Domain name: distinguishing mark
Non c’è sessione di navigazione in Internet senza nome a dominio.
Il nome a dominio può essere considerato come l’indirizzo dove risiede un sito in Internet.
Fornire una definizione di “domain name” non è cosa semplice ma, senza dubbio, possiamo partire da qui: “The domain name is a way to find a server on the network which delivers digital information in association with a naming code, which is issued by the organisation responsible for the administration of the network in the country where the server is located.”[i]
In altre parole il nome a dominio (detto anche domain name o host name) è l’indirizzo di un sito web in formato alfabetico.
Al numero identificativo IP del sito web, infatti, è abbinato un nome ovvero il c.d. domain name.
Tutti i domain name sono composti da:
– Top Level Domain (TLD): il suffisso che identifica l’area geografica – ad esempio .it o .eu – o l’area tematica del sito – ad esempio .com o .org;
– Second Level Domain (SLD): la combinazione alfabetica scelta dall’utente per identificare la propria presenza in rete.
Appare evidente che il domain name ha duplice anima: tecnica, perché consente di “raggiungere” tramite la rete Internet un determinato sito web, e distintiva perché consente di identificare una azienda, un prodotto o un servizio.
Il nome a dominio, infatti, può identificare un’impresa che offre on-line i propri prodotti o servizi, ovvero qualsiasi altra persona fisica o organizzazione, anche non economica, che si serve della rete Internet per le proprie comunicazioni agli utenti finali.
L’esperienza quotidiana dimostra come il domain name, nel corso del tempo, ha assunto l’innegabile funzione di identificazione di un prodotto e/o di un servizio nonché del soggetto produttore e/o distributore.
A ben vedere, il domain name è esso stesso un segno distintivo.
L’equiparazione dei nomi a dominio ai segni distintivi, del resto, è codificata all’art. 12 CPI allorquando la richiamata norma considera i nomi a dominio come anteriorità invalidanti per la registrazione del marchio.
Ed ancora all’art. 22 CPI, ove è fatto divieto di adottare come nomi a dominio segni identici o simili all’altrui marchio, ove tale adozione possa determinare un rischio di confusione tra i due segni o un indebito sfruttamento della rinomanza del marchio altrui anche a prescindere da ogni rischio confusorio.
Quindi è possibile registrare un domain name che contenga l’altrui marchio?
Risposta negativa: registrare un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio perché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.
[i] S. LE GOUEFF, P. MENCHETTI “Convergence between Telecommunications and Audiovisual: Consequences for the Rules Governing the Information Market – IPR and Treatment of Media, European Commission”
http://ec.europa.eu/archives/ISPO/legal/en/converge/960430/960430.html. – Ultima consultazione 30.04.2022
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Francesco Fusco
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno.
Diploma di Master II Livello in “Business and Company Law” Università LUIIS Guido Carli di Roma.
Corso Perfezionamento "Coding for Lawyer e Legal Tech" Università degli Studi di Milano.
Mi occupo, principalmente, di diritto commerciale e societario, contrattualistica, operazioni di ristrutturazione e risanamento aziendale, marchi e brevetti, information technology e privacy.
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