Divieto di pubblicazione delle ordinanze che applicano le misure cautelari

Divieto di pubblicazione delle ordinanze che applicano le misure cautelari

Sommario: 1. – Premessa – 2. Direttiva europea 2016/343 – 3. Riforma Orlando – 4. Il recente D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 198

 

1. Premessa

L’auspicio che la gogna mediatica potesse essere ridimensionata sembra avere raggiunto un epilogo positivo.

A sancire il divieto di pubblicare le ordinanze che applicano le misure cautelari è il Consiglio dei Ministri riunitosi il 9 dicembre 2024.

L’intervento normativo concerne la modifica dell’art. 114 c.p.p. già, precedentemente, modificato dalla riforma Orlando del 2017.

2. La direttiva europea 2016/343

La tutela prevista dal decreto legislativo adottato dal Governo prende le mosse dalla sancita presunzione di innocenza prevista dal capo 2 della direttiva europea 2016/343.

Più specificamente, l’art. 3 del capo 2 sopra citato, ha stabilito che: <<…gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza…>>.

Il successivo art. 4 dello stesso capo ha stabilito che <<…gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole…>>.

3. La riforma Orlando

Un primo intervento diretto a dare seguito alla direttiva europea è stato adottato con la riforma Orlando del 2017.

Dal testo dell’articolo 114 c.p.p., interpolato con il d.lgs. n. 216/2017, si evince che la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare è vietata, fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292 c.p.p.

Dunque, un divieto di pubblicazione temperato dalla possibilità di divulgare notizie non coperte dal segreto. Tale previsione normativa ha generato la diffusione di ordinanze cautelari e la conseguente elisione di innocenza dell’indagato, quanto meno da parte della pubblica opinione pronta a formulare giudizio sommari sulla scorta di un compendio indiziario che spesso si è rilevato nebuloso nell’assurgere a rango di prova per una pronuncia di condanna penale.

4. Il recente D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 198

La necessità di evitare la preventiva gogna mediatica sicuramente ha contribuito a determinare una spinta propulsiva per l’approvazione del Decreto Legislativo, in materia di divieto di pubblicazioni di atti e di immagini, adottato dall’attuale Governo.

Il Decreto ha modificato il l’art. 114 c.p.p. aggiungendo il comma 6-ter secondo cui <<…Fermo quanto disposto dal comma 7, è vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare…>>.

L’obiettivo di definire un’actio finium regundorum tra la libertà di stampa e la presunzione di innocenza, garantendo una massima tutela per quest’ultima garanzia costituzionale, sembra essere stata la direzione teleologica della novella normativa.


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