Agenzia delle Entrate, multe stradali: niente bollo sulle quietanze
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione 25/E, che le quietanze di pagamento emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali sono esenti dall’imposta di bollo.
L’Agenzia, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del d.P.R. n. 642/1972, ha esentato «in modo assoluto, dall’imposta di bollo, tra l’altro, gli Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione».
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