T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 12 settembre 2016, n. 1647
La presenza nelle sedute delle commissioni di esame di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, di magistratura ed accademica) nelle proporzioni stabilite dal menzionato art. 47 si giustifica in base alla considerazione che gli esponenti di ciascuna delle tre categorie sono portatori di sensibilità giuridiche diverse, connotate da diversi accenti e sfumature, che potrebbero condurre, in sede di correzione degli elaborati, a valorizzare differenti aspetti delle prove di esame, con la conseguenza che l’alterazione del peso delle componenti interne alla commissione potrebbe determinare un diverso esito dell’esame stesso.
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