Divieto di espulsione automatica del nonno straniero convivente con i minori di cittadinanza italiana
Cassazione civile, sez. 1, ordinanza n. 7860 del 16 aprile 2020
Sommario: 1. La vicenda – 2. La pronuncia della Consulta n. 202 del 18 luglio 2013 – 3. Il divieto di espulsione nel caso di legami familiari in Italia: prova del rapporto di convivenza con qualsiasi mezzo
1. La vicenda
A seguito di decreto di espulsione del Prefetto, seguito da ordine di allontanamento del Questore, il cittadino macedone I.I., dopo avere frustrantemente adito il Giudice di pace, ricorreva in Cassazione per sostenere la legittimità della propria permanenza in Italia, Paese nel quale conviveva con il nucleo familiare del figlio, composto da questo, dalla di lui moglie e dai nipotini, di cittadinanza italiana. Il Giudice di pace aveva respinto le doglianze dello straniero ritenendo indimostrato e inconferente il rapporto di convivenza idoneo ad escludere l’espulsione e dunque accertata l’illegale permanenza in Italia.
2. La pronuncia della Consulta n. 202 del 18 luglio 2013
Relativamente all’adozione del provvedimento di espulsione, l’art. 13, c. 2 bis, d. lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, stabilisce che, nei confronti dello straniero il quale abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell’articolo 291 , devono essere oggetto di ponderazione, tra gli altri elementi: la natura e l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l’esistenza di legami -familiari, culturali o sociali- con il Paese d’origine. La norma è posta sulla falsariga dell’art. 5, c. 5, relativo a rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno: nell’adottare il provvedimento di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo, quando lo straniero ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero è familiare ricongiunto, sono i parametri sopra enunciati a dover essere presi in considerazione, escluso qualsiasi automatismo.2 Tale ultima disposizione, tuttavia, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con pronuncia manipolativa, nella parte in cui limita l’obbligo della valutazione discrezionale ai casi di avvenuto esercizio del diritto al ricongiungimento familiare o di familiari ricongiunti, escludendo dalla tutela l’ugualmente meritevole straniero con legami familiari nel territorio dello Stato. La Corte Costituzionale ricorda come l’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale rimane relativa e circoscritta dalla prioritaria esigenza di rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, specialmente se la disciplina dell’immigrazione è suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, costituzionalmente protetti in capo tanto al cittadino quanto allo straniero; e ritiene poi ingiustamente limitativo il campo di applicazione dell’art. 5 c. 5, imponendo i diritti fondamentali della famiglia e dei minori -come riconosciuti dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., nonché dall’art. 8 CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo- l’estensione della tutela rafforzata a tutti coloro che vivono con la propria famiglia in Italia (a prescindere dalla tipologia di permesso di soggiorno), che abbiano in Italia legami familiari e/o che si trovano nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare ma non ne hanno richiesto il formale provvedimento (e dunque non hanno esercitato il relativo diritto), nei cui confronti si realizzerebbe diversamente una disparità di trattamento. I rapporti familiari, infatti, posti in posizione privilegiata dalla norme costituzionali -dato che la Repubblica è vincolata a sostenerli anche con specifiche agevolazioni e provvidenze-, sono caratterizzati, come e più delle altre relazioni interpersonali, da una interdipendenza tale che ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia: ciò impone di scandagliare nel dettaglio la situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari prima di adottare una decisione che comporti il distacco dal nucleo familiare, soprattutto in presenza di minori, trattandosi di decisione grave che non può essere rimessa a schemi generali, presuntivi e meccanici.
3. Il divieto di espulsione nel caso di legami familiari in Italia: prova del rapporto di convivenza con qualsiasi mezzo
L’art. 19, c. 2, lett. c), d. lgs. 286/98 detta il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana (salvi i casi di cui all’art. 13, c. 1, dello stesso d. lgs., consistenti in motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, che giustificano il provvedimento ministeriale di alta amministrazione di competenza del Ministro dell’Interno, previa notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri e previa valutazione comparativa degli interessi in questione. Resta escluso che tale valutazione, di natura discrezionale, possa essere svolta dal Prefetto in sede di emissione del decreto, come risulta sia dal tenore letterale della norma che dalla condivisibile giurisprudenza3).
Nel caso di specie il ricorrente allegava il rapporto di convivenza, decisivo ai sensi del predetto art. 19, con i due nipotini cittadini italiani, figli di una cittadina italiana e del proprio figlio e dunque a lui legati da parentela di secondo grado; ciò era stato prospettato tempestivamente davanti al Giudice di pace, il quale nondimeno, in assenza di prove documentali, lo aveva ritenuto indimostrato, rifiutando di ammettere la prova orale richiesta dall’ascendente dei minori (il quale aveva indicato il figlio e la nuora come sommari informatori). Per queste ragioni la Corte di Cassazione, ritenendo illegittima la statuizione del Giudice di pace, cassava con rinvio l’ordinanza impugnata impegnando il Giudice del rinvio a dar corso alle richieste informazioni testimoniali.
Note
1 Lo straniero può chiedere il ricongiungimento ai seguenti familiari: il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; i figli minori (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio) non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; i figli maggiorenni a carico, impossibilitati a curare le proprie indispensabili ragioni di vita per il loro stato di salute che comporta invalidità totale; i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
2 Il c.d. “automatismo espulsivo” è una fattispecie generale descritta dal combinato disposto degli artt. 4, co. 3, 5, co. 5, e 13, co. 2, lett. b) del TUI. Per l’ultimo, in particolare, il Prefetto dispone l’espulsione dello straniero “quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato”; tale meccanismo non opera, appunto, nei casi di ricongiungimento familiare e assimilati. Cfr. V. Picalarga, Brevi note sulla recente giurisprudenza amministrativa in tema di rilascio – rinnovo del permesso di soggiorno, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013, in: Osservatorio Costituzionale, ottobre 2014.
3 Cass., sez. 1, sent. n. 30828 del 28 novembre 2018.
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Laura Muscolino
Laura Muscolino è nata nel 1991 a Messina, dove risiede. Diplomata al Liceo Classico F. Maurolico, si laurea con lode in Giurisprudenza Magistrale all'Universitá degli Studi di Messina nel luglio 2019. Durante il corso di laurea ha partecipato al Festival del diritto di Piacenza, ed. 2014, ed effettuato il tirocinio curriculare di cui al D.M. 270/04 presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G.; attualmente svolge il tirocinio ex art. 73, d.l. 69/13 presso il Tribunale di Messina, dove si occupa di diritto civile.
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