DISTANZE TRA EDIFICI: se c’è malgoverno la P.A. è tenuta ad annullare il titolo rilasciato
In materia di violazione delle disposizioni delle distanze tra edifici, se è vero che nel caso di esercizio di autotutela non può mai mancare una comparativa delibazione sull’interesse pubblico, è altrettanto vero che in queste ipotesi l’interesse pubblico sussiste in re ipsa, laddove si consideri che costituisce jus receptum il principio secondo il quale in tema di distanze fra costruzioni o di queste con i confini vige il regime della c.d. “doppia tutela”. A fronte di una fondata denuncia di malgoverno delle disposizioni che regolano le distanze l’Amministrazione è tenuta ad attivare le verifiche ed eventualmente annullare il titolo rilasciato.
Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza del 31 marzo 2015, n. 1692.
Il Consiglio di Stato ha giudicato legittimo il provvedimento di annullamento parziale di un titolo edilizio (permesso di costruire) adottato dall’Amministrazione in via di autotutela per violazione delle distanze, senza dare una specifica e circostanziata motivazione sulla sussistenza dell’interesse pubblico.
In punto di giurisdizione va osservato che la controversia derivante dall’impugnazione di un permesso di costruire per la violazione delle distanze legali costituisce una disputa non già tra privati ma tra privato e pubblica amministrazione, nella quale la posizione del primo si atteggia a interesse legittimo, con conseguente spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo (cfr. da ultimo T.A.R. Veneto sez. II, 25 gennaio 2012, n. 43; Cons. Stato, sez. IV, 28.1. 2011 , n. 678).
La sentenza in esame ha osservato come, se è vero che nel caso di esercizio di autotutela non può mai mancare una comparativa delibazione sull’interesse pubblico, è altrettanto vero che nel caso di specie essa è recessiva e, comunque, l’interesse pubblico è in re ipsa, laddove si consideri che costituisce jus receptum il principio secondo il quale in tema di distanze fra costruzioni o di queste con i confini vige il regime della c.d. “doppia tutela” (T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. II, 29 aprile 2014, n. 561; Cons. Giust. Amm. Sic., 30 maggio 2013, n. 514; Cons. di Stato, Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6955). In particolare, il soggetto che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia di distanze è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell’autore dell’attività edilizia illecita (con competenza del giudice ordinario) e, dall’altro, dell’interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell’amministrazione, quando tale attività sia stata autorizzata, consentita e permessa (conosciuto dal giudice amministrativo).
Pertanto, a fronte di una fondata denuncia di malgoverno delle disposizioni che regolano le distanze all’Amministrazione non resta che attivare le verifiche ed eventualmente annullare il titolo rilasciato.