Dopo il licenziamento l’indennità sostitutiva di preavviso è sempre dovuta
Cass. Civ., sez. Lavoro, 1 dicembre 2015, n. 24429
a cura di Rita Mazzacano
L’art. 2118 c.c. prevede l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato senza eccettuare l’ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un’altra occupazione lavorativa, neppure nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell’impresa cessante nell’appalto di servizi alle dipendenze dell’impresa subentrante lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell’impresa cessante.
Come noto, la parte che recede dal rapporto di lavoro – sia essa il datore che il dipendente – è tenuta a dare un preavviso alla controparte, affinché questa si possa organizzare nel frattempo e trovare una sostituzione.
Quando il preavviso non viene dato si parla di c.d. preavviso non lavorato. In tale periodo, infatti, il dipendente non va a lavorare in azienda ma ottiene l’indennità di preavviso.
Fa eccezione l’ipotesi di preavviso non lavorato per forza maggiore.
Quando c’è esenzione dall’obbligo di preavviso?
L’obbligo di preavviso non sussiste nei seguenti casi di risoluzione del rapporto:
- per giusta causa;
- durante o al termine del periodo di prova;
- allo scadere del contratto a tempo determinato;
- per recesso consensuale di entrambe le parti;
- per intervento della cassa integrazione;
- per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione.
Vi sono ipotesi in cui il datore di lavoro è tenuto in assoluto a corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso. Si tratta di situazioni di sopravvenuta impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa o di altre situazioni venutesi a creare tra le parti; esse sono:
- morte del lavoratore;
- dimissioni del lavoratore per giusta causa;
- dimissioni della lavoratrice madre e del padre lavoratore, nei periodi protetti;
- dimissioni della lavoratrice a causa di matrimonio;
- licenziamento senza preavviso, successivamente dichiarato illegittimo o convertito dal giudice in licenziamento con obbligo di preavviso. Si tratta, ad esempio, del licenziamento per giusta causa convertito dal giudice in licenziamento per giustificato motivo;
- risoluzione del contratto per fallimento o liquidazione coatta amministrativa, se non è possibile dare il preavviso.
Bene, la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in presenza di un preavviso non lavorato, quindi anche l’ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un’altra occupazione lavorativa.
CONFORMI: Cass., n. 1148/2014; n. 9195 del 2012.
Rita Mazzacano
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