Dissertazioni in tema di Costituzione e d.P.C.M.
Forse non vi stupirà sapere che la parola più ricercata su google nel 2020 è stata “coronavirus”.
L’anno appena trascorso, invero, è stato completamente dominato dalla epidemia di SARS-CoV-2, che ha rappresentato una emergenza sanitaria senza precedenti.
Non vi è chi non veda come la pandemia abbia messo in crisi la stragrande maggioranza dei Governi mondiali, chiamati a far fronte ad un nemico invisibile ed inatteso.
Al fine di contrastare il Covid, l’Esecutivo ha messo a punto tutta una serie di misure restrittive che sono confluite all’interno dei ben noti e chiacchierati D.P.C.M. (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri).
In prima analisi, va evidenziato che i D.P.C.M., nell’ordinamento giuridico italiano, sono atti amministrativi, emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri; non si configurano, pertanto, come atti aventi forza di legge, bensì si collocano, nel sistema delle fonti del diritto, tra le fonti secondarie, laddove divengano regolamenti.
È evidente, dunque, che tale provvedimento non possa in alcun modo derogare ad una norma di legge o, addirittura, alle disposizioni Costituzionali.
Eppure, ad una prima disamina, pare proprio che i decreti in esame abbiano posto forti limitazioni a diritti e libertà Costituzionalmente garantiti – prima fra tutte la libertà di circolazione – circostanza che non ha lasciato indifferenti i Giuristi, chiamati da sempre a valutare l’aderenza delle scelte politico- legislative alla Costituzione.
Gli operatori del settore, pertanto, si domandano se sia possibile “sospendere” i diritti costituzionali, in presenza di una situazione emergenziale come quella che ci riguarda da circa un anno e se, nei risvolti pratici, ciò sia stato fatto attraverso fonti secondarie che giammai potrebbero restringere e condizionare libertà fondamentali.
Come accennato poc’anzi, la libertà maggiormente colpita dai D.P.C.M. è quella prevista all’interno dell’art. 16 della Carta Costituzionale, ossia la libertà di circolazione. La norma stabilisce che: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”.
Orbene, la ratio legis è quella di tutelare la libertà di circolazione, quale diramazione della libertà personale (art. 13); la norma stessa, tuttavia, prevede limitazioni alla libertà in esame, che devono seguire i seguenti principi:
– riserva di legge (relativa), ossia la competenza esclusiva della legislazione ordinaria a disciplinare le forme di restrizione della libertà di circolazione;
– obbligo di motivazione, che deve sempre accompagnare qualsivoglia provvedimento restrittivo di tale libertà.
A ben guardare, i requisiti previsti dalla norma per i casi in cui debba essere disposta una limitazione alla libertà di circolazione possono ritenersi, a parere di chi scrive, rispettati.
Ed infatti, a dettare le misure urgenti volte a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica in Italia non sono stati i D.P.C.M. (che, si rammenta, sono atti di alta amministrazione che non soddisferebbero la riserva di legge prevista dall’art. 16), bensì, dapprima, il decreto legge n. 6, convertito in legge n. 13/2020, e, successivamente il decreto legge n. 19 del 2020, convertito in legge n. 35/2020, che ha sostituito – ad eccezione di qualche articolo – la citata legge 13.
I decreti legge sono atti avente forza di legge, poiché sottoposti al controllo dell’organo Legislativo – il Parlamento – ai fini della loro conversione in legge, entro 60 giorni dall’emanazione, pena la perdita di efficacia.
Appare, quindi, pienamente soddisfatta la riserva di legge, essendo la legge stessa, come visto, a prendere atto della diffusione dell’epidemia, a dettare misure limitative e a predisporre sanzioni per i casi di inottemperanza ai divieti.
I D.P.C.M., pertanto, si occupano semplicemente di dare applicazione alle disposizioni previste all’interno dei D.L., graduando le misure in ragione dell’evoluzione epidemiologica (si pensi all’ormai nota suddivisione in zone dell’Italia) e ciò non in base a scelte puramente individuali del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma in ragione delle valutazioni svolte dal Comitato Tecnico Scientifico, istituito ad hoc e composto da tecnici qualificati.
I Decreti Ministeriali appaiono la scelta più indicata alla situazione di urgenza ed eccezionalità che il Covid-19 ha causato, non potendosi attendere né i tempi del decreto legge (benché anch’esso abbia il carattere di eccezionalità ed urgenza), né, men che meno, quelli di una legge ordinaria. Solo gli atti di alta amministrazione appaiono in grado di garantire tempistiche celeri, nonché di stare al passo con l’avanzamento e talora il mutamento della pandemia.
Quanto all’obbligo di motivazione, è evidente che lo stesso sia stato ampiamente soddisfatto all’interno degli atti normativi e dei D.P.C.M., stante la particolare importanza e gravità della situazione sanitaria.
Da ultimo, va ricordato che l’art. 4 comma 6 del D.L. n. 19/2020 ha introdotto una ipotesi di reato (sub specie contravvenzione) per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal decreto medesimo, stabilendo che, se il fatto non costituisce più grave reato, troverà applicazione l’art. 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità). Anche in questa circostanza, può dirsi salvo il principio di legalità – a mente del quale “nullum crimen, nulla poena, sine lege”- poiché è la legge a prevedere la sanzione penale per chi, positivo al Covid-19, inottemperi al divieto di circolazione.
Concludendo, a parere di chi scrive, a prescindere da qualsivoglia valutazione politica, relativa alle scelte che in alternativa potevano essere adottate per fare fronte all’emergenza sanitaria, la Costituzione Italiana, baluardo dei diritti fondamentali, appare pienamente rispettata ed anzi applicata nella sua vera natura, come strumento di tutela dell’inviolabile diritto alla salute e alla vita degli individui.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Avv. Lilian Giuca
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