Disparità di trattamento dei COA nella tenuta degli albi degli “avvocati stabiliti”

Disparità di trattamento dei COA nella tenuta degli albi degli “avvocati stabiliti”

L’Art. 15, co.1 lett. “h”, della Legge 247/12 (legge professionale  forense) prevede presso ciascun consiglio dell’Ordine degli Avvocati la “Sezione Speciale dell’albo degli Avvocati Stabiliti”, sezione nella quale vengono iscritti i soggetti in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato dell’Unione Europea.

In questo periodo molte associazioni che tutelano gli avvocati europei denunciano un fenomeno che assume oggi profili gravissimi di disparità di trattamento in tutto il territorio nazionale.

Tale disparità di trattamento è dovuta ad una “domestica” gestione della questione da parte del Consiglio Nazionale Forense e da una interpretazione delle direttive europee da parte del Ministero della Giustizia che, pur non prendendo posizione netta sul problema, sta rimettendo il potere decisionale al CNF il quale – pur avendo in materia un potere di coordinamento e di indirizzo (ex art. 35 comma 1 lett. “f” L.247/12) – consente di fatto ai singoli COA circondariali di risolvere la problematica, con evidente gravissima violazione del principio costituzionale di eguaglianza.

Emblematica la vicenda relativa agli avokat romeni. Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia – con nota Prot. AMM 20/09/13.015534E  del  20.09.2013  emana una nota a firma Marco Mancinetti, comunicando al Consiglio Nazionale Forense (CNF) che <<in base alle informazioni acquisite presso le autorità Romene in Romania unica autorità competente cui rivolgersi al fine di verificare la validità del titolo di avokat acquisito in Romania è costituito dalla UNIUNEA NATIONALA A BAROUILOR DIN ROMANIA ( U.N.B.R. ) con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Indipendentei nr.5,  Cod. 050091 Bucarest>>.

Con tale nota, quindi, implicitamente, si dichiara la illegittimità della U.N.B.R. Struttura BOTA con sede in str. Academiei, nr. 4-6, Scala b, ap.31, Sector 3, Bucarest, anch’essa operante in Romania, struttura alla quale si è rivolta la maggioranza degli avvocati stabiliti Romeni iscritti nei Coa italiani.

Tale nota ministeriale viene recepita dalla Circolare N.20-C-2013 del 25.09.2013 del C.N.F.  che invitava tutti gli Ordini a respingere le iscrizioni provenienti dalla Romania, Struttura BOTA, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, ma nel rispetto della autonomia degli Ordini in relazione alla tenuta degli Albi.

Nonostante sulla scorta di tale circolare alcuni Ordini, tra cui quello di Roma, hanno iniziato nel 2013 le procedure di cancellazione degli iscritti BOTA all’Albo degli Avvocati Stabiliti, altri Ordini hanno continuato ad accettare iscrizioni non provvedendo in merito alle cancellazioni.

Una ulteriore nota del Ministero Giustizia del 04.03.2015  prot. 0037386 invita, poi, il CNF in modo imperativo ad attenersi alle informazioni ufficiali pervenute attraverso la piattaforma cosiddetta IMI, circa la illegittimità dell’Ordine Romeno Bota.

Il CNF, con circolare n. 1-C-2016 del 03.02.2016, trasmette a tutti i COA sentenza con la quale si conferma <<la cancellazione dalla sezione speciale degli Avocati Stabiliti disposta dal  Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma>> ed invita ancora una volta i COA a riconoscere la illegittimità della struttura BOTA, pur nel rispetto della loro autonomia. Precisa per la prima volta che la struttura BOTA non è indicata nel sistema ufficiale di cooperazione I.M.I. (International Market Information System).

Tale informazione viene ancora una volta ribadita e confermata da una successiva nota del Ministero della Giustizia, sempre attraverso il sistema di cooperazione IMI, nella quale si torna a ribadire come debba essere cura dei competenti consigli circondariali dell’ordine procedere alla tempestiva verifica della sussistenza dei requisiti in capo agli iscritti nella sezione dell’albo avvocati stabiliti.

Non meno inbarbugliata la questione dei c.d. abogados spagnoli. Con Circolare CNF 7-C-2017 del 15.05.2017, con allegata nota Ministero Giustizia 12.05.2017 prot. 0093130, il CNF e il Ministero, sempre attraverso il sistema informatico IMI, comunica che tutti gli avvocati stabiliti Italiani che hanno richiesto la omologazione del titolo straniero spagnolo dopo il 31.10.2011 devono frequentare un master specifico e superare un esame di stato; in mancanza, devono essere cancellati.

Minimo comune denominatore di tutte le circolari sopra indicate sono le informazioni acquisite dal Ministero della Giustizia attraverso la piattaforma cosiddetta IMI (International Market Information System).

Nonostante il carattere imperativo delle circolari e nonostante ci sia tra i compiti del CNF quello di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa  (art. 35, co.1, lett. “f”, L.247/12) attualmente i COA Italiani stanno adottando delle condotte assolutamente diverse tra loro rendendo la tenuta dell’albo Sezione stabiliti altamente disomogenea sul territorio nazionale.

Nel dettaglio:

  • il COA di RIMINI, con delibera del 22.05.2017, in applicazione della nota CNF apre le procedure di cancellazione contro i c.d. abogados;

  • il COA di  TORINO, con delibera del 22.05.2017, in applicazione della nota CNF decide solo di procedere ad accertamenti, ma non apre alcuna procedura di cancellazione per i c.d. abogados;

  • il COA di ORISTANO, con delibera del 29.05.2017,  prende atto della nota del CNF e resta in attesa delle determinazioni del CNF, ad oggi mai adottate;

  • il COA di SAVONA, con delibera del 05.06.2017, prende atto della nota del CNF e formula una richiesta di parere al CNF sulle condotte da adottarsi con riferimento alla predetta circolare;

  • il COA di VERONA, con delibera del 19.06.2017, prende atto della nota del CNF e contrariamente ai precedenti COA decide di non adottare alcun provvedimento mantenendo le iscrizioni degli abogados;

  • il COA TORINO nella seduta consiliare del 04.07.2017 pone argomento all’O.d.g. ma non prende alcuna decisione;

  • il COA di TRAPANI, con delibera dell’11.07.2017, prende atto della nota CNF e richiede un parere al CNF su un avvocato già ordinario ma di provenienza spagnola e apre procedimento a carico di un abogado ancora iscritto nella Sezione Stabiliti;

  • il COA PESCARA, con delibera del 20.07.2017, prende atto della nota del CNF ma delibera di interpellare il ministero Spagnolo e gli ordini di appartenenza degli iscritti per richiedere informazioni senza prendere allo stato alcuna decisione;

  • il COA AGRIGENTO il 19.09.2017, in una nota, fa una disamina sulla situazione degli avvocati stabiliti spagnoli e romeni ma non adotta allo stato alcun provvedimento;

  • il COA di POTENZA, in data 28.09.2017, delibera di richiedere documentazione agli abogados iscritti nella sezione stabiliti ma non adotta alcun provvedimento;

  • il COA di POTENZA, in data 10.05.2018, in applicazione del principio di cui al parere del CNF n.17 del 25.06.2009 e del legittimo affidamento delibera di  non avviare i procedimenti sollecitati dal ministero con la predetta nota. Ma vi è di più, il COA iscrive sulla scorta dei medesimi principi all’albo Ordinario un Avokat romeno BOTA con una motivazione certamente interessante, ma in evidente distonia con tutti gli altri COA italiani;

  • il COA di CHIETI con riferimento agli Avocat Romeni Bota, con due delibere del 17.01.17, revoca in autotutela le cancellazioni di due avokat mantenendoli nella sezione Speciale Stabiliti.

In conclusione, le delibere sopra riportate dimostrano che pur avendo avuto le informazioni acquisite attraverso il sistema IMI dal Ministero della Giustizia una valenza diversa per gli avokat romeni e per gli abogados spagnoli, il CNF, nonostante le prerogative espressamente conferitegli dalla legge professionale, ad oggi non è riuscito a garantire omogeneità di tenuta delle Sezioni Avvocati Stabiliti consentendo ad alcuni Ordini di passare all’albo Ordinario sia Avocat BOTA  sia Abogados senza master ed esame di Stato.

Tale disomogeneità di trattamento tra i vari COA d’Italia configura certamente una violazione dei principi costituzionali ed in particolare dell’art. 3, stante la assoluta assenza di un esercizio corretto della funzione di coordinamento da parte del CNF che nell’espletamento del suo potere di indirizzo non è stato in grado di uniformare i criteri di iscrizione e di cancellazione nelle Sezioni degli Avvocati Stabiliti tra tutti gli Ordini.

Avv. Maria Valentina Papale

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