DEMOLIZIONE: la sanzione si applica anche in pendenza di condono

DEMOLIZIONE: la sanzione si applica anche in pendenza di condono

Le opere edilizie abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, si considerano eseguite in totale difformità dalla concessione e, se costituenti pertinenze, non sono suscettibili di autorizzazione in luogo della concessione.

In materia urbanistica, a differenza che nella materia civilistica, possono costituire pertinenza solo manufatti inidonei ad alterare in modo significativo l’assetto del territorio, ove vi sia alterazione dell’aspetto esteriore (cfr. art. 149 del d.l.vo n. 42 del 2004), le stesse risultano soggette alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.

Quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera d.i.a., l’applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna previa autorizzazione paesistica.

Questi i principi affermati dal T.A.R. – Napoli, Sezione Sesta, Pres. Renzo Conti – Est. Anna Corrado, con sentenza del 10 marzo 2015 n. 1444.

Nel caso di specie, la ricorrente agiva per l’annullamento di un provvedimento di demolizione (Per approfondimenti acquista: Guida alla demolizione giudiziale delle opere abusiveemesso dal Comune di Bacoli avente ad oggetto un manufatto abusivo adibito ad appartamento, così realizzando un piccolo locale esterno adibito ad alloggio caldaia e una tettoia in ferro e lamiere.

La ricorrente, a fondamento del gravame, deduceva, tra l’altro che: la tettoia dovesse ritenersi pertinenza dell’edificio principale di consistenza ridotta, non creante volume in quanto aperta su tre lati e la ringhiera era stata posizionata per tutelare la privata incolumità; le opere contestate riguardavano un manufatto per il quale era stata presentata domanda di condono e le opere ulteriori realizzate, solo di completamento, potevano essere oggetto di sanzione pecuniaria e non demolitoria.

Con riguardo all’istanza di condono, il Tribunale, riprendendo un costante orientamento del giudice di appello, ha ritenuto che “in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente”, sicché non può ammettersi “la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive”, con conseguente “obbligo del Comune di ordinarne la demolizione”.

Infatti, la prospettazione del ricorrente, portata alle estreme conseguenze, implicherebbe che una pervicace azione contraria ai provvedimenti penali ed amministrativi, ove protratta nel tempo con successivi e “nuovi” interventi (seppur eventualmente modesti) sul manufatto, impedisca sine die l’adozione dei prescritti provvedimenti repressivi.

Tanto appare un effetto inammissibile atteso che la reiterazione delle violazioni edilizie finirebbe con il produrre un effetto “premiale” sul reo (in termini, cfr. Tar Campania, questa sezione sesta, 20 gennaio 2014, n. 1122).

Quanto, poi, all’ulteriore censura sollevata dal ricorrente in ordine all’asserita natura pertinenziale del manufatto il Tribunale ha chiarito che il vincolo paesistico preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume.

In particolare, come chiarito dalla Sezione con la sentenza sopra citata, “quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera d.i.a., l’applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna previa autorizzazione paesistica”.


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