Tribunale di Ferrara, sentenza 10 febbraio 2016
Tribunale di Ferrara, sentenza 10 febbraio 2016
Sussiste la penale responsabilità dell’obbligato, in relazione al reato di cui agli artt. 12 sexies della legge n. 898 del 1970 (Divorzio) e 570 c.p., nell’ipotesi in cui, pur avendone la capacità economica, non abbia mai corrisposto alcunché in favore della prole minore di età a titolo di contributo al mantenimento. Né può attribuirsi rilievo, in senso contrario, a sporadici contributi forniti dall’obbligato per l’acquisto di beni in favore del minore.
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