Delibera di esclusione del socio e clausola compromissoria
Con la sentenza n.13722/2016, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo inerente ai termini di impugnazione della delibera di esclusione del socio in presenza di una clausola compromissoria contenuta nello statuto.
In particolare, il quesito sottoposto alla Corte imponeva di valutare la possibilità di applicare o meno il termine di decadenza di trenta giorni previsto all’art. 2527 co.3 c.c., nella sua formulazione antecedente alla modifica introdotta dall’art. 8 del d.lgs. n.6 del 2003 (“contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale”).
Invero, secondo una prima impostazione giurisprudenziale, la previsione di una clausola compromissoria comporta l’elisione del termine di decadenza, rendendo di fatto dispositiva la previsione del richiamato art. 2527 co.3 c.c. In particolare, a sostegno di tale impostazione si adduce che la previsione della clausola compromissoria comporterebbe la rinuncia a tale disciplina, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione.
L’argomento principale a sostegno di tale orientamento si poggia essenzialmente sull’incompatibilità che si ravvisa tra il termine decadenziale di trenta giorni con il procedimento di nomina degli arbitri.
Infatti, qualora la nomina non sia contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, gli arbitri devono essere nominati dalle parti ed in alcuni casi la loro nomina richiede l’intervento del Presidente del Tribunale, il che può ben comportare termini tecnici superiori a trenta giorni.
Tuttavia, tali argomentazioni non sono condivise da altra parte della giurisprudenza, secondo cui il termine decadenziale di trenta giorni trova applicazione anche in caso di clausola compromissoria. Ciò in quanto, come precisato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (Cass. 25 ottobre 2013 n. 24153) l’arbitrato rituale ha natura giudiziale. Pertanto ne consegue che l’atto introduttivo dell’arbitrato sia assimilabile in toto alla domanda giudiziale in punto di prescrizione e di trascrizione.
Con la sentenza in commento, le sezioni unite della Corte di Cassazione confermano quest’ultima impostazione giurisprudenziale partendo dall’assunto della natura giudiziale dell’arbitrato rituale.
Oltre tale equiparazione giuridica, inoltre, tale conclusione è esplicitamente suffragata all’art. 2652 ultimo comma c.c. nella misura in cui prevede che “alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
La Corte pertanto conclude enunciando il seguente principio di diritto: “ il termine di decadenza di trenta giorni per l’impugnazione della delibera di esclusione del socio di una società cooperativa prevista dall’art. 2527 co.3 c.c., nella sua formulazione antecedente alla modifica introdotta dall’art. 8 del d.lgs. n. 6 del 2003, è in ogni caso applicabile anche in presenza di una clausola compromissoria nello statuto”.
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Rita Claudia Calderini
Avvocato abilitato presso la Corte di Appello di Napoli. Dottoressa in giurisprudenza con votazione 110 e lode presso l'Università Federico II. Specializzata in professioni legali. Attualmente risiede a Milano in quanto partecipante del master Diritto e Impresa presso la Business school del Sole24ore.