T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 maggio 2016, n. 941
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 maggio 2016, n. 941
L’ineleggibilità deve essere tenuta nettamente distinta dall’incandidabilità. Quest’ultima implica l’impossibilità di prendere parte, fin dall’inizio, alla competizione elettorale (T.A.R. Catania, sez. III, 25/03/2015, n. 843) e conduce alla nullità delle elezioni (si veda quale dato positivo in tal senso le disposizioni di cui al D.lgs. n. 235/2012), a differenza, invece, dell’ineleggibilità che non invalida l’ammissione della lista e comporta, quale unico effetto, la decadenza del solo candidato, senza ulteriori conseguenze sugli altri esiti del voto (T.A.R. Campobasso, sez. I, 19/02/2010, n. 134).
Ai sensi dell’art. 33 del DPR n. 570/1960 la Commissione Elettorale Circondariale verifica la sussistenza di ipotesi di incandidabilità (cfr. in particolare la lett. c) ma non ha alcun potere in ordine alla verifica di ipotesi di ineleggibilità, in quanto del tutto irrilevanti ai fini della candidabilità.
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