Diffondere un video erotico con un minorenne, anche se quest’ultimo è d’accordo, costituisce reato?

Diffondere un video erotico con un minorenne, anche se quest’ultimo è d’accordo, costituisce reato?

La sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 9 febbraio 2022 n. 4616 affronta la questione relativa alla configurabilità del reato di pornografia minorile nel caso di diffusione di un video erotico con un minore consenziente.

Nel caso di specie, un uomo aveva instaurato una relazione intima con una minorenne con la quale produceva materiale pornografico realizzando immagini che la ritraevano nel compimento di atti sessuali ed altresì diffondeva tale materiale immettendolo in rete e rendendolo accessibile su un social network.

L’art. 600-ter, comma 1, n.1, c.p. punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico.

La norma tutela il minore e la sua libertà psico-fisica unitamente alla morale pubblica ed al buon costume. Per materiale pornografico si intende la rappresentazione fotografica o cinematografica che implichi la partecipazione di un minore a scene a sfondo sessuale, escludendosi la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in se e per sé considerata.

In questo modo si intende sanzionare sia chi abbia con un minore un rapporto finalizzato alla produzione del materiale erotico sia colui che, pur non abusando direttamente del minore, con la sua domanda alimenti l’offerta e la mercificazione di quest’ultimo.

Le Sezione Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, n.1, c.p., con riferimento alla condotta di produzione di materiale pedopornografico, non è necessario l’accertamento del concreto pericolo di diffusione del materiale. [1]

La distinzione tra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante non è il consenso del minore, ma la configurabilità della sua utilizzazione. Infatti si fuoriesce dalla condotta sanzionabile solo nel caso di produzione di materiale pornografico realizzato senza l’utilizzazione del minore e con il consenso espresso da parte di colui che abbia raggiunto l’età per manifestarlo.

Il consenso del minore all’atto sessuale non implica necessariamente anche il consenso alla registrazione dell’attività di natura pornografica; è necessario che il minore esprima il proprio consenso anche in relazione all’eventuale attività di ripresa delle immagini e alla successiva conservazione delle immagini da parte di chi le abbia realizzate nell’ambito della relazione o del rapporto.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che si ha utilizzazione del minore quando, all’esito di un accertamento che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, della maturità e dell’esperienza, si manifestino forme di coercizione o di condizionamento delle volontà del minore, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all’integrità psico-fisica dello stesso. [2]

Tale materiale non può mai essere posto in circolazione; non rileva che la richiesta di divulgazione del materiale provenga dal minore, posto che quest’ultimo non può mai prestare validamente consenso alla circolazione del materiale realizzato, in quanto non ha raggiunto ancora quel livello di maturità tale da consentire una valutazione consapevole in ordine alle ricadute negative della mercificazione del suo corpo attraverso la divulgazione delle immagini erotiche. [3]

Concludendo, sussiste pornografia minorile nel caso di diffusione di materiale erotico con un minore, essendo irrilevante un suo eventuale consenso.

Inoltre, la diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all’art. 600-ter, comma 3 e 4, c.p., ed il minore non può prestare consenso ad essa. [4]

 

 

 

 

 


[1] Cass. Pen., S.U., 31 maggio 2018 – 15 novembre 2018, n. 51815;
[2] Cass. Pen., S.U., 9 febbraio 2022, n. 4616;
[3] Cass. Pen., Sez. III, 21 novembre 2019, n. 5522;
[4] Cass. Pen., S.U., 9 febbraio 2022, n. 4616

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