Disservizi relativi alla telefonia mobile: l’accesso agli atti non è consentito

Disservizi relativi alla telefonia mobile: l’accesso agli atti non è consentito

T.A.R. Calabria, sez. I, 14 marzo 2019, n. 532

La vicenda. Un titolare di utenza mobile con il gestore Tim S.p.A., premettendo di avere subito una interruzione del servizio e di voler intentare azione risarcitoria, impugnava il silenzio rifiuto serbato dalla società di telefonia su una sua richiesta di accesso agli atti finalizzata a comprendere le cause del disservizio.

Il gestore telefonico si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità della domanda, prodromica ad un controllo generalizzato, e chiedendo nel merito il rigetto per difetto dei presupposti di cui all’art. 22 ss. l. n. 241/1990 in quanto non rientrante nel novero delle pubbliche amministrazioni, eccezion fatta per l’attività di servizio universale non riscontrabile nella specie ed in quanto la documentazione richiesta non rientra nel concetto di documento amministrativo.

La decisione. Preliminarmente, il T.A.R. ha ritenuto ammissibile l’accesso in quanto riguardante documenti dettagliati relativi ad uno specifico e personale disservizio, sicché non vi è indeterminatezza della domanda.

Nel merito, il Collegio ha riscontrato l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla ostensione dei documenti in capo al ricorrente, utente del gestore Tim che ha subito disservizio, correlata alla coltivazione di reclami/azioni a tutela dei diritti soggettivi derivanti dal rapporto contrattuale. Pertanto, è stato affermato che l’istanza non celasse alcun controllo generalizzato precluso dall’art. 24 l. proc.

Centrale e delicato è, invece, il riscontro della legittimazione passiva alla ostensione della Tim s.p.a. con riguardo alla documentazione pretesa dal ricorrente.

È noto in proposito che al fine della selezione dei soggetti tenuti all’accesso le norme rilevanti siano l’art. 22 lett. e) che definisce pubblica amministrazione tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario e l’art. 23 secondo cui <<Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi>>.

Come noto, tuttavia, tale delimitazione soggettiva non è autosufficiente correlandosi per più ipotesi a delimitazioni di tipo oggettivo e così per i soggetti pubblici si è posta la questione dell’accessibilità ai documenti concernenti l’attività di diritto privato (v. Ad. Plen. N. 5/1999 ed attuale formulazione dell’art. 22 co. 1 lett. d) ultima parte), mentre per i soggetti privati, grazie alla specificazione chiarificatrice della novella del 2005, l’obbligo dell’accesso sussiste limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario ed ancora per i gestori di pubblico servizio molte sono le controversie sull’accessibilità ad atti concernenti aspetti organizzativi ed imprenditoriali (v. tra le tante Cons. St. Ad. Plen. N. 5/1999, n. 1303/2002 e di recente Ad. Plen. 13/2016, sez. V, 23 dicembre 2016, n. 5441; sez. III, 10 marzo 2015, n.1226; sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5572; sez. VI, 09 agosto 2011, n. 4741).

Venendo al caso di specie, il Collegio ha evidenziato che <<la telefonia nel vigente ordinamento è attività in concorrenza regolamentata – fortemente anche per le problematiche correlate alla rete – nel cui alveo è individuato un segmento di servizio universale (v. artt. 53 ss. D.lgs. n. 259/2003, cod. comunicazione elettroniche) costituito da servizio di telefonia vocale fissa, il servizio fax, accesso ad internet sulla rete fissa, gestione delle cabine telefoniche, chiamate gratuite ai numeri di emergenza, soluzioni specifiche per i disabili>>.

Ciò chiarito, ad avviso del Collegio <<solo per le attività sussumibili nel servizio universale può riscontrarsi il concetto di attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario gestita dalla Tim di cui all’art. 22 lett. e) gestione di pubblico servizio di cui all’art. 23 l. proc., per le quali vi è obbligo della società resistente a consentire l’accesso in base alla l. n. 241/1990>>.

Dunque, la telefonia mobile non rientra nell’alveo di attività di pubblico interesse né nel suo nucleo di servizio universale, sicché la tutela degli artt. 22 ss. l. proc. non può essere riconosciuta.


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