Docente scolastico contagiato dal Covid-19: cosa accade?
Tema largamente dibattuto, che lascia tutt’ora sconcerto per mancanza di uniformità sulla gestione del fenomeno “Coronavirus”, è proprio l’impatto che questo potrebbe avere nell’ambiente scolastico.
Ad oggi, nonostante le plurime rassicurazioni provenienti dal MIUR, il braccio di ferro sul rientro a scuola e sulle modalità a mezzo delle quali questo potrebbe avvenire non sembra placarsi.
Facciamo un pò di chiarezza!
Nonostante le precauzioni ritenute necessarie da MIUR e dal Comitato Tecnico Scientifico, non può certamente negarsi che gli istituti scolastici potrebbero ben rappresentare importanti cluster di Covid-19 e, per tale ragione, dovranno inevitabilmente essere sottoposti a controlli necessitati, non solo per la tutela della salute pubblica ma anche per la salvaguardia dei soggetti deboli, immunodepressi o riconducibili a fasce d’età a rischio.
Dunque, cosa fare al rientro in classe?
Il Ministero della salute ed il MIUR hanno diramato alcune indicazioni che risulteranno operative presso gli istituti scolastici e volte ad una mirata gestione di focolai di SARS-Cov-2. Le misure di prevenzione dettate dal Governo in caso di “contagio scolastico” possono essere sunteggiate come segue:
1. in primo luogo, all’accesso di studenti e personale scolastico dovrà essere anteposta la obbligata misurazione della febbre. Ne consegue, pertanto, che l’ingresso verrà impedito a coloro che tra questi manifestino sintomi respiratori o temperatura corporea pari o superiore a 37 gradi e mezzo;
2. non solo, qualora i sintomi dovessero sopravvenire nel corso della giornata, dovrà darsi immediato avviso al preposto referente Covid-19 (figura professionale all’uopo istituita ed individuata dal singolo istituto scolastico), nonché agli esercenti la potestà genitoriale nei confronti dello studente coinvolto che, appena dopo, dovrà essere posto in isolamento all’interno di una stanza dedicata con sorveglianza attiva da parte di un adulto sino all’arrivo dei genitori o, se del caso, del tutore legale. Successivamente, questi ultimi dovranno porsi in contatto con il Dipartimento di Prevenzione che sottoporrà lo studente a tampone in caso di sospetto contagio;
3. nella non sperata ipotesi di esito positivo, lo studente verrà posto in isolamento fiduciario sino al doppio esito negativo del tampone, circostanza questa che verrà immediatamente attenzionata alla scuola che, a sua volta, si vedrà costretta ad avviare preliminarmente la ricerca dei contatti per poi adoperarsi alle dovute azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica (nelle parti di interesse). In ultimo, il referente scolastico dovrà fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco completo dei compagni di classe nonché degli insegnanti del soggetto contagiato che sono stati a contatto con quest’ultimo nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti debitamente individuati saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso positivo.
E se a presentare i sintomi dell’infezione fosse un docente o un operatore scolastico?
In tal caso, questo dovrà allontanarsi autonomamente e consapevolmente dalla struttura scolastica e la procedura cui dovrà sottoporsi sarà equivalente a quella innanzi esplicata (e, dunque, ne darà immediato avviso al medico di famiglia, dovrà poi sottoporsi a tampone e, in caso di esito positivo, verranno allertate e poste in quarantena tutte le persone e gli studenti venuti in contatto con il docente/operatore).
Cosa accade, invece, nell’ipotesi di assenza per malattia se un docente o dipendente dell’amministrazione è contagiato o deve rispettare l’obbligo di quarantena fiduciaria?
A tale paventata ipotesi, si applica il dettame enunciato all’interno dell’art. 19 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, rubricato “Misure urgenti in materia di pubblico impiego” che recita come segue:
“Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e’ equiparato al periodo di ricovero ospedaliero“.
Stando dunque al disposto di cui sopra, il docente o dipendente dell’amministrazione scolastica non si vedrà applicata alcuna decurtazione economica.
Ulteriore circostanza ipotizzabile è quella che vede il docente o un qualsiasi soggetto da ricondurre al personale del sistema nazionale di istruzione che si trovi in attesa del risultato del tampone. In tal caso il riferimento normativo è da rinvenirsi all’interno della recente ordinanza n. 18 del 28 luglio scorso secondo la quale il periodo di assenza intercorrente tra l’esito del tampone e il test molecolare per l’accertamento dell’infezione è equiparato, ovviamente previa presentazione di idoneo certificato medico, al periodo di quarantena ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente.
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Avv. Monica Scutti
Avvocato iscritto presso il Foro di Pescara.
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