Decreto semplificazioni e strade urbane: che caos!
Con il D.L. n.76/20, convertito poi in legge n. 120/20, il Governo ha varato una serie di misure d’intervento rivolte a snellire la burocrazia in periodo di emergenza, al fine di agevolare gli investimenti e la realizzazione delle infrastrutture: da qui, il nome volgare del decreto, intitolato alla semplificazione.
La fortuna della norma richiamata, tuttavia, è parsa scarsa già sul nascere. Il Presidente Mattarella ha, infatti, ammonito il Parlamento quando, in sede di conversione, ha introdotto un maxi emendamento contenente una serie di disposizioni in materia di circolazione stradale, ritenute dal Capo dello Stato in linea di disomogeneità col titolo e i legittimi contenuti della norma.
Oltre alla predetta forzatura giuridica, la norma si appalesa foriera di novità, tale da rendersi opportuno passarle in rassegna e verificare lo stato attuale della legislazione sul punto.
Anzitutto, è l’art. 49 della l. n.120/20, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, a disporre in merito.
Dopo i primi commi, rivolti a disciplinare i sovrappassi e sottopassi, quanto alla titolarità pubblica e alla modalità di mantenimento delle buone condizioni delle strade, al comma 5-ter del richiamato articolo si trova un’interpolazione additiva al C.d.S., nel quale si è inserito all’articolo 2, comma 2, la lettera E-bis, disciplinante le nuove strade urbane ciclabili.
Esse sono descritte dal successivo comma 3 come strade urbane ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, delimitate ulteriormente da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, ove il limite di velocità non può superare i 30 km/h e con priorità di circolazione offerta ai velocipedi.
In tal modo, il legislatore recupera l’obbligo di conduzione di predetti mezzi di trasporto al di sotto del limite soglia (30 km), restituendo un’occasione sanzionatoria contro i ciclisti più spericolati, ma, come si dirà nel prosieguo, agisce in modo incongruo, consentendo loro -al contempo- la circolazione contromano!
Corollario della definizione di strade urbane ciclabili è quella di corsia ciclabile, di cui al nuovo 12-bis): “una parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede”).
Per espressa previsione normativa, la corsia ciclabile è impegnabile, pur se per brevi tratti, da altri veicoli nel caso in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l’uso esclusivo ai velocipedi (ivi, laddove la corsia ciclabile sia parte della corsia veicolare, con conseguente dovere di sua delimitazione mediante strisce bianche discontinue).
Tuttavia, quella appena descritta non è l’unica circostanza in cui la corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli. Ne residuano, invero, almeno due ulteriori.
Il legislatore ha previsto che anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e la corsia ciclabile risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata, è possibile invaderla.
Con formula di chiusura, altrettanto, la norma sancisce che la valicabilità è comunque consentita limitatamente allo spazio necessario per garantire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui ciò risulti possibile in conformità al C.d.S.
Laddove, invece (art. 12-ter), vi sia una corsia ciclabile per doppio senso, significa che nel manto stradale, ovvero sulla parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, v’è una delimitazione compiuta mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede stesso.
La corsia ciclabile è, quindi, parte della carreggiata, destinata alla circolazione dei velocipedi nel senso opposto a quello degli altri veicoli, che tiene luogo solo in caso di tratti stradali con limite di velocità pari a 30 km/h o inscritti in area a traffico limitato, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito.
In tal punto si disvela l’opinabilità della norma: l’impianto complessivo del novum legale, avuto riguardo agli ulteriori interventi in materia di divieto di sosta presso zone riservate alla conduzione dei velocipedi, nonché alla agevolazione del rifornimento per i veicoli elettrici, oltre alla modifica della disciplina di sorpassi e precedenze, ha come scopo l’agevolazione dell’impiego di mezzi a ridotto impatto ambientale (biciclette, monopattini o altre due ruote a conduzione motrice), individuato quale strumento di efficientamento del sistema delle infrastrutture e dei trasporti nazionale, oltreché come modello ecologico di servizio.
D’altra parte, però, il dettato legislativo espone a grave rischio l’incolumità degli utenti del manto stradale, prevedendo misure dalla dubbia opportunità come quella relativa alla circolazione contromano, nonostante il tentativo di perimetrazione svolto (relegandone la possibilità alle sole aree de quibus).
E’ presto, tuttavia, per compiere ulteriori considerazioni, dal momento che si dovrà attendere l’applicazione normativa per valutarne incongruenze e punti di forza effettivi.
Proseguendo, pertanto, nella disamina delle novità introdotte dalla l.120/20, va dato atto che essa ridefinisce anche la zona scolastica, all’art.58-bis), indicandola quale zona urbana delimitata lungo le vie di accesso da appositi segnali, prossima a edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente. In zone siffatte può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco.
Sono i Primi Cittadini, poi, a vedersi assegnare ulteriori poteri dal nuovo art. 12-bis, quanto a prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata: mediante provvedimento, il Sindaco può conferire a dipendenti comunali o alle società private e pubbliche cooperanti con l’Ente comunale, nonché al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico, funzioni per i predetti scopi, indicando nominativamente i soggetti designati e previo accertamento dell’assenza di precedenti condanne o pendenze penali, nonché in esito allo svolgimento di un’adeguata formazione con esito positivo.
Degna di nota è, ulteriormente, la disposta abrogazione della possibilità di ricorrere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro i provvedimenti o le ordinanze degli enti proprietari delle strade in fatto di segnaletica.
Vieppiù, laddove vengano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione, l’art.78 C.d.S. prevede controlli e verifiche da svolgere in base alle indicazioni ministeriali (espresse con decreto del Ministro dei Trasporti), fatta eccezione per i veicoli con adattamenti per persone con disabilità che non rientrano in tale tipologia di controllo.
Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.
Riguardo, invece, a durata e conferma della validità della patente di guida per colui che si sottopone agli accertamenti finalizzati al rinnovo, la commissione medica locale rilascia, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo, laddove però non sussistano condizioni ostative in tal senso, da verificare presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato, invece, ai titolari di patente che devono sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di contestazione di guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze psicotrope o per guida in stato di ebbrezza.
In ultimo, stante lo stato di emergenza nazionale relato alla epidemia Covid-19, la legge rinvia i termini di scadenza per sottoporre a controllo ex artt.75 e 78 C.d.s. i veicoli, prorogando al 31 dicembre 2020 quelli previsti per settembre, mentre porta a Febbraio 2021 le scadenze diverse, originariamente comprese entro la fine dell’anno.
Attenzione, infine, ai dispositivi di rilevamento: in materia di notificazione delle violazioni concernenti gli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle ZTL, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, le sopra descritte nuove possibilità sanzionatorie saranno compiute mediante apparecchiature omologate ai sensi di apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che definisce le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di controllo, in modo da consentire la rilevazione delle violazioni di tali divieti sia in ingresso, che all’interno e in uscita.
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