Consiglio Nazionale Forense, 30 ottobre 2015, n. 158

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Consiglio Nazionale Forense, 30 ottobre 2015, n. 158

Il CNF in qualità di Giudice del rinvio afferma che la valutazione del requisito della condotta irreprensibile, necessario ai fini della iscrizione all’albo avvocati, va compiuta dal COA in modo autonomo e indipendente anche dall’esito del procedimento penale che ha coinvolto l’interessato, la cui condanna penale non comporta un’automatica inibizione dell’iscrizione.

Come precisato dalle SS.UU. con sentenza n. 17779/13 «Il Giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, sicché esso […] conserva, invece, il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento».


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