Dipendente pubblico cessato dal servizio e conferimento incarichi di consulenza

Dipendente pubblico cessato dal servizio e conferimento incarichi di consulenza

Costituisce una prassi, peraltro assai diffusa in diversi enti locali, l’avvalersi della prestazione d’opera da parte di ex dipendenti collocati in quiescenza, “richiamandoli” a ricoprire sostanzialmente il medesimo incarico che rivestivano quando erano di ruolo, e riconoscendo loro dei compensi spesso aderenti alle tariffe professionali stabilite dai rispettivi ordini o collegi.

Ciò accade anche in virtù del rapporto fiduciario di lungo periodo che lega amministratori, dirigenti e titolari di posizioni organizzative, della conoscenza del territorio e delle pratiche d’ufficio.

Valga un esempio, ex multis: un geometra, già responsabile del settore vigilanza edilizia di un comune, rassegnate le proprie dimissioni volontarie dall’ente (senza aver maturato il requisito richiesto per la fruizione della pensione di vecchiaia), e per l’effetto collocato in pensionamento anticipato, intraprende la libera professione, sottoscrivendo altresì con il precedente datore di lavoro pubblico, una convenzione volta al conferimento di un incarico sostanzialmente identico alle funzioni svolte quando era in servizio attivo (nel caso di specie, per l’esercizio di attività riconducibili alla gestione ed all’istruttoria delle domande di condono edilizio giacenti da diversi anni, e per tale progetto finalizzato, veniva esperita una procedura di affidamento ad altro operatore economico costituito in forma societaria, previo espletamento di una gara di appalto), ora qualificato come DEC Direttore Esecuzione Contratto.

Ebbene, la condotta portata dal capoverso che precede, è da ritenersi contra ius clarum.

Due sono i dettati normativi che impongono il divieto de quo:

– il primo, l’articolo 25 (rubricato “Incarichi di consulenza”) della Legge 724 / 1994, laddove afferma che: <<1. Al  fine  di  garantire  la  piena  e  effettiva  trasparenza  e imparzialità dell’azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti  di  lavoro  o  impiego  nei  cinque  anni precedenti a quello della cessazione dal servizio…>>.

– il secondo, il D.L. 95 del 06 Luglio 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, all’articolo 5, comma 9, recita come segue: <<È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e  dei  componenti  o titolari degli organi elettivi degli  enti  di  cui  all’articolo  2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge 30  ottobre  2013,  n.  125. Gli incarichi,  le  cariche e le collaborazioni  di  cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo  gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la  gratuità,  la durata non può essere superiore  a  un  anno,  non  prorogabile  né rinnovabile,  presso ciascuna amministrazione. Devono  essere rendicontati eventuali rimborsi  di  spese, corrisposti nei  limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano  alle  disposizioni  del presente comma nell’ambito della propria autonomia>>.

Tuttavia, in ossequio all’art. 5, comma 9 del D.L. 95 / 2012, è consentito derogare al divieto di che trattasi, solo ricorrendo al conferimento di incarichi di durata annuale ed a titolo gratuito, laddove è lecito riconoscere eventuali rimborsi spese: all’uopo, è doveroso puntualizzare che, per quest’ultima facoltà, potrebbero configurarsi scenari interpretatio plurimis, in ordine alla quantificazione del tetto di spesa ed alla qualificazione delle voci afferenti (il consulente esterno, per il sostenimento dei costi di trasferimento con autovettura propria, ed esborsi per i pasti, potrebbe presentare una nota spesa, ancorché debitamente documentata, per un importo mensile di diverse centinaia di Euro, e di tal guisa verrebbero meno i presupposti di gratuità della prestazione professionale).

Ma a modificare l’impianto normativo, seppur fissando un limite temporale, interviene il D.L. 30 Aprile 2022 nr. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 Giugno 2022 nr. 79; secondo quanto novellato da tale provvedimento, all’art. 10 Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, viene stabilito che: <<Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…omissis>>.

Quindi, a far data dal 30 Giugno 2022, le amministrazioni che si vedano riconosciuti progetti riconducibili al PNRR, potranno avvalersi della facoltà di conferire incarichi retribuiti di consulenza alle persone collocate in quiescenza, in deroga ai precetti normativi che ne regolavano il divieto.

Per tutti i rapporti instauratisi prima di tale data, valgono i divieti prescritti ratione temporis, così come rammentati dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia Deliberazione nr. 180/2018/PAR e Regione Sardegna Deliberazione nr. 139/2022/PAR.


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Giovanni Stefanelli

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