Decreto PA 2025: nuove regole per reclutamento, graduatorie e trasparenza nelle assunzioni
Come noto, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 14-03-2025 il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” (di seguito anche “Decreto PA”). Il provvedimento si articola in tre parti: reclutamento, organizzazione e funzionalità, per rispondere in modo concreto alle esigenze delle amministrazioni e rafforzare il rapporto con utenti, cittadini e imprese. Analizziamo le novità più significative.
1. Sospensione della norma “taglia-idonei”
All’articolo 4, rubricato “Misure urgenti in materia di reclutamento”, comma 9, del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, è previsto che “Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Come noto, l’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prescrive che “Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso”. La disposizione del Decreto PA, pertanto, ha previsto così la sospensione dell’applicazione della c.d. taglia-idonei per tutti i concorsi conclusi nel 2024 e nel 2025, consentendo un pieno utilizzo delle graduatorie già esistenti.
2. Durata delle graduatorie negli enti locali
L’articolo 3 rubricato “Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 interviene, tra l’altro, anche nella problematica relativa alla durata delle graduatorie per gli enti locali che ha generato non poche problematiche in merito al ad un mancato coordinamento tra il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito anche “TUPI”) e il Decreto legislativo del 18 agosto del 2000, n. 267 (di seguito anche “TUEL”).
In particolare, l’articolo 91, comma 4, del TUEL rubricato “assunzioni” rileva che “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili”. Pertanto, con tale disposizione, la durata delle graduatorie per gli enti locali è di tre anni dalla data di pubblicazione della stessa.
In tema, invece, l’articolo 35, comma 5-ter, del TUPI dispone che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”. In tema, è intervenuto anche il Tar Campania, sezione III, con la sentenza n. 1792/2024 riconoscendo, in sostanza, che la norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali[1].
Con l’articolo 3 del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 viene inserito all’articolo 35, comma 5-ter, del D. Lgs. 165/2001 “e quelli stabiliti per gli enti locali dall’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” andando a costituire il secondo periodo così come di seguito riportato: “Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e quelli stabiliti per gli enti locali dall’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. Tale secondo periodo va letto con il primo periodo, il quale dispone che “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”. Conseguentemente, il secondo periodo dispone che per le graduatorie degli enti locali si applica l’articolo 91 del TUEL, ovvero “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili”
3. Scorrimento delle graduatorie e assunzione degli idonei
L’articolo 3 rubricato “Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 interviene, tra l’altro, inserendo all’articolo 35 del D. Lgs. 165/2001, il comma 5-sexies, con il seguente inciso “la graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l’amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell’amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione”.
In sostanza, una graduatoria si considera “utilmente scorsa” quando l’amministrazione, entro il periodo di validità, ha individuato formalmente i candidati idonei da assumere, seguendo l’ordine stabilito. Questo può avvenire sia per esigenze interne all’ente che per la cessione della graduatoria ad altre amministrazioni.
La cosa importante da capire è che non è necessario che il contratto venga firmato entro la scadenza della graduatoria. Quello che conta è che, prima della scadenza, l’amministrazione abbia fatto la sua scelta e abbia individuato i nominativi che saranno convocati per l’assunzione. Questo significa che, anche se per questioni burocratiche o organizzative il contratto viene firmato dopo, la graduatoria è comunque stata utilizzata in tempo.
Questa regola è molto utile perché evita che il valore di una graduatoria venga perso solo a causa di ritardi amministrativi. In altre parole, se l’ente ha fatto il suo lavoro nei tempi giusti e ha comunicato i nomi degli idonei, i candidati selezionati non rischiano di perdere l’opportunità solo perché la stipula del contratto avviene qualche settimana o mese dopo.
Trattasi, pertanto, di un modo per garantire che le graduatorie vengano sfruttate al massimo e che i candidati individuati abbiano la certezza di poter essere assunti, anche se i tempi tecnici della pubblica amministrazione sono lunghi.
4. Modifica delle procedure di formazione delle graduatorie
L’articolo 3 rubricato “Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 interviene, tra l’altro, inserendo all’articolo 35 del D. Lgs. 165/2001, il comma 5-quater “Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d’esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall’applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter e sul sito dell’amministrazione procedente in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale. Resta ferma la minimizzazione dei dati personali”.
In sostanza, l’articolo 3 del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 introduce alcune novità importanti nel processo di formazione delle graduatorie nei concorsi pubblici, modificando l’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001. In particolare, viene aggiunto il comma 5-quater, che stabilisce un procedimento chiaro e trasparente per la costruzione della graduatoria finale.
La principale innovazione riguarda l’introduzione di un criterio più chiaro e trasparente per la costruzione della graduatoria finale, che avviene attraverso una sequenza di passaggi ben definiti. In primo luogo, la commissione esaminatrice elabora una graduatoria di merito basata esclusivamente sui risultati delle prove d’esame, senza considerare altri elementi come titoli o preferenze. Solo dopo aver definito questa graduatoria iniziale, vengono aggiunti i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando, in modo da integrare la valutazione senza però influenzare il risultato delle prove. Successivamente, sulla graduatoria così ottenuta vengono applicate le precedenze e le preferenze previste dalla normativa, garantendo il rispetto delle categorie protette o di chi ha diritto a determinati benefici. Inoltre, per le riserve di posti previste dal bando viene applicato un limite del 20% sugli idonei.
Un altro aspetto fondamentale introdotto dal decreto riguarda la trasparenza nella pubblicazione delle graduatorie. Per garantire un accesso chiaro e simultaneo alle informazioni, il testo stabilisce che tutte le versioni della graduatoria siano pubblicate contestualmente sia sul Portale unico del reclutamento, previsto dall’articolo 35-ter del D.Lgs. 165/2001, sia sul sito dell’amministrazione che ha bandito il concorso, in un’area riservata ai soli partecipanti. Questa misura ha lo scopo di rendere il processo più accessibile e verificabile, evitando che vi siano discrezionalità o mancanza di informazioni per i candidati. Inoltre, viene specificato che tale pubblicazione deve rispettare il principio di minimizzazione dei dati personali, evitando la diffusione di informazioni sensibili che non siano strettamente necessarie ai fini della selezione.
Queste nuove regole rappresentano un passo avanti nella gestione dei concorsi pubblici, introducendo criteri più ordinati e meritocratici. La separazione tra la valutazione delle prove e quella dei titoli assicura che la selezione avvenga in modo imparziale, mentre la pubblicazione trasparente delle graduatorie garantisce maggiore controllo e verifica da parte dei candidati. In questo modo, il decreto punta a rendere il sistema di reclutamento della pubblica amministrazione più equo ed efficiente, riducendo le incertezze e aumentando la fiducia nei processi selettivi.
5. Conclusione
Il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 introduce una serie di misure volte a migliorare il reclutamento e la funzionalità delle pubbliche amministrazioni, garantendo una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle graduatorie, un coordinamento più chiaro sulla loro durata e una procedura di selezione più trasparente. Le disposizioni sulla sospensione della “taglia-idonei”, la definizione dello scorrimento utile delle graduatorie e la pubblicazione simultanea delle varie fasi concorsuali rappresentano strumenti utili per ottimizzare le assunzioni e ridurre inefficienze burocratiche. Complessivamente, il decreto mira a rendere il sistema di reclutamento pubblico più efficace, equo e accessibile, rispondendo alle esigenze delle amministrazioni e dei candidati.
[1] Pellegrino A., Graduatorie concorsi enti locali: confermata la durata di due anni, www.diritto.it, 2024.
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Dott. Armando Pellegrino
Elevata Professionalità (EP)
Elevata Professionalità (quarta area EP). Dipendente pubblico dal 01.06.2017. Si occupa principalmente di appalti, anche come Rup, e contabilità. Laureato magistrale, con lode, in (1) Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, (2) Economia Aziendale e (3) Giurisprudenza, è inoltre in possesso di vari titoli di master (5) aventi ad oggetto la pubblica amministrazione. Dottorando di ricerca in diritto pubblico, curriculum diritto amministrativo. Autore di pubblicazioni giuridiche per varie riviste scientifiche.
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