Doppia imposizione fiscale: cos’è e come evitarla

Doppia imposizione fiscale: cos’è e come evitarla

Doppia imposizione fiscale: cos’è e quando si attua 

La doppia imposizione si riferisce al diritto riconosciuto a due Paesi differenti di tassare il reddito prodotto all’interno del loro territorio da uno stesso soggetto. Da un lato vi è il Paese ove il reddito è prodotto e, dall’altro lato, vi è lo Stato di residenza fiscale.

Si corre il rischio di doppia imposizione nei seguenti casi:

– se si vive in un Paese dell’UE ma si lavora in un altro;

– se si viene distaccati all’estero per un breve periodo;

– se si vive e si cerca lavoro all’estero, ma si riceve l’indennità di disoccupazione dal proprio Paese di origine;

– se si è pensionati e si vive in un Paese diverso rispetto a quello che eroga la pensione.

Nelle ipotesi predette, oltre alla tassazione da parte del Paese di residenza, sì può essere assoggettati anche a quella del Paese d’origine.

Onde evitare ciò, l’Italia ha siglato degli accordi con vari Paesi che hanno proprio il fine ultimo di escludere la doppia tassazione. Trattasi, nello specifico, di accordi internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva, con l’obiettivo di evitare le doppie imposizioni/ovvero che il reddito venga tassato due volte. Tali accordi hanno anche lo scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. 

Doppia imposizione fiscale: come evitarla?  

Di fondamentale importanza, in materia di Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale, è proprio la residenza fiscale, in quanto determinate nell’applicazione delle Convezioni internazionali e nella determinazione della potestà impositiva dei Paesi coinvolti.

Attraverso l’uso specifico di criteri di collegamento della persona allo Stato è possibile stabilire in quale Stato il contribuente deve considerarsi residente e dunque pagare le tasse. Tra i fondamentali criteri per la definizione della residenza fiscale vi sono:

– Abitazione permanente;

– Centro degli interessi vitali;

– Soggiorno abituale;

– Nazionalità,

– Accordo tra le autorità competenti dei due Paesi contraenti.

Al fine di evitare qualsivoglia rischio di una tassazione doppia è consigliabile richiedere all’Agenzia delle Entrate il certificato di residenza fiscale, da presentare allo Stato estero ove si è prodotto reddito in un dato anno. Nel caso in cui siano diversi i tipi di reddito prodotti nello stesso Stato estero, soggetti alla stessa Convenzione, il certificato di residenza fiscale rilasciato sarà comunque unico.

Può essere richiesto dalle persone fisiche residenti e da quelle giuridiche, ovvero: le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione. Nel caso delle società di persone e negli altri casi di soggetti “fiscalmente trasparenti”, il certificato può essere richiesto solo dai soci/beneficiari residenti in Italia.

Il rischio della doppia imposizione fiscale viene, dunque, fronteggiato dalle Convenzioni stipulate tra due Stati (come Svizzera o Germania), aventi ad oggetto la regolamentazione, in virtù del principio della reciprocità, della sovranità tributaria di entrambi.

Ad essere sottesi a tali accordi sono dunque le imposte sul reddito e, talvolta, alcuni elementi del patrimonio.

I metodi previsti per fronteggiare tale rischio sono:

– il metodo dell’esenzione (non applicazione dell’imposta), ovvero lo Stato di residenza del soggetto che ha percepito il reddito, in forza della normativa convenzionale, riconosce unilateralmente un’esenzione, per alcune tipologie di redditi di fonte estera. Può trovare applicazione in forma piena oppure con progressività.

– il metodo del credito, si caratterizza in quanto lo Stato di residenza del soggetto che percepisce il reddito riconosce unilateralmente un credito per le imposte applicate nello Stato della fonte, o meglio dove si è prodotto il reddito. Invero, il credito di imposta prevede che le imposte pagate all’estero per il reddito prodotto all’estero siano deducibili dall’imposta dovuta a livello domestico.

– il metodo della deduzione viene applicato unilateralmente dagli Stati e consente di considerare deducibile dal reddito prodotto a livello mondiale e imponibile nello Stato di residenza le imposte pagate nello Stato della fonte.

– il metodo della riduzione, consente la riduzione al 50% delle imposte dovute dalle persone fisiche determinate sui redditi derivanti da immobili detenuti all’estero e redditi di lavoro dipendente già assoggettati ad imposte all’estero.

Doppia imposizione fiscale: quando c’è il fenomeno della “doppia non imposizione”? 

La presenza di numerose Convenzioni contro la doppia imposizione di certo non giova, in quanto aumenta il rischio di un loro utilizzo abusivo per evitare la tassazione attraverso il sistema della “doppia non imposizione fiscale internazionale”, generando il fenomeno del c.d. “abuso dei trattati”.

La pratica abusiva vede un soggetto fruire di vantaggi previsti da una Convenzione senza esserne il legittimo beneficiario. Si pensi al caso della costituzione di una società in uno Stato in cui vige un Trattato che riconosce trattamenti fiscali di favore ai redditi esteri, la quale trasferisce i profitti ottenuti ad un altro soggetto (effettivo beneficiario) residente in un altro Stato.

Diversi sono i provvedimenti pensati dalla Comunità Internazionale per fronteggiare tale realtà, sempre più impiegata.


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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università. Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi. Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring. Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.

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