si intende – in via generale – qualsiasi attività giuridica a mezzo del quale il soggetto modifica la consistenza del proprio patrimonio cedendo ad altri un proprio diritto, che sia attraverso contratto di vendita, donazione, costituzione di un fondo patrimoniale, o quanto altro; b) sussistenza di un pregiudizio arrecato dall’atto alle ragioni del creditore; c) conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio; d) esistenza di un credito, atteso che colui che agisce in revocatoria deve rivestire la qualifica giuridica di creditore nei confronti di chi ha posto in essere l’atto dispositivo; e) consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso.

4. Circa l’eventus, o periculum, damni

In tema di azione revocatoria, onde integrare l’elemento oggettivo della stessa, occorre il c.d. “eventus damni”.

Il suddetto si identifica nel pregiudizio arrecato – a mezzo dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore – alle ragioni del creditore stante l’insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale (Cass., Sez. I, 6 marzo 2018 n. 5269; Cass., Sez. III, 14 novembre 2011, n. 23743).

Più in particolare affinché sussista l’eventus, o meglio, periculum damni qui rilevante, non occorre che l’atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito o che abbia comportato la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore.

L’eventus damni, infatti, si profila ogni qualvolta vi sia il pericolo concreto che il debitore non adempia l’obbligazione e che l’atto dispositivo da lui posto in essere renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, atteso che una eventuale azione esecutiva – intentata nei suoi confronti – potrebbe rivelarsi infruttuosa (Tribunale Arezzo, 4 dicembre 2018, n.1135; Tribunale Milano, 28 novembre 2017).

Il riconoscimento della sua esistenza, pertanto, richiede – da parte del creditore – solo la dimostrazione della pericolosità dell’atto dispositivo impugnato “in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura azione esecutiva sui beni del debitore (ex pluris: Cass., Sez.III, 9 marzo 2006, n. 5105; Cass., Sez.II, 29 marzo 1999, n. 2971)”

Circa il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell’eventus damni, la valutazione va operata ex ante, con riferimento alla data dell’atto dispositivo e non a quella futura dell’effettiva realizzazione del credito (ex pluris: Cass., Sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1896; Cass., Sez. I, 1 agosto 2007, n. 16986; Cass., Sez. III, 27 ottobre 2004, n. 20813; Cass. Sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12678).

Occorre, dunque, riportarsi al momento in cui viene compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio e verificare se –  in quelle circostanze di tempo – il patrimonio residuo del debitore fosse tale da soddisfare le ragioni del creditore, “restando, invece assolutamente irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore non collegate direttamente all’atto di disposizione (Cass., Sez.III, 14 novembre 2011, n. 23743)”.

Rilevanti, invece, possono configurarsi le modificazioni qualitative del patrimonio del debitore atteso che il compimento di un atto pregiudizievole al soddisfacimento del credito, nonché l’eventus damni, può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, bensì anche in una modificazione qualitativa di esso (ex pluris: Cass., Sez. I, 10 maggio 2016, n.9461; Cass. Sez. II, Sez.III, 9 febbraio 2012 n. 1896; Cass., Sez.III, 4 luglio 2006, n. 15265).

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo può dirsi realizzata la suddetta variazione qualitativa, nonché sussistente l’eventus damni, allorché il debitore sostituisca – nella propria sfera giuridica – un immobile con il denaro derivante dalla compravendita, giacché la suddetta “sostituzione” comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (ex pluris: Cass. Sez. II, Sez.III, 9 febbraio 2012 n. 1896; Cass. 7767/07; Cass. 5105/06; Cass. 7262/00; Cass. 12144/99; Cass. 2971/99; Cass. 2303/96).

In ogni caso si osserva che anche quando l’eventus damni è costituito dalla variazione qualitativa del patrimonio del debitore lo stesso deve essere provato, in ossequio all’art. 2697 c.c., dal creditore che agisce in revocatoria.

A fronte della soddisfazione di tale onus probandi incombente sul creditore il debitore, onde sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, deve – sempre in virtù del suddetto art. 2697 c.c. – fornire prova di come il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare comunque e ampiamente le ragioni del creditore (ex pluris: Cass., Sez. I, 10 maggio 2016, n.9461).

5. Circa il credito

Necessario presupposto dell’actio revocatoria è l’esistenza di uno ius di credito, ancorché soggetto a condizione o termine (cft. art. 2901 c.c.).

Circa l’atteggiarsi del “credito”, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la norma di cui all’art. 2901 c.c. accolga una nozione lata di credito, comprensiva anche della ragione o della aspettativa, con conseguente irrilevanza degli ordinari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (Trib. Asti, 28 luglio 2017, n.655; Cass., Sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1893; Cass., Sez.III, 18 marzo 2003, n. 3981; Cass., Sez. III, 29 ottobre 1999, n. 12144).

Inde est quod onde esperire l’azione revocatoria ordinaria non si necessita che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile (Trib. Pavia, Sez. III, 20 settembre 2018, n.1438;   Cass., Sez. III, 15 maggio 2018, n.11755; Cass., Sez. III, 15 novembre 2016, n.23208; Cass., Sez. II, 18 luglio 2008, n.20002; Cass. 5 marzo 2009, n. 5359).

È sufficiente infatti – sic et simpliciter – che vi sia una mera aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass., Sez. III, 15 maggio 2018, n.11755; Cass., Sez. III, 15 novembre 2016, n.23208; Trib. Pavia, Sez. III, 20 settembre 2018, n.1438; Cass., Sez. II, 18/07/2008, n.20002).

Conseguenza ineludibile di ciò è che anche il credito eventuale, ossia il credito c.d. litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione posto in essere dal debitore (Trib. Asti, 28 luglio 2017, n.655; Cass., Sez.III, 14 maggio 2013, n. 11573; Cass., Sez. III, 17 luglio 2009, n. 16722; Cass., S.U., 18 maggio 2004, n. 9440). 


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Avv. Ilaria Parlato

L'AVV. ILARIA PARLATO fornisce assistenza legale in tutta l'Italia. Ha conseguito con profitto il Master di Alta Formazione Professionale in Criminologia e Psicopatologia Forense. È autrice di articoli in materia di Diritto Civile, Diritto di Procedura Civile, Diritto Penale e Diritto di Procedura Penale, pubblicati da riviste di pregiato valore nel mondo dell'avvocatura quali Salvis Juribus, Studio Cataldi, Altalex, Diritto.it e La legge per tutti. L'AVV. ILARIA PARLATO è, altresì, autrice del libro giuridico "Risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali in regime more uxorio", pubblicato – nell'anno 2016 - dalla Fondazione Mario Luzi, casa editrice avente la prerogativa di premiare il merito e gli autori più meritevoli. Contatti Avv. Ilaria Parlato: 342.58.21.731 - 333.68.18.643 Anche per WhatsApp. Pagina Facebook: Studio Legale Avv. Ilaria Parlato.

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