Discrimen tra concorso di persone e concorso anomalo

Discrimen tra concorso di persone e concorso anomalo

Il presente contributo si propone di affrontare il delicato discrimèn non sempre facile da tracciare tra l’istituto del concorso di persone nel reato (ex.art. 110 c.p) e l’istituto del cd concorso anomalo (ex.art.116 c.p.).

Al fine di affrontare e cogliere le differenze tra i due diversi istituti, si partirà dall’analisi della vicenda sottoposta al giudizio dei Giudici di Piazza Cavour, affrontata nella sentenza n.20337/2023.

In particolar modo il caso oggetto del giudizio ha riguardato la condanna per concorso in omicidio di quattro soggetti che erano stati mandati dall’organizzazione criminale “Cosa Nostra” ad aggredire un legale per aver assunto quest’ultimo nell’ambito di alcuni procedimenti penali per i reati di mafia una posizione contraria alla tutela degli interessi che intendeva perseguire l’organizzazione.

Più specificamente, uno tra gli esecutori materiali del reato, non aveva rispettato gli ordini che gli erano stati impartiti dal capo dell’organizzazione criminale che gli chiedeva solo di aggredire il soggetto, ma poneva in essere nei confronti del legale un’aggressione con un bastone di legno simile alla gamba di un tavolo procurandogli gravissime lesioni cranio-encefaliche che ne cagionavano il decesso.

Il quesito su cui sono stati chiamati ad intervenire i giudici della Cassazione richiedeva a questi ultimi di specificare se tutti i concorrenti dovessero essere imputati a titolo di concorso di persone nel reato di omicidio, o se ai correi che avevano solo partecipato alla commissione del reato base potesse essere applicato l’istituto del concorso anomalo.

Proprio l’istituto di cui all’art. 116 c.p. ha comportato sempre una serie di profili problematici, e questo in quanto, inizialmente si riteneva che le ipotesi di concorso anomalo dovessero essere annoverate tra le forme di responsabilità oggettiva pura; ossia di quella responsabilità in virtù della quale si punisce l’autore del reato per la semplice esistenza di un nesso di causalità tra la condotta posta in essere e l’evento realizzatosi, pur in assenza della presenza di un elemento soggettivo.

Questa qualificazione dell’istituto del concorso anomalo, portava però una serie di problematiche di compatibilità con il principio di colpevolezza; il quale, sulla base di una concezione normativa attribuita alla colpevolezza prevede la non ammissibile punibilità del soggetto agente per la presenza del solo elemento causale oggettivo del reato, o del solo nesso di causalità tra condotta ed evento; dovendo sempre sussistere ai fini dell’imputabilità un elemento soggettivo, sia esso il dolo, la colpa o la preterintenzione.

Quindi, a seguito della costituzionalizzazione del principio di colpevolezza in materia penale, è sorto il problema di compatibilità tra l’istituto di cui all’art. 116 c.p e tale principio, problema che la Corte Costituzionale ha risolto, ribadendo che la natura giuridica del 116 c.p. non sia quella di responsabilità oggettiva, e quindi che ai fini della punibilità per concorso anomalo è necessario che il correo preveda in modo concreto che dalla fattispecie che si intendeva realizzare potesse derivare un reato diverso più grave rispetto a quello voluto.

Il requisito della prevedibilità per la punibilità a titolo di concorso anomalo; è dunque rilevante per capire quando il correo possa essere imputato a titolo di concorso di persone nel reato (ex.art. 110 c.p.) e quando il correo possa essere imputato a titolo di concorso anomalo (ex.art. 116 c.p.).

L’art. 110 c.p. nel dettare la disciplina del concorso di persone nel reato, sancisce che, in presenza di concorso, -che può dirsi esistente quando vi siano più soggetti (anche solo due); quando sia stato realizzato il fatto voluto, quando il concorrente sia consapevole che la sua condotta contribuirà alla commissione del reato e che la sua condotta sia stata determinante per la commissione del reato- a tutti i concorrenti sarà applicata la stessa sanzione.

L’art. 116 c.p. invece, dopo la rilettura che di esso ne è stata data dalla Corte Costituzionale ai fini della punibilità dei correi tiene conto della presenza dell’elemento soggettivo della prevedibilità; in virtù della quale si prevede che: se il correo poteva prevedere che si sarebbe verificato un reato diverso e più grave rispetto a quello voluto e l’evento è conseguenza della sua azione o omissione allora sarà punito ex.art. 116 c.p, perché attraverso la valutazione della prevedibilità in concreto avrebbe potuto rendersi conto della personalità del correo e delle concrete circostanze di fatto nelle quali si è svolta l’azione; se invece il correo  ha previsto l’evento o ha accettato il rischio della sua verificazione ne risponderà a titolo concorso ordinario ex art. 110 c.p.

Quindi, qualora un correo dovesse non volere l’evento più grave sotto il profilo del dolo non potrà rispondere di concorso di persone nel reato più grave ex. art. 110 c.p, infatti, la Corte ha chiarito che solo qualora il correo abbia aderito psicologicamente alla condotta dell’esecutore materiale risponderà con esso in concorso ordinario, senza riconoscimento nemmeno dell’attenuante, mentre in assenza dell’elemento soggettivo e quindi del nesso psicologico chi partecipa alla realizzazione di un reato, ma non fornisce il suo contributo per realizzare un reato diverso più grave resta punibile a titolo di concorso anomalo.

Nella fattispecie in esame, quindi i Giudici hanno chiarito che ai correi -che avrebbero potuto prevedere che l’esecutore materiale del reato avrebbe potuto realizzare un reato più grave di quello voluto, tenendo conto dell’arma utilizzata per l’aggressione-si applica la disciplina di cui al 116 c.p.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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