Donazione indiretta: possibile intervento delle Sezioni Unite per chiarirne limiti e funzionamento
Con l’ordinanza interlocutoria n. 106 – pubblicata il 04.01.2017 – la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di fare chiarezza in ordine agli strumenti utilizzabili per la realizzazione di una donazione indiretta ex art. 809 c.c. e al relativo meccanismo di funzionamento.
La vicenda ha avuto origine a seguito dell’instaurazione di un giudizio, dinnanzi al Tribunale di Trieste, da parte di una donna che chiedeva alla compagna del defunto padre la restituzione di 1/3 del valore di titoli ammontanti circa a € 241.0000 che, circa 11 giorni prima della morte del de cuius, erano stati trasferiti sul conto corrente della signora in base ad un atto nullo, in quanto privo del requisito della forma solenne prevista per la donazione.
La convenuta asseriva, invece, essersi realizzata una donazione indiretta di tipo remuneratorio, attuata dal soggetto poi deceduto al fine di ringraziarla per averlo assistito nel corso della malattia a seguito della quale si era poi verificato il decesso.
Il primo grado di giudizio si concludeva con l’accoglimento della domanda attorea; nel secondo grado di giudizio veniva, invece, ravvisata dai Giudici la sussistenza degli estremi per la configurazione della donazione indiretta di cui all’art. 809 c.c.
La Seconda Sezione Civile della Suprema Corte, investita della questione, ha reputato opportuna la trasmissione degli atti al Primo Presidente.
L’argomento risulta, infatti, oggetto di contrasto stante la difformità delle decisioni giurisprudenziali assunte in merito.
Secondo certa giurisprudenza – citata nell’ordinanza – risulterebbe possibile parlare di donazione indiretta anche in presenza di un solo negozio giuridico, purché capace di procurare l’effetto indiretto della liberalità.
Alcune pronunce hanno inoltre puntualizzato che è possibile parlare di donazione indiretta nei casi in cui al donatario venga conferita una determinata somma di danaro, da utilizzarsi per l’acquisto di uno specifico bene.
In altri casi non si è dubitato della sussistenza di tale negozio giuridico nelle ipotesi di “negotium mixtum cum donatione”, ossia di quegli atti a titolo oneroso in cui il bene viene trasferito a fronte del versamento di un corrispettivo irrisorio. Ad analoghi risultati si è giunti nell’ ambito del contratto a favore del terzo.
Di contro – come evidenziato dalla Corte – in altri casi la Cassazione ha escluso ricorrere l’ipotesi della donazione indiretta per l’assenza di autonomia dell’effetto della gratuità.
Nel caso in esame, ad avviso dell’organo giudicante, l’ordine di pagamento conferito alla banca appare difficilmente classificabile quale autonomo atto negoziale, essendo esso invero inquadrabile nella fase di esecuzione del contratto bancario e costituendo, pertanto, un atto mero non dissimile, in quanto tale, da un qualsiasi pagamento attuato per via materiale.
Considerata la disorganicità della decisioni assunte in ordine al tema in questione, il Collegio ha ritenuto pertanto opportuna la trasmissione degli atti al Primo Presidente per le valutazioni di cui all’art. 374 comma 2 c.p.c.
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Emanuela Calabro
Laureata in Giurisprudenza nel 2012 presso l'Università degli studi di Catania con una tesi in diritto costituzionale comparato dal titolo: "L'inviolabilità parlamentare: analisi comparata."
Abilitata all'esercizio della professione forense dall'ottobre 2014.