Divieto dei patti successori e negozi trans e post mortem

Divieto dei patti successori e negozi trans e post mortem

Il divieto dei patti successori, espresso dall’art. 458 c.c., vieta l’utilizzo degli atti inter vivos per regolamentare la successione mortis causa.

Secondo l’elaborazione giurisprudenziale “per patti successori, ai sensi dell’art. 458 comma I, si intendono quelle convenzioni che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, costituendo un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria ne rappresenti l’adempimento”. (Cass. Sez. II , sent. n. 24450 del 19.11.2009; Cass. Sez. II sent. 63  del 06/01/1981)

Per stabilire quindi, se una determinata pattuizione rientri nel divieto sancito dall’art. 458 c.c., in particolare, occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico creato dalla convenzione abbia la finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta 2) se la cosa o diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione 3) se i disponenti abbiano contrattato come aventi diritto alla successione stessa 4) se l’assetto convenuto debba aver luogo mortis causa (Cass. Sez. II n.14566  del 15.07.2016; Cass. Sez. II, sentenza n. 1683 del 16.021995; Cass. Sez. II, sentenza n. 2619 del 09.02.1976).

Alla stregua dei suindicati criteri, così come enucleati dalla Corte di legittimità, si considera nulla ai sensi dell’art. 458 c.c., ogni pattuizione, o atto inter vivos,  stipulata al precipuo scopo di disporre o modificare diritti afferenti ad una successione non ancora aperta, ove il promittente decida di disporre della propria successione rinunciando al c.d jus poenitendi  o se il pattuito trasferimento, in favore del promissario/beneficiario, avrebbe dovuto aver luogo con atto mortis causa.

A titolo meramente esemplificativo, sarà considerato nullo l’accordo con il quale due contraenti si attribuiscono porzioni di un immobile oggetto di una futura comunione ereditaria e con detto accordo i contraenti pattuiscono altresì di rimanere in comunione per un determinato periodo di tempo. ( Cass. Civile, Sez. II, del 15.07.2016 n. 14566)

La ratio del divieto di cui all’art. 458 c.c. è ravvisabile nella necessità di evitare forme di successione contrattuale, posto che l’art. 457 c.c. riconosce esclusivamente due forme di delazione quella legale e quella testamentaria. Inoltre, il divieto dei patti successori trova il suo fondamento nella salvaguardia dei principi di revocabilità delle disposizioni testamentarie (art. 589 e 679 c.c.), nell’esigenza di garantire al testatore la facoltà di disporre delle proprie sostanze fino al momento estremo della vita. Sicché, la conclusione di un patto successorio incorre, sotto il profilo sanzionatorio, nell’applicazione delle disposizioni concernenti la nullità dei contratti, portate dagli artt. 1418 ss. c.c., dovendosene, dunque, predicare, ai sensi del principio di cui all’art.1423 c.c., l’esclusione di ogni forma di convalida del patto successorio medesimo.

Tradizionalmente, dottrina e giurisprudenza differenziano i patti successori in tre sottocategorie:

patti successori istitutivi: trattasi di accordi con cui un soggetto dispone inter vivos della propria successione a favore di un terzo beneficiario. Il fondamento della nullità dei patti c.d. istitutivi, anche di natura obbligatoria, si ricollega alla necessità di assicurare la massima libertà nella pianificazione della successione ereditaria e, così, tutelare il disponente nel relativo esercizio;

patti successori dispositivi: trattasi di negozi inter vivos, bilaterali o unilaterali, che si sostanziano in una vendita o donazione, aventi carattere dispositivo di un diritto astrattamente ricompreso in una successione non ancora aperta.  Pertanto, potrebbe configurarsi, quale patto successorio dispositivo, la vendita di cose altrui,  ex art. 1478 c.c., come tale affetto da nullità ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c. La causa si sostanzia nel trasferimento da parte dell’alienante ad un terzo, di un bene che non è ancora presente nella sua sfera giuridica, ma fa parte di un compendio ereditario che potrebbe spettare per successione all’alienante stesso;

patti successori rinunciativi: si tratta di convenzioni o atti unilaterali di natura abdicativa, con le quali un soggetto rinuncia a diritti derivanti dalla successione. Il codice civile contempla un’applicazione espressa del divieto dei patti successori rinunciativi nella previsione di cui all’art. 557 c.c. secondo cui << i legittimari non possono rinunciare ad agire in riduzione delle donazioni  e delle disposizioni lesive della legittima finché vive il donante, né con dichiarazioni espresse, nè prestando il loro assenso alla donazione>>. Secondo alcuni autori, il patto successorio rinunciativo, può configurarsi sia attraverso un negozio giuridico bilaterale, sia attraverso un atto unilaterale. Da questo punto di vista, nulla risulterà la promessa unilaterale di rinunciare all’eredità fatta in violazione dell’art. 1987 c.c. . Per quanto concerne il negozio rinunciativo perfezionato a mezzo di una donazione, la nullità afferisce la clausola contenente il patto successorio rinunciativo e non si estende all’intero contratto, alla condizione che si dimostri all’occorrenza che la donazione non sarebbe stata conclusa senza, per l’appunto, la clausola rinunciativa integrante il patto successorio affetto da nullità, in applicazione del principio della nullità parziale ex art. 1419, comma I.

Nonostante il divieto di cui all’art. 458 c.c., un’ampia parte della dottrina, poi, non rinuncia alla possibilità di individuare forme contrattuali idonee a sortire i medesimi effetti del testamento. In altre parole, ci si è chiesti se sia possibile superare la formale rigidità dello strumento successorio come tecnica esclusiva nella trasmissione patrimoniale mortis causa. L’analisi dottrinaria individua sostanzialmente due categorie di negozi aventi la finalità di realizzare contrattualmente l’effetto successorio. In particolare, essa differenzia tra i negozi trans mortem e negozi post mortem.

Per negozi trans mortem si considerano le convenzione che conferiscono beni a favore di un beneficiario prima della morte del disponente, la cui effettiva attribuzione diviene definitiva solo dopo la morte del disponente medesimo. Per di più, si tratta di negozi pacificamente revocabili e modificabili nel loro assetto patrimoniale.

Tradizionalmente, la dottrina riconduce alla categoria dei negozi trans mortem il contratto a favore del terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, l’assicurazione sulla vita a favore del terzo, il vitalizio alimentare e il negozio  fiduciario.

Una posizione del tutto peculiare assume, sotto il profilo della compatibilità con l’art. 458 c.c., la c.d. donazione per causa di morte. Si tratta di uno strumento non ammesso nel nostro ordinamento, poiché in tale ipotesi la morte, rilevando come vera e propria causa del contratto di donazione, finisce per violare il principio dell’intangibilità delle disposizioni mortis causa e dell’irrevocabilità delle donazioni (salve le ipotesi di revocabilità della donazione tassativamente previste dalla legge).

Dalla ipotesi della donazione mortis causa, di cui si è appena detto, vanno tenute distinte le diverse fattispecie della donazione cum moriar e della donazione si premoriar . Nel primo caso , la morte del donante si pone come termine di efficacia del contratto; nel secondo, la donazione ha effetto se la morte del donante interviene prima di quella del donatario, come tale essa costituisce una mera condizione sospensiva lecita.

Sempre nel solco dei tentativi dottrinali di individuare valide alternative contrattuali al testamento come forma precipua di successione, si è sostenuta la validità del c.d. mandato post mortem; trattasi di un normale contratto di mandato la cui esecuzione deve avvenire dopo la morte del mandante. La morte, come tale, qui non si pone come elemento causale del mandato; non se ne ravvisa, dunque, alcun contrasto con l’art. 458 c.c. e se ne predica la sua perfetta validità.

In contrasto all’art. 458 c.c. si pone, invece, il mandato per causa di morte, ossia il contratto di mandato concluso in vita dal donante con lo scopo di attribuire ai terzi beni a causa di morte. Tale fattispecie poiché ha l’effetto di trasferire, per contratto, a terzi beni del proprio compendio ereditario ricade nel rigido divieto di cui all’art. 458 c.c.

Inoltre, la giurisprudenza applica rigidamente il divieto dei patti successori con specifico riguardo al “mandato fiduciario”, conseguente all’intestazione fiduciaria di quote e partecipazioni societarie, realizzato mediante l’utilizzo del trust (Trib. Roma, Sez. VIII, 29.10.2016). In tale ipotesi, il negozio si pone in netto contrasto con il divieto dei patti successori, poiché si è disposto attraverso il trust di diritti che sarebbero spettati ai beneficiari per successione mortis causa.

Alla luce di questo rapidissimo excursus sul divieto dei patti successori, consegnatoci dal codice civile del 1942, va sottolineato che detto divieto è, oggi, oggetto di sempre maggiori critiche, poiché viene considerato del tutto inadeguato ed anacronistico, rispetto alle esigenze delle società moderna. Infatti, il Legislatore ha sentito la necessità di introdurre nell’ordinamento una sostanziale deroga al divieto dei patti successori con la l 55 del 2006, che ha introdotto un Capo V bis (rubricato “Del patto di famiglia”, artt. 768 bis e ss. c.c.) al Titolo IV, Libro II del Codice Civile.

Il patto di famiglia è, infatti, uno strumento contrattuale che permette, a garanzia della continuità imprenditoriale, all’imprenditore di devolvere la propria azienda o partecipazioni sociali a favore di alcuni eredi, compensando gli altri legittimari con una dazione di denaro in luogo della propria quota di legittima, ed impedendo agli stessi di potere agire in riduzione e di far valere la collazione delle quote cedute contrattualmente.


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