Disabilità e diritto all’istruzione
Un celebre brocardo latino del filosofo Immanuel Kant sancisce il principio del “sapere aude” ossia il coraggio di servirsi della propria conoscenza. Il termine conoscenza deriva dal latino cognoscere e sta a significare l’acquisizione di informazioni mediante l’utilizzo dell’intelletto; quest’ultimo può e deve svilupparsi in tutti gli esseri umani. Sicuramente, il luogo in cui si ha la possibilità di ampliare il novero delle proprie conoscenze è rappresentato dalle istituzioni scolastiche. Sin dall’ antichità il diritto all’istruzione ha ricoperto un ruolo di fondamentale importanza, tuttavia stante la sussistenza di distinzioni in classi sociali, solo i più ricchi avevano la possibilità di frequentare la scuola e quindi di accrescere il proprio bagaglio culturale. Tale diritto non spettava invece ai soggetti economicamente più deboli.
Con l’evoluzione sociale, e soprattutto con la nascita dello Stato democratico, nonché con l’entrata in vigore della Costituzione nel 1948 si sono affermati una serie di principi volti a tutelare il diritto all’ istruzione. In tal senso sicuramente le norme più importanti da prendere in considerazione sono: l’art. 2, l’art. 3; l’art. 34 Cost. In modo particolare, l’art. 2 e l’art. 3 appartengono a quel nucleo di principi considerati fondamentali, ossia inviolabili: l’art. 2, infatti, sancisce il principio di solidarietà sociale; l’art. 3 sancisce il principio di non discriminazione (in particolare, il co.1 parlando di uguaglianza formale prescrive che si devono trattare in modo eguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse; mentre il co.2 parlando di uguaglianza sostanziale prescrive che gli ostacoli di ordine economico e sociale debbono essere rimossi).
Gli articoli appena citati trovano la loro applicazione anche con riferimento al diritto all’istruzione, e quindi possono essere letti in combinato disposto con l’art. 34 Cost. il quale prescrive che la scuola è aperta a tutti e quindi anche che i soggetti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Lo Stato, infatti, mette a disposizione di questi soggetti la possibilità di poter fare domanda, e laddove sussistano i presupposti di poter ottenere una borsa di studio al fine di poter sostenere i costi per il perseguimento degli studi.
Accanto a tali norme la più recente legislazione ordinaria ha, poi, precisato che il sistema educativo di istruzione e formazione persegue il «fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori» (art. 1, co. 1, legge n. 53 del 2003), ed ha sancito che «è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al compimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età» (art. 2, co. 1, lett. c), legge n. 53 cit.).
Posta l’importanza che viene attribuita al diritto allo studio, e posto che esso spetta a tutti i soggetti, viene in rilievo in tal senso una problematica attuale legata a quei soggetti che siano portatori di un handicap. Le norme su citate si applicano anche a tali soggetti: infatti, l’art. 38, co. 3, Cost. precisa che anche gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale, tuttavia non va trascurato che dato l’incessante aumento del numero degli alunni portatori di un handicap certificato, l’amministrazione ha preferito effettuare dei “tagli alla scuola” diminuendo l’ assunzione di personale di sostegno, e ciò ha fatto si che si verificasse un aumento di ricorsi giurisdizionali.
Proprio in tal senso, rileva una recente ordinanza (nr. 138/2023) emanata dal T.A.R di Catanzaro. La questione avallata al tribunale amministrativo regionale aveva ad oggetto la richiesta di condanna per inerzia di un’amministrazione da parte di una donna (madre di un soggetto portatore di un handicap non grave) per non aver quest’ultima adottato misure idonee che avrebbero consentito al figlio di ottenere un adeguato sostegno scolastico. La scelta di non attuare tali misure, nonché la mancata assunzione di un insegnante di sostegno per ragioni di contenimento della spesa pubblica dovrebbe essere bilanciata con il diritto all’istruzione. Il bilanciamento, in particolare, è una tecnica impiegata per risolvere questioni di costituzionalità in cui si registri un contrasto tra diritti o interessi diversi; nel caso concreto ci si è dunque chiesti se le ragioni di contenimento della spesa pubblica dovessero o meno prevalere sul diritto all’istruzione. Il T.A.R ha disposto che, se è vero che l’ordinamento appresta una particolare tutela agli studenti portatori di un handicap grave non può non tener conto delle esigenze di sostegno di quei soggetti portatori di un handicap meno grave, in quanto la scelta di non offrire una tutela a tali soggetti, nonché la mancata assunzione di insegnanti di sostegno che possano aiutare e facilitare tali soggetti nell’ apprendimento delle materie di studio costituirebbe una violazione del diritto all’ istruzione sicché il rappresentante del soggetto leso potrebbe chiedere all’amministrazione stessa un risarcimento del danno.
Una questione simile è stata affrontata anche dalla giurisprudenza della Corte EDU. In particolare, i genitori di una ragazza autistica presentavano ricorso per la sospensione del servizio di sostegno, riconosciuto alla figlia fin dai tempi della scuola dell’infanzia, nei primi due anni di scuola elementare; tuttavia, sia il T.A.R. che il CDS respingevano la richiesta di risarcimento danni sull’assunto che: – vi fosse la mancata sussistenza del nesso causale tra mancata assistenza e danno cagionato alla ragazza; – la responsabilità dell’amministrazione non sarebbe venuta a sussistere poiché la mancata erogazione del servizio sarebbe dipesa da una riduzione delle risorse stanziate dallo Stato.
Di diverso avviso, è la decisione però della Corte di Strasburgo la quale ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 14 della CEDU (divieto di discriminazione) e dell’ art.2 del Protocollo nr.1 (diritto all’istruzione). Infatti, la principale obiezione che la Corte muove avverso lo Stato italiano è quella di non aver cercato quest’ultimo di determinare le reali esigenze della ricorrente che le consentissero di frequentare la scuola elementare in condizioni equivalenti a quelle che spettano e di cui godono gli altri bambini; inoltre, per la Corte la discriminazione è più grave perché perpetrata nell’ambito dell’istruzione primaria che rappresenta la base per l’istruzione e l’integrazione sociale dell’ alunno.
Alla luce, di quanto affermato sia a livello nazionale, che sovranazionale si può concludere, affermando che a prescindere da quali che siano le ragioni in relazione alle quali l’amministrazione preferisce comprimere l’assunzione di insegnanti di sostegno la stessa sarà tenuta a risarcire i danni cagionati ai soggetti portatori di handicap non gravi per non aver consentito a questi ultimi una idonea e uguale istruzione e integrazione sociale.
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Avvocato Antonella Fiorillo
Laureata in giurisprudenza.
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