T.A.R. Salerno – Campania, sez II, 14 settembre 2016, n. 574
Avuto riguardo alle procedure preordinate all’abilitazione all’esercizio della professione forense, il giudizio formulato in forma meramente numerica deve essere integrato da apposito ed esplicativo supporto motivazionale.
Invero, secondo l’art. 46, l. 247/2012, “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti“.
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