Definire pubblicamente “inferiore” un gruppo di persone è reato?

Definire pubblicamente “inferiore” un gruppo di persone è reato?

Definire pubblicamente “inferiore” un gruppo di persone costituisce reato?

Recentemente si sono verificati alcuni episodi che hanno creato un forte malcontento nei cittadini italiani.

I meridionali sono stati definiti “inferiori”. A volte è stato specificato a che tipo di inferiorità si è fatto riferimento (quella economica), altre volte tale specificazione non c’è stata e il messaggio che è passato in onda su alcuni programmi di più reti televisive è stato il seguente: i meridionali, per il sol fatto di vivere in meridione, sono “inferiori” rispetto ai settentrionali.

Episodi di questo tipo si sono sempre verificati, non li stiamo scoprendo adesso, ma rimarcarne il concetto in un periodo come questo stracolmo di sofferenza per tutto il popolo italiano lascia ancor più perplessi e sbigottiti.

La domanda a cui tenteremo oggi di dare una risposta è: l’indignazione sociale per affermazioni di questo tipo trova conferma anche a livello giuridico? Tali affermazioni sono, dunque, perseguibili penalmente?

Di che reato stiamo parlando?

L’art. 604-bis del codice penale prevede e punisce il reato di “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.

Nel comportamento in questione potrebbe configurarsi nello specifico il reato di propaganda. Chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico commette il reato di cui all’art. 604 bis, comma 1, lett. a). La pena prevista è quella della reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi o la multa fino a 6000 euro.

Quando si configura tale reato?

Abbiamo capito che il reato a cui fare riferimento esiste, ma adesso dobbiamo capire quando si configura.

Per configurarsi il reato di propaganda di idee discriminatorie è necessario che alla base del comportamento ci sia effettivamente un’idea discriminatoria, cioè un’idea che pone le persone su 2 piani diversi a causa di superiorità o di odio razziale o etnico. (1)

Se il soggetto, però, che propaganda l’inferiorità di un gruppo di persone lo fa solamente per mero pregiudizio nei loro confronti e non perché le considera inferiori come razza o etnia non si verrà a configurare il reato in questione.

Cosa vuol dire propaganda?

La propaganda di idee consiste, infatti, nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e, dunque, a raccogliere adesioni.

L’idea che viene propagandata deve essere portatrice di un odio razziale o etnico tale da causare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori. In più, la discriminazione viene in essere soltanto quando ci si riferisce a qualità personali di un gruppo di persone e non a comportamenti.

Si considererà rilevante, dunque, il comportamento di chi discrimini una razza o un’etnia per la loro origine, quindi per la loro diversità e non per la loro tendenza a commettere crimini. (2)

La diffusione di una semplice antipatia, insofferenza o rifiuto verso gruppi di persone non potrà mai configurare il reato in questione. (3)

Dobbiamo ancora aggiungere che se tale propaganda dovesse essere rivolta ad un numero ristretto di persone (che la ascoltano) si ritiene che non si potrebbe configurare il reato dell’art. 604 bis.

Il giudice dovrà valutare tutti gli aspetti del contesto nel quale si è verificato tale comportamento e dovrà bilanciare gli interessi in gioco, i principi di pari dignità e non discriminazione da un lato e la libertà di espressione dall’altro. (4)

Etnia?

L’etnia viene configurata da fonti accreditate come un raggruppamento di persone che è distinto da altri sulla base di criteri razziali, linguistici e culturali. Il significato di detto termine è mutato nel tempo, ma si può affermare che un’etnia sia un qualunque gruppo di persone distinguibile da un altro gruppo etnico. (5)

Valutare oggi se antropologicamente i meridionali italiani possano costituire un’etnia distinguibile dai settentrionali risulta essere complesso e non compete all’autore di questo articolo, ma è giusto sottolineare che la Cassazione ha più volte fatto rientrare la discriminazione verso i meridionali nella fattispecie di reato di cui si sta discutendo.  Ad esempio, nella sentenza della Cassazione penale n. 6933/2019 l’imputato non viene considerato responsabile della realizzazione della fattispecie criminosa, ma la Suprema Corte ritiene assodato che tale reato in circostanze diverse si sarebbe potuto verificare anche nel caso di discriminazione tra Nord e Sud Italia.

Per concludere

Si, è possibile che tali condotte possano costituire il reato di cui all’art. 604 bis del codice penale.

I comportamenti di cui stiamo parlando, infatti, sono rivolti ad un pubblico molto vasto di persone, basano il concetto di “inferiorità” dei meridionali sulle loro origini e non sui loro comportamenti, ma per poter essere puniti è necessario dimostrare che con tali comportamenti si voglia influenzare il pensiero del pubblico che ascolta al fine di portarlo ad aderire a quell’idea (discriminatoria) rischiando che si possa dare adito ad altre condotte dello stesso genere.

Si ribadisce che dovrà sempre essere un giudice a considerare tutti gli elementi del caso concreto, contemperare gli interessi in gioco e poi prendere una decisione.

Concludiamo affermando che il diritto di libera manifestazione del pensiero previsto dall’art. 21 della Costituzionenon è tutelato in modo incondizionato e senza limiti, ma trova un limite nella tutela di altri diritti fondamentali come quello di pari dignità e protezione sociale, suscettibile di essere leso da chi giustifichi e promuova l’odio, la xenofobia, l’intolleranza razziale o religiosa ovvero giustifichi ed esalti la violenza in funzione di discriminazione razziale o religiosa”. (6)

 

 


(1) Cassazione penale, n. 13234/2007.
(2) Cassazione penale n.36906/2015.
(3) Cassazione penale n. 32862/2019.
(4) Cassazione penale n. 1602/2019.
(5) http://www.treccani.it/enciclopedia/etnia/
(6) Cassazione penale n. 34713/2016.

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