Dell’esecuzione forzata, dai principi al processo

Dell’esecuzione forzata, dai principi al processo

L’esecuzione forzata è lo strumento che può essere esperito dal creditore al fine di ottenere l’adempimento di una prestazione che non viene eseguita volontariamente dal debitore, sulla base, chiaramente, di un provvedimento del giudice (che può consistere in una sentenza o un decreto ingiuntivo), assegno o cambiale dotato di efficacia esecutiva, prendendo il nome infatti di “titolo esecutivo”.

L’esecuzione forzata mira alla realizzazione coattiva del diritto di credito e si divide in: esecuzione in forma specifica, se il bene aggredito coincide con il bene dovuto; esecuzione per espropriazione, se i beni del debitore aggrediti dal creditore vengono convertiti in una somma di denaro (es. vendo l’auto del debitore per soddisfarmi sul ricavato), con il risultato che, contrariamente all’esecuzione in forma specifica, non vi è identità, uguaglianza, corrispondenza tra il bene aggredito e il bene conseguito.

La disciplina relativa alla esecuzione forzata si può rinvenire sia nel codice civile agli artt. 2910 ss ove si possono distinguere l’espropriazione (art. 2910 c.c.) dalla esecuzione forzata in forma specifica (art. 2930 c.c.), alla esecuzione per consegna o rilascio (art. 2930 c.c.), alla esecuzione degli obblighi di fare (art. 2931 c.c.) e di non fare (art. 2933 c.c.), nonché alla esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto (art. 2932 c.c.) sia nel codice di procedura civile agli artt. 474 ss. ove viene introdotta la disciplina dell’esecuzione vera e propria, trattando “del titolo esecutivo e del precetto” e nei titoli finali “delle opposizioni e della sospensione ed estinzione del procedimento”.

Occorre ora, al fine di permettere la comprensione di quanto si dirà in seguito, fare una distinzione fondamentale tra “situazioni giuridiche assolute” e “situazioni giuridiche relative”.

Le “situazione giuridiche assolutesono quelle che si impongono “erga omnes”, nel senso che si impongono al rispetto di tutti (es.: diritti della persona, diritti reali) e che, a loro tutela, sono azionabili nei confronti di chiunque.

Le “situazioni giuridiche relative sono invece, quelle che intercorrono fra due soggetti particolari, di cui uno rivestente una posizione attiva, siccome titolare della pretesa; l’altro rivestente una posizione passiva, siccome soggetto cui la pretesa è diretta e che la relativa tutela è azionabile da parte del primo esclusivamente nei confronti del secondo (es.: diritto di credito, rispetto al quale la tutela extracontrattuale del credito azionabile erga omnes è comunque una eccezione).

Tali situazioni giuridiche, assolute o relative, sono, come vedremo in seguito, i presupposti di differenziazione dei vari tipi di procedura esecutiva, ognuna delle quali finalizzata a dare esecuzione con modalità adeguate alla loro natura, alle situazioni giuridiche predette.

Nel processo di esecuzione non si tratta di decidere, ma di operare in conformità di un titolo già di per sé esecutivo.

Fornire una definizione univoca di titolo esecutivo, risulta praticamente impossibile e l’unico criterio utilizzabile, resta esclusivamente quello secondo cui: sono titoli esecutivi esclusivamente i documenti che la legge definisce tali (art. 474).

Per soddisfare il diritto creditorio, non è possibile avviare il procedimento in via immediata, in virtù del principio generale del “neminem laedere”, bensì è necessario proporla in via mediata ovvero con l’ausilio del processo, affinché si possano espropriare i beni del debitore, che così diventano beni-strumento e che costituiscono l’ambito oggettivo della responsabilità del debitore che, ex art. 2740 c.c., ne risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Circa i tipi di processo esecutivo che realizzano l’esecuzione forzata, prodromica, è la distinzione fra esecuzione forzata diretta dall’esecuzione forzata indiretta.

La prima si realizza nel fatto che il diritto sostanziale dedotto nel titolo esecutivo può essere azionato trovando soddisfazione del creditore procedente direttamente dall’ufficiale giudiziario, il quale si sostituisce ex lege al debitore inadempiente.

Invece l’esecuzione indiretta realizza un’attività surrogatoria dell’ufficiale giudiziario che non può che tradursi in una forma di soddisfazione per equivalente.

In genere, quando taluno è condannato al pagamento di una somma di denaro le vie di esecuzione forzata tradizionali risultano adeguate al raggiungimento del loro scopo, infatti, i diritti tutelabili tradizionalmente sono quelli a contenuto economico, ovvero che si traducono nella pretesa della restituzione di una cosa generica oppure al pagamento di una determinata somma di denaro.

Quando invece, un soggetto non deve una somma in denaro, ma una prestazione specifica di fare o di non fare, si pone il problema di individuare un mezzo coattivo ai fini dell’esecuzione dell’obbligo infungibile.

Ad arginare l’inefficienza dell’obbligo infungibile, l’ordinamento ha introdotto con la riforma del 2009 n. 69 l’istituto processuale dell’astreinte di origine francese, ovvero c.d. penalità di mora, che si identifica con un obbligo imposto dal giudice alla parte inadempiente, di pagare una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della prestazione dovuta.

Si comprende che, la somma complessiva dell’astreinte si determinerà in funzione della rapidità con la quale il soggetto condannato adempirà a quanto ordinato dal Giudice, in tale maniera, il comportamento di non cooperazione diverrà comprensibilmente inconveniente, acquistando un vero e proprio valore punitivo.

La disposizione, che è entrata in vigore il 4 Luglio 2009 ha aggiunto al titolo relativo all’esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare l’art. 614-bis rubricato:  Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare  il quale dispone:

1) Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.

2) Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

La ratio della norma in commento stabilisce che il Giudice possa unire alla sua pronuncia di condanna, un ulteriore provvedimento accessorio con il quale  determinerà la somma di denaro che l’obbligato soccombente sarà tenuto a pagare, per ogni violazione o inosservanza data dal mancato adempimento al comando.

La conseguenza di tale disposizione è che il creditore, dinanzi al mancato adempimento del debitore non debba più rivolgersi al giudice per richiedere l’accertamento della violazione, comportando infatti che “il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo”, abilitando così il creditore ad agire esecutivamente instaurando un autonomo procedimento di esecuzione.

Circa gli atti preliminari l’inizio della esecuzione, possono essere individuati nella notificazione del titolo esecutivo e nel precetto.

L’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e dalla notificazione del precetto (art 479 c.p.c) che costituisce un vero e proprio ultimatum al pagamento nei confronti del debitore.

Per quale motivo si sono chiamati “atti preliminari”? la risposta insiste nel fatto che, la vera e propria attività esecutiva inizia entro 90 giorni dalla notifica del precetto.

Sulla redazione e collocazione del precetto nell’atto, può essere di seguito al titolo esecutivo (munito di formula esecutiva) e notificato unitamente ad esso.

In altri casi la notificazione del precetto deve essere necessariamente successiva a quella del titolo in forma esecutiva, essendo soggetta ad un termine dilatorio, così che quando l’azione esecutiva è promossa contro gli eredi della parte indicata nel titolo la notificazione del precetto esige che siano trascorsi almeno 10 giorni dalla notificazione del titolo e può essere eseguita entro un anno dalla morte, agli eredi collettivamente, presso il domicilio del defunto.

Ma praticamente, in che cosa consiste il precetto?

Rubricato all’ art. 490 c.p.c il precetto è una formale intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Gli elementi essenziali dell’atto di precetto sono l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, qualora essa sia avvenuta separatamente.

Sono richiesti poi la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente.

Il precetto infine deve essere sottoscritto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura.

La notificazione del precetto determina ovviamente l’interruzione della prescrizione del diritto risultante dal titolo.

In merito alle parti dell’esecuzione, i protagonisti del processo di esecuzione sono il creditore esecutante, il debitore esecutato ed il giudice.

Anche il procedimento esecutivo, al pari di ogni altro procedimento, si svolge sotto la direzione di  un giudice (giudice dell’esecuzione) cui trova la sua disciplina all’art 484 c.p.c.

Il potere riconosciuto al Giudice dell’Esecuzione è un potere di direzione del processo esecutivo, ciò è confermato dalla Suprema Corte, la quale, cosi dispone: “il potere conferito dal vigente ordinamento processuale al giudice dell’esecuzione, al fine di pervenire al soddisfacimento dei creditori procedenti o intervenuti, è un potere di direzione del processo esecutivo, che si concreta nel compimento della serie successiva e coordinata degli atti che lo costituiscono, e cioè nel compimento diretto di atti esecutivi e nell’ordine, ad altri impartito, di compimento di atti esecutivi, nonché del successivo controllo della legittimità ed opportunità degli atti compiuti, con il conseguente esercizio del potere soppressivo e sostitutivo, contenuto nell’ambito e nei limiti segnati dalle norme di rito che disciplinano il processo esecutivo” (Cass. 22.12.1977, n. 5697).

L’atto esecutivo con cui l’espropriazione forzata ha inizio è il pignoramento (ex. Art. 491 c.p.c) il pignoramento è un vincolo che viene posto sul bene, attraverso le attività previste nell’art. 492 ed ha l’effetto di assicurare alla sanzione esecutiva i beni colpiti, l’ effetto di vincolare i beni del debitore all’esecuzione forzata, evitando che essi possano essere sottratti alla garanzia dei creditori.

Il pignoramento come disposto dalla 492 c.p.c consiste un una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore a che si astenga dal compimento di ogni atto volto a sottrarre – depauperare alla garanzia del creditore i beni assoggettati ed i frutti degli stessi.

Una volta notificati titolo esecutivo e precetto, ha inizio la procedura di espropriazione, che segue tre fasi principali:

1) Pignoramento;
2) Vendita e assegnazione del bene pignorato;
3) Distribuzione della somma ricavata dalla vendita;

Il procedimento di espropriazione forzata e soprattutto le prime due fasi (pignoramento e vendita) sono diversi a seconda che si tratti di un’espropriazione mobiliare o immobiliare.

1) Pignoramento

Il pignoramento è l’atto che segna l’inizio della procedura di espropriazione. Serve a “bloccare” i beni su cui il creditore intende rivalersi per avere soddisfazione del suo credito, sottraendoli dalla disposizione del debitore.

Una volta trascorso inutilmente il periodo stabilito dal precetto, che costituisce l’ultima possibilità per il debitore di restituire la somma dovuta al creditore, ha inizio il pignoramento, che assume diverse forme a seconda che l’oggetto sia un bene mobiliare o immobiliare.

Pignoramento in caso di espropriazione immobiliare:

il creditore individua il bene immobile da espropriare e lo notifica al debitore. Successivamente l’atto di pignoramento viene trascritto indicando esattamente quali immobili, quali beni e quali diritti immobiliari (usufrutto, servitù, enfiteusi) del debitore devono essere espropriati. Subito dopo la notifica del pignoramento, l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto e le relative note di trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari per la trascrizione ed infine consegna al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione.
Questi poi, assistito dal suo avvocato
entro 15 giorni, termine perentorio, deve depositare copia conforme del titolo esecutivo e del precetto presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione forzata.

Con il pignoramento il debitore diventa il custode dell’immobile e delle varie pertinenze se presenti.

E’ possibile che il creditore che ha avviato il procedimento o un altro creditore intervenuto successivamente, presentino istanza al giudice affinchè venga nominata custode una persona diversa, se l’immobile non è occupato dal debitore.

Il custode dell’immobile risponde ad una serie di obblighi e divieti da rispettare, pena la sua sostituzione da parte del giudice.

Cosa accede se sono presenti più creditori?

La situazione cambia a seconda che intervengano prima o dopo la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita dell’immobile, se intervengono prima possono partecipare all’espropriazione, se intervengono dopo, possono godere del denaro solo se resta qualcosa da suddividere, a meno che non si tratti di creditori privilegiati (art.2475 e ss c.c)in questo caso partecipano anche loro alla distribuzione del denaro ricavato dalla vendita.

Per quanto attiene invece al pignoramento in caso di espropriazione mobiliare la legge esclude in via assoluta e relativa alcuni beni.

A differenza del pignoramento immobiliare la situazione cambia a seconda che si tratti di un pignoramento di beni mobili verso il debitore o verso terzi.

 Espropriazione mobiliare verso il debitore

Il creditore dopo aver notificato al debitore titolo esecutivo e precetto, deve fare richiesta di pignoramento all’ufficiale giudiziario, il quale si reca presso l’abitazione del debitore o presso altri luoghi di sua proprietà per ricercare le cose da pignorare e redige il verbale di pignoramento. L’ufficiale giudiziario può pignorare sia beni mobili (autoveicoli, mobili, gioielli) sia denaro e titoli di credito. Perché il pignoramento si realizzi è sufficiente che si trovino in luoghi accessibili al debitore e non è necessario che l’ufficiale giudiziario ne verifichi la proprietà.

L’atto di pignoramento viene redatto dall’ufficiale giudiziario e consiste in un verbale ove vengono annotati i beni oggetto di pignoramento, le condizioni nel quale si trovano, il quantum del loro valore e le modalità di conservazione.

Successivamente consegna al creditore il verbale, titolo esecutivo e precetto, in modo che possa depositarne le copie conformi presso la cancelleria del tribunale preposto all’esecuzione forzata entro 15 giornitermine perentorio.

Cosa accade se sono presenti più creditori?

Anche in questo caso la situazione cambia a seconda che i creditori si facciano avanti prima o dopo la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, o non oltre la data di presentazione del ricorso, nel caso in cui il valore dei beni pignorati non superi i 20.000 euro. Nel primo caso concorrono al pignoramento. Nel secondo potranno godere di quanto resta dalla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, a meno che non siano creditori privilegiati.

Espropriazione mobiliare verso terzi:

In questo caso il pignoramento deve essere notificato sia al debitore che al terzo soggetto.
L’atto di pignoramento deve contenere:

1) l’ingiunzione nei confronti del debitore con indicazione del credito per il quale si procede;

2) l’intimazione al terzo soggetto di non disporre dei beni;

3) la citazione nei confronti di entrambi a comparire davanti al giudice perché il terzo dichiari a quanto ammonta il proprio debito nei confronti del debitore pignorato.

2) Vendita e assegnazione del bene pignorato

I beni vengono liquidati attraverso la vendita.

Passati 10 giorni dal pignoramento il creditore può fare un’istanza di vendita dell’immobile pignorato o di vendita dei beni mobiliari pignorati.

Nel caso di espropriazione immobiliare, una volta autorizzata la vendita, questa può avvenire al pubblico incanto (ovvero all’asta), o senza incanto, in questo caso gli acquirenti possono fare un’offerta in busta chiusa al giudice entro un termine preventivamente stabilito, la quale può essere rifiutata se il prezzo proposto è inferiore di oltre un quarto rispetto a quello stabilito nell’ordinanza oppure se l’interessato all’acquisto non versa una cauzione di almeno un decimo del prezzo proposto per la vendita. Se gli offerenti sono più di uno tra gli stessi viene svolta una gara a rilancio, a seguito della quale si aggiudicherà il bene il miglior offerente.

Il ricavato della vendita viene quindi distribuito tra i creditori, e fra questi hanno la precedenza i creditori privilegiati e i creditori ipotecari.

3) Distribuzione della somma fra i creditori

L’ultima fase dell’espropriazione è la distribuzione fra i creditori della somma ricavata dalla vendita, la quale segue una propria ripartizione che si modifica a seconda del numero e del tipo di creditori: se c’è un solo creditore pignorante e nel frattempo non ne sono intervenuti altri, questo si aggiudica tutta la somma; se ci sono più creditori, il giudice distribuisce la somma secondo un piano di riparto.

La fase della distribuzione, segue il brocardo latino “sero venientibus ossa” ovvero, a chi tardi arriva rimangono le ossa!

Nel proseguire l’esegesi che regola l’esecuzione forzata, grande interesse deve essere riservato anche al sistema delle garanzie processuali, in particolare al principio del contraddittorio, il quale si rileva dal combinato disposto delle norme costituzionali di cui agli artt. 24 e 111  nonché nella norma sovranazionale di cui all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

La rubrica dell’articolo 485 c.p.c. dispone che: “Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l’udienza  alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire. Il decreto è comunicato dal cancelliere. Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell’esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa”.

Nell’ambito della disciplina dell’espropriazione forzata in generale, l’art. 485 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di convocare davanti a sé le parti del processo esecutivo (tra cui il debitore esecutato) e gli altri soggetti interessati, a quell’udienza il debitore potrà venire a conoscenza di eventuali interventi di creditori ed esercitare la sua difesa anche in opposizione.

In ordine alle questioni inerenti la competenza, la rubrica dell’art. 484 c.p.c statuisce che: “l’espropriazione è diretta da un giudice. La nomina del giudice dell’esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione”; la competenza ai fini dell’instaurazione del processo spetta esclusivamente al Tribunale, non avendo il giudice di pace competenza a trattare.

In modo analogo, si risolvono anche le questioni relative alla competenza del giudice dell’opposizione all’esecuzione  ex art. 617 c.p.c., mentre le opposizioni c.d. di merito ex artt. 615 e 619 c.p.c. sono attribuite al giudice del luogo dell’esecuzione competente per valore, salvo il caso dell’opposizione a precetto per la quale è competente il giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato.

Da ultimo, al pari di ogni processo, anche quello di esecuzione si conclude con un provvedimento finale che dispone circa una mera attività materiale che può consistere nel pagamento del creditore, nella consegna di un bene, nel rilascio di un immobile, nell’esecuzione o nella demolizione di un opera e che pertanto si pongono come strumentali al diritto assoluto o relativo a monte del titolo esecutivo.

La tipologia del provvedimento, una ordinanza, risulta per sua natura modificabile e reclamabile. A tal riguardo, l’art. 2929 c.c. stabilisce che i creditori non sono tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell’esecuzione qualora sia accertata la nullità degli atti esecutivi che hanno proceduto la vendita o l’assegnazione e che lo stesso acquirente o assegnatario nulla ha da temere salvo il caso di collusione con il creditore procedente.


Bibliografia:
  • Istituzioni di Diritto Processuale Civile, seconda edizione – Giampiero Balena “I processi speciali e l’esecuzione forzata”. Volume terzo, Cacucci Editore. 2012
  • Diritto Processuale Civile edizione 27esima Vol. IV – Antonio Carratta, Crisanto Mandrioli – parte prima, Giappichelli 2019
  • Manuale di Diritto Civile 11esima edizione – Roberto Garofoli, Davide Giovannio Pintus – Nel Diritto Editore 2019/2020

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Avv. Roberto Andrea Fivizzani

L'Avvocato Roberto Andrea Fivizzani, è un giovane Avvocato iscritto all'albo del Foro di Grosseto, con Studio Legale - in attività fin dal 1978 - a Massa Marittima e Follonica (Gr). I valori cui si ispira nell'esercizio della sua professione si collocano fra Tradizione, Innovazione e Tutela dei Diritti.

Articoli inerenti