Tribunale di Mantova, sez. I, ordinanza 29 settembre 2016

Tribunale di Mantova, sez. I, ordinanza 29 settembre 2016

Tribunale di Mantova, sez. I, ordinanza 29 settembre 2016

L’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata prima della definizione della fase processuale a cui si riferisce. La pronuncia della condanna alle spese a favore della parte (senza alcuna distrazione a favore dell’avvocato), e non allo Stato, non costituisce ragione di revoca implicita all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte vittoriosa.


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