T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 9 febbraio 2016, n. 127

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In tema di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, il metodo di correzione basato sull’uso del solo voto numerico si rivela insufficiente. Le indicazioni, sottolineature o correzioni sugli elaborati valgano ad esternarne l’operato della commissione esaminatrice, come richiesto dall’articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247; norma che, benché non ancora applicabile per il termine dilatorio contenuto nel successivo articolo 49, costituisce idoneo supporto sul piano interpretativo, in linea con i principi di trasparenza dettati dal generale obbligo di motivazione introdotto dall’articolo 3 della legge 241/1990 (fattispecie relativa all’esame di abilitazione per la professione di avvocato – Sessione 2013).


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