Divieto di patti successori: tra ratio e profili applicativi
L’art. 458 del Codice Civile sancisce la nullità di ogni patto volto a disporre della propria successione e di qualsiasi diritto su una successione che si deve ancora aprire ed avente ad oggetto la rinuncia dei diritti a succedere, sempre di una successione non ancora aperta. Esso rappresenta il corollario del principio della libertà testamentaria e della libera revocabilità delle disposizioni testamentarie. la volontà testamentaria non può essere in alcun modo vincolata, perché fino al suo “ultimo respiro” e fino all’exitum una persona fisica deve essere pienamente libera di disporre dei propri beni mediante testamento; la ratio sottesa al divieto in parola è proteiforme, nel senso che il suo fondamento può essere contemporaneamente rintracciato nel principio di tipicità degli atti di delazione ereditaria ex art. 457 c.c., nel principio della revocabilità delle disposizioni testamentarie ex art. 587 c.c., nell’esigenza di salvaguardare la libertà e l’autonomia del de cuius e, infine, nella necessità di evitare che i beneficiari delle disposizioni mortis causa, contenute in atti diversi dal testamento, siano tentati di provocare la morte del disponente per conseguire in termini più brevi i vantaggi loro attribuiti.
La norma in parola prevede il divieto di patto cd. successorio, per tale intendendosi ogni accordo o atto mortis causa – che, cioè, trova la sua causa giustificativa nella morte – avente ad oggetto una successione non ancora aperta ovvero diritti successori eventuali e futuri. I patti successori sono dei contratti o comunque degli atti unilaterali che hanno per oggetto la successione di una persona non ancora defunta.
In particolare, è possibile distinguere tre tipologie di patti: i patti istitutivi, mediante i quali un soggetto dispone anticipatamente della propria successione e, in particolare, dei beni destinati a confluire nella massa ereditaria; i patti dispositivi, mediante i quali un soggetto dispone dei diritti che potranno eventualmente spettargli dall’apertura di una futura ed altrui successione; i patti rinunciativi, mediante i quali un soggetto rinuncia preventivamente ai diritti che potranno eventualmente spettargli dall’apertura di una futura ed altrui successione.
Essi rappresentano una species di patti mortis causa, in quanto finalizzati a definire anticipatamente l’assetto di interessi conseguente alla morte del disponente e, più in generale, a predeterminare o regolare gli effetti patrimoniali derivanti dalla apertura della propria o altrui successione.
La causa giustificativa di tali patti può essere, dunque, individuata nella volontà di stabilire in anticipo le conseguenze di una futura successione, così condizionando gli effetti che scaturiscono dall’apertura della stessa in seguito alla morte del de cuius.
Proprio in ragione della loro attitudine ad influire sugli effetti di una successione non ancora aperta, i suddetti patti sono espressamente vietati dal legislatore che, all’art. 458 c.c., ne sancisce la radicale nullità.
Il divieto di patti successori costituisce norma imperativa, inderogabile salva diversa disposizione di legge e presidiata dalla sanzione della nullità di ogni patto contrario ex art. 1418 c.c., in quanto volto a garantire preminenti interessi, la cui tutela rende legittima la compressione della autonomia privata negoziale.
In particolare, i patti successori si pongono in contrasto sia con l’art. 457 c.c., a mente del quale “l’eredità si devolve per legge o per testamento”, sia con l’art. 587 c.c., secondo cui “il testamento è un atto revocabile”, poiché darebbero vita ad una modalità di devoluzione ereditaria che, oltre a non essere contemplata dall’ordinamento, sarebbe altresì insuscettibile di revoca da parte del disponente. Rispetto ad essi, infatti, non potrebbe trovare applicazione il peculiare principio della revocabilità in ogni tempo delle disposizioni testamentarie, bensì la disciplina ed i principi propri della materia contrattuale, dai quali emerge non solo che il contratto ha forza di legge tra le parti e può essere sciolto solo per mutuo consenso o per le altre cause previste dalla legge (art. 1372 c.c.), ma anche che sussistono precisi limiti e condizioni per potersi sottrarre agli impegni assunti, come tra l’altro desumibile dagli artt. 1328 e 1329 c.c.
Ulteriore ragione posta a fondamento del divieto di patti successori è rappresentata dalla necessità di salvaguardare quanto più possibile l’autonomia testamentaria del de cuius, in modo che egli possa decidere, liberamente e senza essere limitato da vincoli precedenti, se e come disporre del proprio patrimonio per il tempo successivo alla morte (1).
Tale esigenza, infatti, risulta evidentemente frustrata tanto dai patti istituitivi quanto dai patti dispositivi e rinunciativi, seppur in maniera diversa poiché, mentre nella prima ipotesi sarebbe lo stesso paciscente ad autolimitare la propria libertà testamentaria, disponendo, anticipatamente e con un atto diverso dal testamento, della propria successione, nella seconda eventualità ad essere elusa sarebbe invece l’autonomia testamentaria di un terzo estraneo al patto. Invero, attraverso i patti dispositivi o rinunciativi, un soggetto dispone di e/o rinuncia a diritti successori che gli potranno presumibilmente spettare in seguito all’apertura di una successione altrui.
Tale risultato è vietato dalla legge poiché pone nel nulla o comunque disattende irrimediabilmente le eventuali disposizioni testamentarie predisposte dal de cuius. Alla luce delle considerazioni svolte, è dunque possibile comprendere come mai il legislatore abbia previsto, con la disposizione generale di cui all’art. 458 c.c., la nullità di qualsivoglia patto successorio e si sia al contempo preoccupato di dettare disposizioni specifiche ed attuative della regola ivi enunciata. Medesima ratio ha anche l’art. 589 c.c. che vieta il testamento congiuntivo o reciproco, per via della sua attitudine a condizionare l’autonomia testamentaria del disponente; anche l’art. 635 c.c., per cui è nulla la disposizione testamentaria effettuata dal testatore con la cd. clausola di reciprocità, per cui l’erede o il legatario istituito deve, a sua volta, avvantaggiare il testatore nel proprio testamento, è manifestazione della medesima finalità. Tale assetto di interessi, infatti, produce una coartazione dell’autonomia testamentaria dell’erede o del legatario, all’art. 679 c.c. secondo cui la facoltà di revocare o modificare le disposizioni testamentarie è irrinunciabile, con conseguente inefficacia di ogni clausola o condizione contraria.
Dall’art. 458 c.c. e dalle altre norme sopra brevemente analizzate emerge il chiaro sfavor dell’ordinamento nel confronti dei patti successori, in quanto violativi dei principi e valori fondamentali in materia successoria.
Essi violano principi fondamentali in materia successoria come la tipicità degli atti di delazione ereditaria, la revocabilità delle disposizioni testamentarie fino all’exitus e la libertà testamentaria.
L’esigenza di garantire tali principi giustifica, pertanto, il divieto e la nullità dei patti mortis causa, traducendosi in una condivisibile e legittima limitazione dell’autonomia negoziale la quale, in virtù del combinato disposto degli artt. 41 Cost. e 1322 c.c., consente alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto e di concludere contratti atipici (2).
Tuttavia, ciò non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o essere esercitata per il perseguimento di interessi immeritevoli di tutela o, ancora, in violazione dei limiti posti dalla legge.
Ebbene, i patti successori appaiono in conflitto con i limiti posti dalla legge in materia successoria, diretti a perseguire interessi immeritevoli di tutela da parte dell’ordinamento e, perciò, affetti da radicale nullità.
La nullità, come è noto, rappresenta la forma patologica più grave di invalidità del negozio giuridico, poiché impedisce la produzione di qualsivoglia effetto.
Tanto chiarito, in ragione della gravità della sanzione comminata ai patti successori, è di primaria importanza la perimetrazione delle convenzioni destinate a ricadere nell’alveo applicativo dell’art. 458 c.c. e la loro distinzione da tutti quei negozi inter vivos nei quali l’evento morte gioca un ruolo diverso.
Il divieto di cui all’art 458 c.c. è, infatti, operante solo rispetto ai patti mortis causa, nei quali la morte del de cuius rileva quale ragione giustificativa, cioè quale causa in concreto, dell’atto istitutivo, dispositivo o rinunciativo, nel senso che lo stesso è posto in essere proprio per regolare o condizionare in anticipo l’assetto patrimoniale di una futura successione e, quindi, in vista della morte del de cuius.
Viceversa, tale divieto non concerne i ccdd. negozi post mortem, nei quali l’evento morte non costituisce la causa, bensì un fatto che rileva solo come elemento condizionante gli effetti del negozio stesso.
Più in particolare, mediante i patti mortis causa il disponente si impegna ad assicurare al beneficiario l’ottenimento di un bene destinato a far parte della propria successione o, detto altrimenti, lo riserva anticipatamente a quest’ultimo, che ne diverrà titolare in seguito alla morte del primo oppure dispone o rinuncia anticipatamente a futuri diritti successori per il tempo in cui si verificherà l’apertura della successione da cui tali diritti scaturiranno.
Diversamente è a dirsi nell’ipotesi di negozi post mortem, i quali sono semplicemente connessi all’evento morte, nel senso che, al verificarsi della morte del de cuius, si consolideranno o verranno meno gli effetti del negozio, a seconda che il decesso sia considerato quale condizione sospensiva o quale condizione risolutiva dello stesso.
La distinzione tra negozi mortis causa e negozi post mortem è, dunque, sottile, ma al contempo foriera di rivolti pratici.
Nell prima ipotesi il negozio sarà radicalmente nullo, improduttivo di effetti ed insuscettibile di costituire in capo al beneficiario alcuna situazione giuridicamente tutelata. Nella seconda ipotesi, invece, il negozio sarà invece valido anche se produttivo di effetti limitati – che si consolideranno o verranno meno al verificarsi dell’evento morte dedotto a condizione (non inteso quale causa in concreto) – e determinerà l’insorgere, in capo ad una delle parti, di una aspettativa giuridicamente tutelata e meritevole di tutela ex art 1322 c.c. Invero, i negozi post mortem sono negozi condizionati all’evento morte, per cui troverà applicazione quanto stabilito dall’art. 1356 c.c., in base al quale l’acquirente di un diritto sottoposto a condizione sospensiva può compiere atti conservativi, in modo da proteggere il diritto medesimo fintanto che non si verificherà la condizione, con conseguente consolidamento del suo diritto e, specularmente, l’acquirente di un diritto sottoposto a condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma il disponente può compiere atti conservativi di modo che esso non sia menomato qualora si verifichi la condizione ed esso rientri definitivamente nella propria disponibilità(3).
Non è sempre agevole stabilire quando ci si trovi in presenza di un patto successorio (mortis causa) vietato oppure di un patto post mortem invece lecito.
Occorre una valutazione caso per caso ed in concreto, in considerazione delle specificità della singola operazione negoziale posta in essere e volta ad individuare la causa in concreto perseguita dalle parti. A seconda della causa concretamente perseguita dalle parti, tale contratto potrà sostanziarsi tanto in un patto successorio, quanto in un patto post mortem. La valorizzazione della causa concretamente perseguita consente, altresì, di distinguere nell’ambito delle donazioni, quelle mortis causa e perciò nulle e quelle post mortem invece valide.
Rientrano nella prima categoria le donazioni mediante le quali il donante non trasferisce il bene al donatario, ma si limita ad assicurare a quest’ultimo che il suddetto bene gli sarà attribuito al momento della propria morte.
Rientrano, invece, nella seconda categoria le donazioni con clausola “cum moriar” o con clausola “si premoriar”.
Nello specifico, la donazione con clausola “cum moriar” è una donazione sospensivamente condizionata alla morte del donante, poiché egli dispone, immediatamente e mosso da spirito di liberalità, di un proprio bene o diritto in favore del donatario, subordinando tuttavia la produzione degli effetti dell’atto dispositivo al verificarsi dell’evento – certus an ma incertus quando – della propria morte, effetti che – beninteso – retroagiranno al momento dell’atto di liberalità.
La donazione con clausola “si premoriar”, dal canto suo, può atteggiarsi sia come donazione sospensivamente condizionata alla morte del donante, la quale deve verificarsi prima della morte del donatario, sia come donazione risolutivamente condizionata alla premorienza del donatario, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il bene oggetto della liberalità entra immediatamente nella sfera giuridica del donatario ma, qualora egli muoia prima del donante, quest’ultimo potrà recuperare ipso iure il bene che tornerà ad essere di sua proprietà.
Occorre, a questo punto, sottolineare come, mentre dottrina e giurisprudenza sono sostanzialmente concordi nell’ammettere la piena validità della donazione risolutivamente condizionata alla premorienza del donatario, controversa è invece l’ammissibilità della donazione sospensivamente condizionata alla premorienza del donante.
Secondo una ricostruzione ermeneutica, tale tipologia di donazione sarebbe infatti equiparabile alla donazione “cum moriar”, ritenendo che la premorienza del donante realizzerebbe solo il consolidamento degli effetti della liberalità. Per l’orientamento contrario, invece, essa si tradurrebbe in un patto successorio vietato, posto che la premorienza del donante, rappresenterebbe in realtà una vera e propria causa dell’attribuzione patrimoniale. Si osserva, infatti, come in questa ipotesi il trasferimento del bene avvenga al momento della morte ed a causa della morte del donante, sempre che essa sia precedente alla morte del donatario.
Contrariamente alla donazione con clausola “cum moriar”, nel caso di donazione con clausola di premorienza del donante non sarebbe possibile affermare che gli effetti dell’atto sono solo sospensivamente condizionati, soprattutto ove si consideri che, qualora premuoia il donatario, si verrebbe a creare una sorta di “congelamento” sine die dei predetti effetti, destinati a non consolidarsi mai. In linea di massima, infatti, la clausola testamentaria riproduttiva del patto successorio dovrebbe considerarsi parimenti nulla e quindi tamquam non esset, a meno che non si dimostri che il testatore non abbia voluto semplicemente “sanare” il vizio inficiante il patto, ma che, al contrario, abbia inteso esprimere una volontà di analogo tenore a quella precedentemente espressa nel patto mortis causa, attuale e libera da condizionamenti derivanti dal vincolo precedentemente assunto (4)
Peraltro, l’invalidità originaria del patto successorio si trasmetterebbe automaticamente anche al testamento esecutivo di quel patto, per ciò stesso considerato ricompreso nel contenuto dell’accordo vietato e altresì in applicazione analogica dell’art. 635 c.c. in tema di condizione di reciprocità, in quanto norma ritenuta fondata proprio sulla presunzione dell’esistenza di un precedente accordo tra i testatori.
Secondo l’impostazione più recente e oggi prevalente, invece, siffatto testamento non sarebbe nullo “per derivazione”, ma, in applicazione dei principi generali in materia di invalidità del testamento o, alternativamente, annullabile per errore di diritto sul motivo ex art. 624 c.c.33, oppure nullo per illiceità del motivo ai sensi dell’art. 626 c.c. Secondo altri, al contrario, tale testamento è perfettamente valido ed efficace, qualora sia possibile dimostrare che il testatore, nella piena consapevolezza della nullità del vincolo a disporre, abbia tuttavia testato in maniera conforme al contenuto del patto successorio, in modo che il successivo testamento risulti slegato da ogni riferimento al precedente contratto.
Altro orientamento sostiene la nullità del testamento esecutivo per frode alla legge (art. 1344 c.c.), in quanto il testamento, pur in sé lecito, in virtù del collegamento negoziale con il patto successorio nullo, assumerebbe in via indiretta causa illecita, finendo per costituire un inammissibile mezzo per eludere il divieto ex art. 458 c.c..
Note Bibliografiche
(1) BIANCA C.M., Diritto civile, 2, La famiglia – Le successioni, Milano, 2005
(2) BIGLIAZZI GERI L., La successione testamentaria (Art. 587-600), in Comm. Scialoja-Branca, Milano, 1993;
BIGLIAZZI GERI L., voce «Conversione dell’atto giuridico», in Enc. dir., X, Milano, 1962, 536
(3) BONILINI G., Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria, in Fam. Pers. Succ., 2007, 581; BONILINI G. (diretto da), Trattato di diritto delle successioni e donazioni, Milano, 2009;
(4) CACCAVALE C., Patti successori istitutivi, in Trattato del contratto diretto da V. Roppo, VI, Milano, 2006, 498;
CACCAVALE C., Patti successori. Il sottile confine tra nullità e validità negoziale, in Notariato, 1995, 552
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Giuseppe Maria Marsico
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