Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio ed esenzione fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Le sentenze pro nullitate matrimonii pronunciate dai Tribunali ecclesiastici oppure dai Vescovi diocesani, muniti del decreto di esecutività – l’ exequatur – del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sono dichiarate efficaci nella Repubblica italiana su richiesta delle parti o di una di esse, mediante il cosiddetto procedimento di delibazione, il quale termina con l’emissione di una sentenza della Corte d’Appello competente per territorio, perché ubicata all’interno del distretto cui appartiene il luogo nel quale è stato celebrato il matrimonio.
Per quel che concerne l’intervento del Supremo Tribunale, l’attività del medesimo è precipuamente atta alla verifica delle circostanze per le quali alle parti sia garantito in toto il diritto di agire e di difesa e che la sentenza sia esecutiva.
Le sentenze ecclesiastiche, pur divenute esecutive, non sono intangibili (ex can. 1681 c.j.c.): in qualunque momento è possibile ricorrere in terzo grado (ex can. 1644 c.j.c.) avverso una sentenza divenuta esecutiva per la nuova proposizione della causa adducendo nuovi e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla proposizione dell’impugnazione.
Tuttavia, Papa Francesco, ha limitato questa possibilità, stabilendo che non è ammesso il ricorso, dinanzi alla Rota Romana, per la nova causae propositio, dopo che una delle parti abbia contratto nuovamente matrimonio canonico, a meno che non consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione.
L’art.8.2 dell’Accordo di Villa Madama prevede che, successivamente alla domanda di delibazione, introdotta con ricorso o citazione, in relazione al fatto che le parti siano concordi o meno circa l’efficacia civile della sentenza canonica di nullità, la Corte d’Appello debba accertare che: a) il giudice ecclesiastico sia il giudice competente a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio celebrato in conformità al presente articolo; b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di restare in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano; c) che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Inoltre, la Corte d’Appello dovrà finanche accertare la propria competenza territoriale, la regolarità dell’atto di citazione, l’assenza di altra sentenza (passata in giudicato) emessa tra le stesse parti da un Tribunale italiano, contrastante con quella ecclesiastica.
Mai, invece, potrà svolgere un riesame del merito della pronuncia ecclesiastica, salvo la possibilità di statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi, rimettendo le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.
Relativamente alle condizioni cui si riferisce la lettera c), occorre fare cenno al principio di “ordine pubblico” interno.
Anche precedentemente rispetto all’entrata in vigore del Concordato del 1984, sussisteva un procedimento ufficioso di controllo sulla sussistenza di detto limite. La Corte Costituzionale con la Sentenza 18/82 aveva definito il concetto di ordine pubblico come l’insieme «delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici di cui si articola l’ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all’evoluzione della società», chiarendo che i principi fondamentali essenziali e caratterizzanti l’ordinamento giuridico italiano sono posti oltre che dalla Costituzione, anche dalle leggi.
L’ultimo aspetto di quest’analisi che va affrontato riguarda l’efficacia della sentenza pro nullitate matrimonii.
In Italia, ai fini del conferimento degli effetti civili ad una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio restano in vigore gli artt. 796 e 797 c.p.c. , alla stregua del procedimento di delibazione delle sentenze straniere.
È questo l’ultimo aspetto della discussione da analizzare.
A conferma di ciò, il punto 4, lettera b) del Protocollo addizionale sancisce che, ai fini dell’applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., si deve tener conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale. Si dovrà, cioè, tener conto del fatto che i richiami operati dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono rivolti al diritto canonico.
Così, dopo il deposito della domanda con la relativa documentazione e una volta ottenuto l’exequatur, la Corte d’Appello compie tutti gli accertamenti del caso e verifica che ricorrano le condizioni per rendere esecutiva nell’ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica.
L’efficacia della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato nullo il matrimonio canonico e che la Corte d’Appello ha reso esecutiva, retroagisce alla data di celebrazione del matrimonio.
Ciò significa che la delibazione determina la cessazione ex tunc degli effetti civili del matrimonio dal giorno della sua celebrazione.
Le recenti novità dall’Agenzia delle Entrate: I provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che annullano l’unione concordataria tra i coniugi sono esonerati dall’imposta di bollo e registro al pari di quelli per la cessazione degli effetti civili
A nulla rileva che sia una sentenza ecclesiastica a dichiarare la nullità del matrimonio o una pronuncia dell’autorità giudiziaria ordinaria: l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e di registro prevista per “gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” (articolo 19, legge n. 74/1987) vale in entrambi i casi.
A chiarirlo, l’Agenzia delle entrate con la risposta n.199 del 1° luglio 2020.
Con l’interpello in esame, il ministero istante chiedeva conferma della soluzione interpretativa fornita in una precedente risoluzione (la n. 43/2005), nella quale l’Agenzia sosteneva che l’esenzione fiscale prevista per gli atti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio dall’art. 19 della legge n. 74/1987 potesse valere anche per i provvedimenti di delibazione delle sentenze dei tribunali ecclesiastici, quegli atti, cioè, che attribuiscono efficacia giuridica nello Stato italiano alle pronunce dei tribunali diocesani.
Secondo il ministero, infatti, la norma in questione sarebbe tassativa e, inoltre, la differenza strutturale tra il giudizio di nullità matrimoniale e l’istituto della separazione o del divorzio dovrebbe escludere l’applicazione di un medesimo trattamento fiscale agevolato.
L’Agenzia però inverte la rotta. La norma di esenzione, infatti, intende agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale in un momento di crisi familiare e in ragione di interessi superiori deve essere interpretata in maniera estensiva.
Tale disposizione, ricorda l’Agenzia, è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 154/1999) che ha dichiarato l’incostituzionalità di quella parte dell’articolo 19 della legge n. 74/1987 che non estende l’esenzione a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. Secondo la Corte suprema “il contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione si profilerebbe in considerazione dell’omogeneità delle situazioni poste a raffronto, che non consentirebbe di differenziare ragionevolmente il trattamento fiscale degli atti relativi ai due procedimenti…”.
A riguardo l’Agenzia ritiene che la citata risoluzione n. 43/E del 2005 sia in linea con il descritto percorso interpretativo della giurisprudenza.
Anche la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, determinando nell’ordinamento statuale italiano la cessazione degli effetti civili prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario, potrebbe rientrare tra gli atti e i documenti “esenti da bollo, registro e da ogni altra tassa”, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 74/1987.
In linea con l’orientamento della Corte costituzionale, anche la Cassazione (ordinanza n. 22023/2017), secondo la quale con le agevolazioni in argomento il legislatore ha inteso favorire “gli atti e le convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali”.
Alla luce delle considerazioni su esposte, l’Agenzia conferma la validità dell’interpretazione fornita con la risoluzione n. 43/2005 secondo la quale l’esenzione fiscale valida per gli atti di scioglimento del matrimonio civile può essere estesa anche ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario.
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Avv. Eleonora Deborah Iannello
Avvocato, docente di diritto e redattore di articoli giuridici in materi di diritto civile e penale.