Diffamazione aggravata tramite Facebook: non vi è condanna se manca l’indirizzo IP dell’imputato
Nell’era digitale e del pluralismo 3.0 un posto di particolare preminenza occupa l’affascinante tematica della tutela penale della reputazione, specialmente se analizzata in un contesto “allargato” e “cosmopolita” quale quello del web.
La disponibilità dei c.d. dispositivi intelligenti come smartphones, pc, tablet ha certamente favorito ed aumentato in maniera esponenziale lo scambio di informazioni e l’avvento dei Social Network ha decuplicato questo fenomeno.
Le applicazioni di social networking, in specie Facebook, consentono di coltivare relazioni amicali e di espandere le proprie reti sociali, coinvolgendo persone mai incontrate senza la necessità di un incontro precedente de visu.
Tuttavia un uso distorto e patologico di tali piattaforme può facilitare la possibilità di una diffusione di messaggi diffamatori – si pensi all’attuale fenomeno haters – e dunque, lesivi dell’onore, della reputazione e della dignità umana.
A tal proposito, gli ermellini hanno statuito che gli elementi costitutivi del reato di diffamazione aggravata ex art. 595, III co. c.p. a mezzo Facebook sono: la specifica individualità del destinatario delle manifestazioni offensive; la comunicazione a più persone sulla scorta del carattere pubblico dello spazio virtuale e l’impossibilità di un suo controllo diffuso; la coscienza e volontà di usare espressioni oggettivamente idonee ad arrecare offesa al decoro, onore e reputazione del soggetto passivo.
Ciò premesso, sono molteplici le questioni giuridiche sollevate da questa peculiare fattispecie incriminatrice e sulle quali la Corte di Cassazione ha fatto luce con diverse pronunce nel corso degli ultimi anni.
Con specifico riferimento alla diffamazione a mezzo Facebook, emerge la controversa – ma fondamentale – questione dell’individuazione dell’autore del suddetto reato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, ed in specie, dell’accertamento dell’Internet Protocol Address (c.d. indirizzo IP)
L’indirizzo IP consente di risalire con certezza al dispositivo o al PC (collegato alla rete informatica) utilizzato per pubblicare le dichiarazioni diffamatorie, ed indirettamente, di pervenire al titolare della linea telefonica associata al profilo Facebook.
Emblematica appare al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione n.5352 del 5 febbraio 2018 con la quale i giudici di legittimità hanno dichiarato che la mancata verifica da parte dell’Autorità giudiziaria dell’indirizzo IP dal quale è partita l’offesa, non consente di procedere con il massimo grado di certezza possibile in merito all’attribuzione della responsabilità per il reato di cui all’art. 595, co. 3 c.p., dato che, difettando tale accertamento, non può escludersi l’utilizzo abusivo del nickname del presunto soggetto attivo del reato da parte di terzi, né risulta possibile verificare i tempi e gli orari della connessione.
La sentenza de qua ha dunque chiarito come nonostante l’esistenza di indizi apparentemente convincenti e coincidenti in relazione all’individuazione di una persona quale autore del reato (nickname, dati anagrafici corrispondenti a quelli dell’imputato), requisito fondamentale per contestare il reato di diffamazione aggravata e giungere, quindi, ad una sentenza di condanna, è quello di provare con certezza la riconducibilità del “post” offensivo della reputazione agli imputati; attività, tuttavia, resa possibile soltanto mediante la verifica dell’indirizzo IP.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Alessandra Medici
Ha conseguito nel 2016 la laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Luiss Guido Carli di Roma, discutendo una tesi in Diritto Penale delle Scienze Mediche e delle Biotecnologie sulla "Responsabilità penale dello psichiatra".
Abilitata all'esercizio della professione forense nel 2019, attualmente collabora con un noto studio legale molisano occupandosi prevalentemente di diritto penale e diritto civile. Per la preparazione teorica, ha frequentato a Roma corsi di formazione giuridica avanzata approfondendo, in particolare, il diritto civile, penale e amministrativo.