Mancata comparizione del querelante e remissione tacita di querela
Il 23 giugno 2016 è stato chiesto alle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione se potesse esser configurata come remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza dibattimentale – sia davanti al giudice di pace che davanti al tribunale ordinario – del querelante che fosse stato previamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarebbe stata poi interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.
Richiamando gli artt. 152, 90-bis, 340, 555 c.p.p. e l’art. 29 d.lgs. n. 274/00, le SS.UU., presidiate da Canzio, ritengono, nel caso controverso, configurabile l’istituto della remissione tacita di querela.
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