Diritto di difesa del cittadino

Diritto di difesa del cittadino

In Italia, i nostri padri costituenti, hanno voluto assicurare a tutti, il diritto di difendersi in ogni stato e grado del procedimento. Infatti, l’art. 24 statuisce, al secondo comma : <<La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento>>.

Per quanto riguarda le modalità tecniche del diritto di difesa, esso può essere esercitato sia personalmente come, ad esempio, il diritto dell’indagato di ricevere notizia del procedimento penale in corso attraverso l’informazione di garanzia; sia attraverso un difensore come, ad esempio, il potere del difensore di condurre l’esame incrociato.

La rappresentanza tecnica è conferita dal cliente al difensore mediante la cd. Procura ad litem che può essere resa oralmente, davanti all’autorità procedente o può essere effettuata per atto scritto.

Secondo l’art. 97 c.p.p. all’indagato, qualora non abbia nominato il suo difensore di fiducia, viene assegnato un difensore d’ufficio scelto da un elenco predisposto ed aggiornato dal consiglio nazionale forense; da ciò si ricava che il legislatore ha voluto che sia presente, nel procedimento, un soggetto tecnicamente idoneo, anche nel caso in cui, lo stesso indagato, sia lui stesso un avvocato.

La legge 30 luglio 1990, n. 217 (sostituita poi dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115) ha istituito il patrocinio a spese dello stato in favore delle persone che hanno un reddito annuo non superiore a  € 11.493,82. Tale patrocinio assicura la difesa tecnica nel procedimento penale sia per delitti, sia per contravvenzioni.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani; gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; gli apolidi; gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Il non abbiente nomina un difensore che sia ricompreso negli appositi elenchi predisposti dai consigli degli ordini, pertanto, il rapporto tra difensore e cliente è di tipo privato, anche se l’onorario è pagato dallo stato. Il patrocinio a spese dello stato, inoltre, è stato previsto da varie recenti  normative, in favore di persone meritevoli di tutela e cioè: per le persone offese dai reati di violenza familiare, in favore degli orfani di crimini domestici, o, per  la persona che sia stata prosciolta dall’imputazione di omicidio verificatosi in presenza di legittima difesa domiciliare.

Anche a livello internazionale, il Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici (firmato a New York nel 1966 e recepito dallo Stato italiano con la legge di ratifica 25 ottobre 1977, N. 881), all’art. 14, comma 3, prevede che ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne uno e, ogni qualvolta l’interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d’ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo.

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Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, con la Circolare DAG. 38705.U del 25 febbraio 2020 ha fornito chiarimenti in ordine all’interpretazione, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.

Di recente,  con l’ordinanza n. 27867/2019, gli Ermellini hanno dato continuità al principio reso da tutta una serie di pronunce conformi, chiarendo che, per i fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 13, comma 1-quater, rileva il solo elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte; tali condizioni sono invece da verificare, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell’amministrazione al momento della eventuale successiva attività di recupero del contributo medesimo.

Sul punto si registra anche una recente decisione espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4315/2020 ove si afferma che il giudice dell’impugnazione, ogni volta che pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione, debba dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest’ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato).

Tenuto conto dell’evoluzione degli orientamenti della giurisprudenza, il Ministero della Giustizia afferma nella Circolare in oggetto che, qualora la parte soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la cancelleria dovrà dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale limitando le attività alla mera annotazione dell’importo nel foglio notizie.

Analogamente, in caso di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, la cancelleria, accertata l’esistenza di una causa di esenzione, non potrà procedere alla riscossione dell’importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

CASI GIURISPRUDENZIALI

Per effetto dell’art. 83 comma 3-bis d.P.R. 115 del 2002 (introdotto dall’art. 1 comma 783 della l. 208/2015) il decreto di pagamento dell’onorario (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore. È quanto ha affermato il Tribunale di Milano, sez. IX civile, con il decreto del 22 marzo 2016.

La vicenda da cui trae origine la pronuncia in esame, riguardava il caso di un avvocato, il quale aveva depositato dopo la pronuncia del giudice di merito, l’istanza di liquidazione dei propri compensi professionali, chiedendo che fossero determinati in misura conforme a quanto statuito dalla sentenza dello stesso Tribunale nel capo relativo alle spese di lite.

Il giudice di merito rigettava l’istanza in quanto non presentata tempestivamente secondo le indicazioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis, sostenendo che il decreto di liquidazione doveva essere emesso contemporaneamente alla pronuncia definitiva della causa. In tale ipotesi, il Tribunale ha precisato che il difensore non decade dal diritto al compenso, potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento, allegando tutti i documenti che dimostrano le circostanze necessarie per l’accoglimento della domanda, come avvenuto nella fattispecie. Avverso tale decisione, l’avvocato proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato. Il Tribunale rigettava con ordinanza la domanda, quindi il legale ricorreva per cassazione.

In una successiva sentenza, n. 22448 del 9 settembre 2019, la Suprema Corte è intervenuta per sciogliere il contrasto sorto sulla contestualità tra la «pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta» ed il «decreto di pagamento emesso dal giudice». I Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che il concetto di contestualità va inteso in chiave acceleratoria e non come termine decadenziale.

In ultimo, nello stesso anno la Corte statuisce che, in caso di intervenuta revoca del patrocinio a spese dello Stato, non determina anche la inefficacia del decreto di liquidazione degli onorari in favore del difensore.


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Francesco Di Iorio

Francesco Di Iorio, autore di diversi articoli per Salvis Juribus, collabora con la rivista sin dall'anno 2020. Laureato in Giurisprudenza con voto 110/110. Appassionato di Diritto Costituzionale, presenta la sua tesi dal titolo "Discriminazioni di genere: giurisprudenza costituzionale ed evoluzione normativa". Praticante notaio dal febbraio 2021, sta approfondendo i suoi studi nelle materie tipiche concorsuali presso una Scuola notarile in Roma.

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