Decreto ingiuntivo europeo
Il Parlamento Europeo e il Consiglio, hanno adottato il 12 dicembre 2006, il regolamento ( CE ) n. 1896/2006, con il quale è stato istituito un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, per il recupero rapido ed efficace di crediti commerciali sorti nell’ambito di controversie giuridiche transfrontaliere – dove almeno una delle parti ha domicilio o residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea diverso da quello del giudice adito (esclusa la Danimarca).
Il decreto ingiuntivo europeo è emesso su richiesta del creditore, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligazione assunta, come il pagamento di una somma di denaro.
Il procedimento monitorio europeo ha carattere meramente facoltativo e non già sostitutivo della procedura nazionale d’ingiunzione di pagamento. Ciò vuol dire che tale iter non preclude al creditore, quando vi siano i presupposti, di poter esperire altri procedimenti di recupero del credito, disciplinati da norme europee e nazionali.
Obiettivo del legislatore europeo, con l’istituzione di questo procedimento, è stata la semplificazione, l’accelerazione e la riduzione dei costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere inerenti crediti pecuniari (procedure di recupero crediti) non oggetto di contestazione ed inoltre il voler assicurare la libera circolazione dell’ingiunzione di pagamento europea in tutti gli Stati, fuorché la Danimarca.
La formazione, dunque, del decreto ingiuntivo europeo riguarda i soli crediti non contestati.
Il regolamento in esame si applica in presenza delle seguenti condizioni:
– materia civile e commerciale (restando escluse le procedure in materia doganale, amministrativo, fiscale, fallimentare, concordati e procedure analoghe, testamenti, successioni e di sicurezza sociale);
– presenza di controversie transfrontaliere, ovvero una delle parti deve avere il proprio domicilio/residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito, ad eccezione della Danimarca;
– il credito per il quale si chiede tutela deve avere natura pecuniaria e deve essere liquido ed esigibile (ovvero determinato nel suo ammontare e non sottoposto a termine o condizione, nonché esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea), non contestato dal debitore e di natura contrattuale, in quanto il Regolamento esclude i crediti extracontrattuali.
PROCEDIMENTO DI EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO
La domanda di ingiunzione di pagamento europea, volta ad ottenere il decreto ingiuntivo europeo si propone per mezzo di un modulo standard, allegato al Regolamento, dinanzi al giudice competente, da determinarsi secondo le norme comunitarie contenute nel Regolamento n. 44/2001.
Nella domanda di ingiunzione di pagamento europea andranno sono indicati:
– nome e indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda;
– l’importo del credito, e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese;
– qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti;
– il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito;
– una descrizione delle prove a sostegno della domanda;
– i motivi della competenza giurisdizionale;
– il carattere transfrontaliero della controversia.
Si precisa che l’Italia accetta solamente la domanda d’ingiunzione di pagamento europeo presentata su modulo cartaceo ed in lingua italiana.
Depositata la domanda, il Giudice dovrà verificare che vi siano tutti i requisiti formali su descritti e potrà invitare la parte istante a completare o rettificare la domanda, qualora sia ritenuto necessario.
Esaminate le condizioni, il Giudice potrà:
– rigettare la domanda per diverse ragioni, quali di rito, generali (ad esempio per difetto di giurisdizione) e seppur rare di merito.
Il rigetto della domanda non può formare oggetto di impugnazione.
– accogliere la domanda ed in questo caso emettere entro 30 gg. dalla presentazione della stessa l’ingiunzione, su un modello già stilato.
Il provvedimento di ingiunzione di pagamento europea emesso verrà notificato al debitore, il quale potrà o pagare o opporsi all’ingiunzione entro 30 giorni dalla notifica.
In assenza di opposizione, l’ingiunzione di pagamento europea acquisterà efficacia esecutiva nello Stato d’origine e riconosciuta in tutti gli Stati membri (senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento), nonché trasmessa al ricorrente.
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO
L’eventuale opposizione all’ingiunzione di pagamento europea va presentata dinanzi al Giudice che l’ha emessa, utilizzando – anche in tal caso – un modulo standard previsto dal regolamento. L’opponente non è tenuto a precisare le ragioni dell’opposizione.
In tale ipotesi, verrà meno l’ingiunzione di pagamento europea ma inizierà un nuovo giudizio di recupero del credito giudizio dinanzi ai Giudici competenti dello Stato membro d’origine, secondo le norme di procedura civile ordinaria. Un giudizio dunque a cognizione piena che si estende al merito della pretesa creditoria opposta ed alle eccezioni sollevate dall’opponente.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università.
Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi.
Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring.
Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.
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